Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 18/05/2017 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 |
§ V.5.161 - L.R. 18 maggio 2017, n. 10.
Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)
(B.U. 19 maggio 2017, n. 58)
Art. 1. Integrazioni all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
a) “5 bis - Nell’intento di consentire e promuovere la migliore attività allevatoriale, anche nello spirito delle norme regolanti l’attività del Parco, fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive:
a) la limitazione al 20 per cento, di cui al comma 5, rispetto alla preesistente superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli immobili, trova applicazione nella sola zona 1;
b) nella zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici, anche superiori al 20 per cento. Gli interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario o ampliamento comprendono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi (costituenti o meno volume) destinati all’alloggio degli animali e ai relativi servizi, anche riferibili al personale addetto all’attività, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e del benessere animale, purché gli stessi interventi proposti siano commisurati a un carico di bestiame compatibile con le dimensioni dell’azienda, così da escludere l’ipotesi di allevamento intensivo e volumetricamente contenuti all’interno dei parametri tipici delle zone agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se non contigui al preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non costituiscono mutamento della destinazione dei terreni.”;
b) “5 ter - Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del
c) “5 quater - Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 5 bis e 5 ter, l’Assessorato regionale competente riperimetra il Parco utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne tabellare il perimetro. La riperimetrazione riguarda solo la zona 2, lasciando al perimetro del parco tutta la zona 1, unitamente alle gravine, solchi gravinali, boschi e relative aree di rispetto.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della