Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 17/05/2017 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 198) |
Art. 2. (Modificazioni ed integrazione all'art. 199) |
Art. 3. (Integrazione alla l.r. 12/2015 ) |
Art. 4. (Abrogazione dell'art. 200) |
Art. 5. (Abrogazione dell'art. 201) |
Art. 6. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 202) |
Art. 7. (Modificazione all'art. 203) |
Art. 8. (Modificazioni all'art. 204) |
Art. 9. (Integrazione alla l.r. 12/2015 ) |
Art. 10. (Abrogazione dell'art. 207) |
Art. 11. (Modificazioni all'art. 210) |
Art. 12. (Abrogazione dell'art. 212) |
Art. 13. (Modificazioni all'art. 213) |
Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 3 bis e del comma 1 bis dell'articolo 5 della l.r. 14/1997 ) |
Art. 15. (Norme finali) |
Art. 16. (Norma finanziaria) |
§ 3.2.198 - L.R. 17 maggio 2017, n. 4.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura) e abrogazione di norme.
(B.U. 24 maggio 2017, n. 21)
TITOLO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 12
Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 198)
1. Al comma 1 dell'articolo 198 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 198 della
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 198 della
4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 198 della
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 198 della
3 ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della
6. Il comma 5 dell'articolo 198 della
Art. 2. (Modificazioni ed integrazione all'art. 199)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 199 della
2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della
3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 199 della
4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 199 della
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 199 della
Art. 3. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 199 della
" Art. 199 bis. (Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale)
1. L'Agenzia forestale regionale:
a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;
b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;
c) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in collaborazione con gli enti locali sul territorio sui quali insistono i beni oggetto di assegnazione.
2. Le attività di gestione del Banco della Terra di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia forestale nell'ambito delle funzioni e compiti istituzionali ad essa conferiti dall'articolo 19, comma 1 della
3. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 199. ".
Art. 4. (Abrogazione dell'art. 200)
1. L'articolo 200 della
Art. 5. (Abrogazione dell'art. 201)
1. L'articolo 201 della
Art. 6. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 202)
1. Il comma 1 dell'articolo 202 della
2. Al comma 2 dell'articolo 202 della
3. Al comma 3 dell'articolo 202 della
4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 202 della
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 202 della
6. Al comma 5 dell'articolo 202 della
Art. 7. (Modificazione all'art. 203)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 203 della
Art. 8. (Modificazioni all'art. 204)
1. Al comma 1 dell'articolo 204 della
2. Il comma 2 dell'articolo 204 della
Art. 9. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 205 della
1. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all'articolo 203 dei beni compresi nel Banco della Terra di cui all'articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5 e le domande di assegnazione vengano valutati con riferimento ai possibili seguenti elementi:
a) competenza culturale e tecnica dei concorrenti all'assegnazione, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché nell'ambito del trattamento dei prodotti e servizi specificati nel progetto di impiego dei beni;
b) presenza nel progetto di impiego dei beni di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base di dati analitici e verificabili;
c) dichiarazione d'interesse di una o più imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C per l'acquisto di beni e servizi prodotti sui beni del Banco della Terra oggetto della procedura di assegnazione, allegata a corredo del progetto, eventualmente accompagnata anche dalla dichiarazione di disponibilità dell'impresa manifatturiera a garantire assistenza tecnica gratuita nella realizzazione del prodotto o servizio;
d) creazione o valorizzazione di nuove filiere produttive agricole, anche con riferimento alle produzioni biologiche, nel rispetto della programmazione regionale di settore;
e) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili, sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale, anche al fine di preservare la biodiversità;
f) presenza nel progetto di impiego dell'indicazione dell'utilizzo dei beni non solo per attività agricole ma anche per attività compatibili con l'utilizzo agricolo, individuate con il regolamento di cui all'articolo 199;
g) presenza dei soggetti di cui all'articolo 153 comma 1 lettera b) della
h) importo del canone di concessione o di affitto offerto.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1. "
Art. 10. (Abrogazione dell'art. 207)
1. L'articolo 207 della
Art. 11. (Modificazioni all'art. 210)
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 210 della
Art. 12. (Abrogazione dell'art. 212)
1. L'articolo 212 della
Art. 13. (Modificazioni all'art. 213)
1. Al comma 1 dell'articolo 213 della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 213 della
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 213 della
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 213 della
TITOLO II
ABROGAZIONE DI NORME DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1997, N. 14
Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 3 bis e del comma 1 bis dell'articolo 5 della
1. L'articolo 3 bis della
2. Il comma 1 bis dell'articolo 5 della
TITOLO III
NORME FINALI
Art. 15. (Norme finali)
1. La Giunta regionale adotta le norme di adeguamento del regolamento di cui all'art. 199 della
2. La Giunta regionale, con la collaborazione dell'Agenzia forestale regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle norme regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 198 della
Art. 16. (Norma finanziaria)
1. Le somme derivanti dalla locazione o concessione dei beni del patrimonio regionale incrementano la parte Entrata del Bilancio di previsione 2017-2019 - Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni".