Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 19/07/2017 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento del capo III bis nella l.r. 59/2009 |
Art. 2. Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 59/2009 |
Art. 3. Norma di prima applicazione. Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r.59/2009 |
§ 3.1.396 - L.R. 19 luglio 2017, n. 35.
Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 59/2009.
(B.U. 28 luglio 2017, n. 30)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La possibilità di trasportare gli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale dipende attualmente dai regolamenti che le varie aziende di trasporto applicano autonomamente nelle diverse città, anche se le linee guida seguite nell’elaborazione di tali atti sono le stesse, pur con qualche differenza marginale;
2. Tali regolamenti prevedono, in genere, che a bordo delle vetture non siano ammessi animali ad eccezione del trasporto gratuito di cani-guida per non vedenti, di cani di piccola taglia, purché tenuti in braccio e muniti di museruola a fitte maglie e di altri animali di piccola taglia, purché racchiusi in ceste, gabbie o altri contenitori di dimensioni ridotte che impediscano il contatto fisico con l’esterno;
3. La
4. Si rende pertanto necessario adeguare la normativa regionale, prevedendo esplicitamente che è consentito il libero accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale;
5. L’intervento normativo eviterà, inoltre, il ripetersi di controversi episodi riguardanti il divieto di salire sui mezzi di trasporto pubblico locale a persone accompagnate dai loro animali domestici;
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento del capo III bis nella
1. Dopo il capo III della
Art. 2. Accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale. Inserimento dell’articolo 18 bis nella
1. Dopo l’articolo 18 nel capo III bis della
“Art. 18 bis. Accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale
1. È consentito il libero accesso degli animali di affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui alla
2. È consentito l’accesso di un solo cane per detentore. I detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio e la museruola, ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. È comunque consentito l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Gli altri animali d’affezione sono custoditi in appositi trasportini.
3. Il detentore che conduce l’animale sui mezzi di trasporto pubblico locale, assicura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. L'animale può essere allontanato, a insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento, qualora arrechi disturbo ai viaggiatori o in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 2. ”.
Art. 3. Norma di prima applicazione. Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r.59/2009
1. Dopo l’articolo 18 bis della
“Art. 18 ter - Norma di prima applicazione
1. Le disposizioni dell’articolo 18 bis entrano in vigore il 31 marzo 2018. Entro tale data i soggetti gestori adeguano le carte dei servizi alle disposizioni contenute nel medesimo articolo. ”.