Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 03/03/2016 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 2 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 edl regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 3. Modifica dell’articolo 5 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 4. Modifica dell’articolo 6 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 5. Modifica dell’articolo 7 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 6. Modifica dell’articolo 9 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 7. Modifica dell’articolo 10 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 8. Modifica dell’articolo 11 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 9. Modifica dell’articolo 12 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 10. Modifica dell’articolo 13 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 11. Modifica dell’articolo 15 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 12. Modifica dell’articolo 16 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
Art. 13. Abrogazione dell’articolo 18 del regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 |
§ V.5.R/68 - R.R. 3 marzo 2016, n. 3. [1]
Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n.9 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive”.
(B.U. 9 marzo 2016, n. 24)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c)
VISTO l’art. 44, comma 1,
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 128 del 23/02/2016 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Modifica all’articolo 2 del
1. L’art. 2 è riformulato come segue:
“1. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria per:
a. l’esecuzione lavori selvicolturali, lavori di sistemazione idraulico-forestali, opere di imboschimento e di rimboschimento;
b. operazioni di taglio boschivo per superfici boscate superiori ad ettari 1 (uno)”.
Art. 2. Modifica dell’articolo 4 edl
1. Al comma 1 dell’art. 4 dopo il termine “lavori” è aggiunto “oggetto di ciascun affidamento”.
2. All’art. 4 è aggiunto il seguente comma 3: “3. Nel caso di utilizzazioni boschive e di altri lavori selvicolturali non legati a finanziamenti pubblici andrà ritenuta sufficiente l’iscrizione ad una qualsiasi delle classi, risultando l’importo dei lavori non facilmente definibile né desumibile dall’autorizzazione al taglio”.
Art. 3. Modifica dell’articolo 5 del
1. All’art. 5 è aggiunto il seguente comma: “1. L’iscrizione all’Albo delle imprese boschive può essere richiesta da imprese regolarmente costituite e iscritte alla C.C.I.A. nelle attività economiche dell’agricoltura e della silvicoltura.”
2. Il comma 1 dell’art. 5 diviene comma 2 ed è modificato come segue: il termine “boschiva” è sostituito da “di cui al comma 1”;
il testo della lettera a) è riformulato come segue: “a) ragione sociale dell’impresa, sede legale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 6 del
1. Al comma 1, lettera e) dell’art. 6 il termine “meccanici” è eliminato.
Art. 5. Modifica dell’articolo 7 del
1. Al comma 2 dell’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: al punto 3) il termine “1.500” è sostituito da “800”; dopo il punto 4) è aggiunto il seguente periodo: “Saranno ritenute utili, per tale computo, anche le giornate lavorative impegnate in operazioni selvicolturali effettuate nell’ambito della lotta passiva agli incendi.”
Art. 6. Modifica dell’articolo 9 del
1. II comma 4 dell’art. 9 è riformulato come segue: “4. Al termine dei lavori della Commissione il provvedimento di iscrizione all’Albo è adottato dal Dirigente della Sezione.”
2. II comma 5 dell’art. 9 è riformulato come segue: “5. Dopo l’adozione dei provvedimenti di iscrizione, viene pubblicato l’elenco aggiornato delle Imprese Boschive sul sito ufficiale della Regione Puglia.”
Art. 7. Modifica dell’articolo 10 del
1. Al comma 1 dell’art. 10 i termini “di cui all’art. 8” sono eliminati.
2. Al comma 2 dell’art. 10 i termini “senza specificazione dell’anno di rilascio” sono eliminati.
Art. 8. Modifica dell’articolo 11 del
1. Al comma 1 dell’art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
il termine “chiedere” è sostituito da “ottenere”;
il termine “domanda” è sostituito da “istanza”.
Art. 9. Modifica dell’articolo 12 del
1. Al comma 2 dell’art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:
i termini “sentita la” sono sostituiti da “su proposta della”;
la frase “con notifica alla ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata” è eliminata;
la lettera d) è abrogata.
Art. 10. Modifica dell’articolo 13 del
1. Al comma 2 dell’art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
i termini “sentita la” sono sostituiti da “su proposta della”;
la frase “con notifica alla ditta interessata mediante nota raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata” è eliminata;
la lettera “a)” ripetuta è sostituita da “b)”;
alla lettera f) i termini “passata in giudicato” sono sostituiti da “di condanna definitiva”.
Art. 11. Modifica dell’articolo 15 del
1. Al comma 1 dell’art. 15 dopo il termine “Pubblici” è aggiunto “per l’esecuzione dei lavori e delle operazioni di cui all’art. 2”.
2. Al comma 2 dell’art. 15 la frase “per i lavori di cui al comma 2 dell’articolo 1 e/o all’esecuzione dei lavori di cui al comma 2 dell’articolo 1” &sostituita da “di cui al precedente comma”.
3. II comma 3 dell’art. 15 è riformulato come segue:
“3. Una impresa boschiva, regolarmente iscritta all’Albo, in relazione alla partecipazione a gara per lavori forestali o in relazione anche alla stipulazione di un contratto di lavoro con soggetti non pubblici ma che usufruiscono di finanziamento pubblico per progetti in campo forestale, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altra impresa boschiva regolarmente iscritta, di classe adeguata, ai sensi dell’art. 49 del
4. Il comma 5 dell’art. 15 è abrogato.
Art. 12. Modifica dell’articolo 16 del
1. Al comma 2 dell’art. 16 sono apportate le seguenti modifiche: il termine “marzo” è sostituito da “aprile”; dopo il termine “anno” è aggiunto “successivo a quello di iscrizione”.
2. All’art. 16 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente postale 60225323 intestato a “Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali”, riportando una delle seguenti causali, secondo il caso che ricorre:
a. “Oneri istruttori per l’iscrizione all’Albo Imprese Boschive Regione Puglia”
b. ““Tassa annuale Albo Imprese Boschive Regione Puglia, anno ____”.”
Art. 13. Abrogazione dell’articolo 18 del
1. L’articolo 18 del
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 53 comma 1 della
Datato a Bari, addì 3 marzo 2016
[1] Abrogato dall'art. 44 della