Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.3 personale |
Data: | 04/08/2017 |
Numero: | 132 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 |
Art. 8. Disposizioni finanziarie e finali |
§ 71.3.240 - D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132.
Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR.
(G.U. 8 settembre 2017, n. 210)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 14 della
Visto l'articolo 16 della
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visti gli articoli 14 e seguenti del
Ritenuto necessario procedere allo snellimento e all'accelerazione della procedura concorsuale per l'assunzione dei referendari di Tribunale amministrativo regionale, anche mediante utilizzo di modalità telematiche;
Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 giugno 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta del 28 luglio 2017;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
a) alla rubrica del Titolo IV, le parole: «Concorso per» sono sostituite dalle seguenti: «Concorso di secondo grado per»;
b) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalle seguenti: «indica»;
2) alla lett. f), la parola: «opportuna.» è sostituita dalle seguenti: «opportuna, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli, definiti previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del
b) al terzo comma:
1) all'alinea, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «appartenenti alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 6) 7) e 8) della legge»;
2) è soppresso il numero 4);
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonchè, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte.»;
d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonchè le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16 del
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le anzianità di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il più lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.».
Art. 4. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
Art. 5. Modifiche all'articolo 18 del
1. L'articolo 18 del
«Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.».
Art. 6. Modifiche all'articolo 19 del
1. All'articolo 19 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prove scritte e orali»;
b) al primo comma è inserito, alla fine, il seguente periodo: «La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.»;
c) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 8 e 12 del
d) al quarto comma, alla fine, le parole: «trentacinque cinquantesimi.» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.».
Art. 7. Modifiche all'articolo 20 del
1. All'articolo 20, terzo comma, del
Art. 8. Disposizioni finanziarie e finali
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2017 Ufficio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev n. 1783