Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 26/05/2017 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 40/2012 |
Art. 2. Elenco regionale dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 40/2012 |
Art. 3. Durata della carica. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 40/2012 |
Art. 4. Norme di rinvio e transitorie. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 40/2012 |
Art. 5. Norma di prima applicazione |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 6.1.375 - L.R. 26 maggio 2017, n. 24.
Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 40/2012.
(B.U. 1 giugno 2017, n. 22)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l’articolo 14, comma 1, lettera e), del
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Al fine di dettare disposizioni relative alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco regionale dei revisori dei conti sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
2. Al fine di disciplinare la possibilità di nuova nomina di coloro che, nel mandato precedente del collegio dei revisori dei conti, hanno ricoperto l’incarico per un periodo di tempo superiore alla durata naturale dell’incarico;
3. Al fine di prevedere che al procedimento di nomina si applichino le disposizioni di cui all’articolo 13 della
4. Alla luce della prassi applicativa, e allo scopo di accelerare i tempi di approvazione degli atti sottoposti al parere dei revisori dei conti della Regione, è necessario disporre l’invio contestuale delle proposte di legge ai revisori stessi e al Consiglio regionale;
5. È necessario applicare la disposizione di cui all’articolo 1 a partire dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016;
6. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge risulta necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della
“4. Nel preambolo delle leggi di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e di rendiconto sono indicati l’avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.”.
3. Il comma 5 dell'articolo 3 della
“5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte di legge di cui al comma 1 e contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Decorso tale termine si prescinde dal parere.”.
Art. 2. Elenco regionale dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, almeno centoventi giorni prima della scadenza del mandato del collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell’elenco nel quale sono specificati i criteri per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco stesso, nonché per l’estrazione a sorte.”
Art. 3. Durata della carica. Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della
“1 bis. Non sono considerati rinominabili, ai fini del comma 1, coloro che hanno ricoperto l’incarico nel precedente mandato per un periodo di tempo superiore alla metà della durata naturale dell’incarico.”
Art. 4. Norme di rinvio e transitorie. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“1. Al procedimento di nomina si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della
Art. 5. Norma di prima applicazione
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto per l'anno 2016.
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.