Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 09/06/2017 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 |
Art. 2. Misure attuative dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 |
Art. 3. Modifica all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 [...] |
Art. 4. Espletamento dell'attività di attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 |
Art. 5. Disposizione finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore e disposizioni transitorie |
§ 17.2.315 - Ordinanza 9 giugno 2017, n. 28.
Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017.
(G.U. 22 giugno 2017, n. 143)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonchè degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
Visto il
a) l'art. 2, comma 1, il quale prevede: alla lettera b), che il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; alla lettera c), che il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I, ai sensi dell'art. 14;
b) l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
c) l'art. 2, comma 5, il quale prevede che i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vice commissari nell'ambito dei territori interessati:
presiedono il comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del medesimo decreto-legge;
esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;
sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle regioni;
sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'art. 6 del medesimo
esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al titolo II, capo II, del medesimo
d) l'art. 3, comma 3, il quale prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione, fra l'altro, curano l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;
e) l'art. 5, comma 1, lettera a), n. 2), il quale prevede che il commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, e fra questi gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;
f) l'art. 5, comma 1, lettera f), il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;
g) l'art. 5, comma 2, lettera a), il quale prevede che il commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, fra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
h) l'art. 6, comma 1, il quale stabilisce l'entità dei contributi che possono essere previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;
i) l'art. 6, comma 7, il quale prevede, fra l'altro, che il commissario straordinario provvede a predisporre d'intesa con i vice commissari un prezzario unico interregionale sulla base del quale gli interessati provvederanno a redigere i computi metrici estimativi allegati alle domande di contributo;
j) l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;
k) l'art. 13, il quale demanda ad appositi provvedimenti del commissario straordinario la definizione delle modalità e condizioni per il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni causati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 agli immobili siti nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge già danneggiati da precedenti eventi sismici;
l) l'art. 30, comma 6, il quale prevede per gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco, tenuto dalla struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno a norma del comma 1 del medesimo art. 30 e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori;
m) l'art. 34, comma 7, il quale prevede che, per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi professionali che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
Visto il
Visto l'art. 84 del
Visto il comunicato del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a «Qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro - Problematiche nell'espletamento dell'attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al
Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018» e, in particolare, gli articoli 2, 4, 5 e 9;
Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018» e, in particolare, gli articoli 3 e 8;
Visto l'avviso esplorativo per la formazione dell'elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017;
Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento:
a) dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, in ragione delle disposizioni contenute nella
b) dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e dell'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, in considerazione delle modifiche apportate al
Considerato che, oltre alla scuola materna «Giacomo Leopardi» di Sarnano (Macerata) ed alla scuola primaria e dell'infanzia «San Giovanni Battista De La Salle» di Crognaleto (Teramo) già indicate nell'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 come «scuole donate», anche l'attività di ricostruzione dell'istituto comprensivo «Simone De Magistris» di Caldarola (Macerata) verrà finanziata con fondi privati ed effettuata in esecuzione di un contratto di donazione sottoscritto direttamente con l'ente pubblico proprietario dell'immobili, e che, pertanto, occorre procedere, anche ai fini della determinazione degli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione dell'ordinanza commissariale n. 14 del 2017, ad un aggiornamento dell'allegato n. 1 alla sopra richiamata ordinanza;
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici in risposta al sopramenzionato avviso esplorativo e che, al fine di procedere all'avvio delle procedure di gara come disciplinate dall'art. 14, comma 3-bis, del
Ravvisata l'opportunità, in funzione del coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all'art. 14 del
Visti gli articoli 11 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale;
Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 1° giugno 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del
Dispone:
Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017
1. All'art. 2, ultimo comma, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le parole «come stabilito dall'art. 1, comma 4, della medesima ordinanza» sono soppresse.
2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «di cui all'art. 21, comma 1» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 22, comma 1».
3. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «ai sensi del precedente art. 4» sono sostituite dalle parole «ai sensi del successivo art. 5».
4. All'art. 5, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 ultimo comma: le parole «al successivo art. 7» sono sostituite dalle parole «al successivo art. 8»;
b) all'ultimo comma: le parole «di cui all'art. 6» sono sostituite dalle seguenti «di cui alla tabella 6 dell'allegato n. 1».
5. All'art. 6, secondo comma, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato n. 1» sono sostituite dalle parole «nelle tabelle 2 e 4 dell'allegato n. 1».
6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per gli conferimento per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo nel limite del:
a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 euro;
b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 euro e fino a 500.000 euro;
c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 3.000.000 di euro;
d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 euro.»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«2. L'attività di amministratore di condominio o di amministratore di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonchè con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del
3. L'inosservanza del divieto previsto dal secondo comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del
7. All'art. 9, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «di non essere titolare, amministratore o socio dell'impresa appaltatrice nè di avere rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie» di cui alla lettera f) sono integralmente sostituite dalle seguenti «di non avere in corso nè avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nè di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
8. L'art. 10 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è così integralmente sostituito:
«1. La domanda di contributo, corredata degli elaborati progettuali e dei documenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto ii), costituisce Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del
2. La domanda, corredata degli elaborati di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), punto iii), costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.
3. L'ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1, trasmette copia degli elaborati e dei documenti relativi alla segnalazione certificata di inizio attività o alla domanda di permesso a costruire al comune territorialmente competente con le modalità informatiche di cui all'art. 9, comma 1 e verifica l'esistenza delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio ai sensi dello strumento urbanistico e delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine, è acquisita dal comune territorialmente competente ogni informazione in ordine alla condizione dell'immobile preesistente, accertando in particolare se lo stesso risulti conforme alla disciplina in vigore ovvero sia totalmente o parzialmente abusivo.
4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, i comuni possono comunicare agli uffici speciali l'intenzione a procedere direttamente all'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi, in coordinamento con il predetto ufficio. In tale ipotesi, il comune procede alla verifica delle condizioni per il rilascio del titolo edilizio entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti a norma del comma 3.
5. Qualora l'intervento riguardi un edificio sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge come modificato dall'art. 6 del
6. Il comune, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta dell'ufficio speciale di cui al successivo art. 12, comma 2, corredata dal parere favorevole della conferenza regionale nei casi di cui al comma 4, ovvero dalla conclusione dell'attività istruttoria condotta direttamente, rilascia il titolo edilizio a norma dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge.
7. Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero all'esito della verifica di cui al comma 3, si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorchè per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l'ufficio speciale ne informa il comune. Quest'ultimo, qualora gli abusi siano sanabili e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del
8. Il comune provvede a norma del precedente comma 7 anche quando l'abusività parziale o totale emerga nel corso dell'istruttoria eseguita direttamente dallo stesso ai sensi del comma 4».
9. All'art. 11 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma è integralmente sostituito dal seguente:
«5. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma:
a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge, del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge, del 26 ottobre 2016;
b) all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal
10. All'art. 12 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguente modificazioni:
a) il secondo comma è integralmente sostituito dal seguente:
«2. In caso di esito positivo dell'accertamento di cui al precedente comma 1, l'ufficio speciale, nei successivi sessanta giorni, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, richiede l'effettuazione dell'eventuale controllo a campione sul progetto strutturale, acquisisce il parere della conferenza regionale nei casi e con le modalità di cui al comma 5 del precedente art. 10, propone al comune il rilascio del titolo edilizio, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della
b) al terzo comma: le parole «Il termine di cui al precedente comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Il termine di cui al primo periodo del precedente comma 2»; le parole «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti «trenta giorni»;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«7. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta dell'ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità».
11. All'art. 13, primo comma, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017: le parole «art. 11, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «art. 12, comma 5».
12. All'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è così integralmente sostituito:
«1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, dalla tabella 6 dell'allegato 1 in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'art. 2704 del codice civile»;
b) l'ultimo periodo del comma 3 è così sostituito: «In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»;
c) il comma 4 è così sostituito:
«4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1»;
d) al comma 6: le parole «comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'art. 8» sono sostituite dalla parole «comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dall'art. 9».
13. All'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma: le parole «ai sensi dell'art. 8, comma 8, dello stesso decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge»;
b) al quarto comma: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente «La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'art. 15, comma 1».
14. All'art. 18 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: le parole «ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge»;
b) al comma 7: le parole «la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area» sono sostituisce dalla seguenti «la rimozione dei materiali, la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti».
15. All'art. 20 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguente modificazioni: il settimo comma è così integralmente sostituito:
«7. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche agli edifici resi inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Umbria e Marche nel 1997 e nel 1998 e nella Regione Umbria nel 2009, ovvero danneggiati dai detti eventi e divenuti inagibili per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, i quali non siano oggetto di contributi pubblici e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4 del decreto-legge.».
16. All'art. 22 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2: le parole «gli interventi di ricostruzione» sono sostituite dalle parole «gli interventi di ricostruzione in sito»;
b) al comma 3: le parole «che comprendono abitazioni occupate da residenti e sono stati dichiarati inagibili con danno grave» sono sostituite dalle parole «che comprendono edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive dichiarati inagibili con danno grave»; le parole «di cui all'art. 14, comma 3, lettera c) del decreto-legge» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del decreto-legge».
17. L'allegato n. 1 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è integralmente sostituito dall'allegato n. 1 della presente ordinanza.
18. L'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 è integralmente sostituito dall'allegato n. 2 della presente ordinanza.
Art. 2. Misure attuative dell'art. 2, comma 5, del
1. Fermi i compiti e le attribuzioni dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, in qualità di vice commissari come individuati dall'art. 2, comma 5, del
2. Tutte le disposizioni delle ordinanze commissariali, emesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del sopramenzionato decreto-legge con riguardo agli interventi di ricostruzione privata di cui agli articoli 5 e 6 del
Art. 3. Modifica all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, nonchè modifica all'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017
1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine, le economie derivanti dai ribassi d'asta possono essere utilizzate esclusivamente per i finanziare le varianti previste dall'art. 2, comma 4-bis, della presente ordinanza. In mancanza, dette somme rientrano nella disponibilità del commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento».
2. L'allegato n. 1 all'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 è integralmente sostituito dall'allegato n. 3 alla presente ordinanza.
3. Gli oneri economici derivanti dall'effettuazione degli interventi di cui all'allegato n. 3, tenuto conto dell'importo presunto dei lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, indicato negli allegati n. 1 e n. 2 all'avviso esplorativo per la formazione dell'elenco di esecutori interessati alla realizzazione di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 4, comma 1-bis, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, delle somme a diposizione della stazione appaltante anche per le eventuali varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla conferenza permanente, come disciplinate dall'art. 2, comma 4-bis, della sopra richiamata ordinanza commissariale, vengono stimati in complessivi euro 110.000.000. Agli oneri economici così stimati si provvede a valere sulle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del
4. All'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:
«3. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, vengono applicate penali determinate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in ragione dei termini massimi di conclusione dei lavori, come individuati dall'art. 6, comma 6, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, e dalla gravità delle conseguenze derivanti da ciascun giorno di ritardo».
Art. 4. Espletamento dell'attività di attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
1. Il comunicato del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a «Qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro - Problematiche nell'espletamento dell'attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al
2. Quanto statuito nel citato comunicato si applica alle procedure di verifica dei requisiti avviate dagli organismi di attestazione SOA in forza di contratti di qualificazione in corso alla data di adozione dello stesso o sottoscritti successivamente.
Art. 5. Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziate a norma dell'art. 1, comma 362, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente ordinanza si provvede con le risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del
Art. 6. Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del
2. Le disposizioni contenute nell'art. 1 della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, della presente ordinanza hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 3 aprile 2017.
4. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri, n. 1372