§ 1.2.16 - L.R. 19 gennaio 2018, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:19/01/2018
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 17/2012)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.16 - L.R. 19 gennaio 2018, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

(B.U. 23 gennaio 2018, n. 4, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 17/2012)

1. All'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

'14 bis. Le liste provinciali devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge n. 108/1968, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione, da:

a) almeno 350 e da non più di 550 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) almeno 500 e da non più di 750 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) almeno 750 e da non più di 1200 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto; nessun elettore può sottoscrivere più di una lista provinciale di candidati.';

b) il comma 16 è sostituito dal seguente:

'16. In deroga a quanto previsto dal comma 14 bis sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale della Lombardia, regolarmente costituiti all'atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni, così come certificato dai rispettivi Presidenti dei gruppi.';

c) il comma 17 è abrogato.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.