§ III.1.158 - L.R. 6 giugno 2017, n. 18.
Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:06/06/2017
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4


§ III.1.158 - L.R. 6 giugno 2017, n. 18.

Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali

(B.U. 8 giugno 2017, n. 66 suppl.)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4

1. All’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è apportate la seguente modifica:

a) il comma 32 è sostituito dal seguente:

“32. Ai fini dell’erogazione dei dispositivi ‘finiti’ di cui all’allegato 5 degli elenchi 2/A e 2/B del decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) del nomenclatore tariffario, le ASL stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto, espletate nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti e appalti pubblici. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina la cessione in comodato d’uso di detti dispositivi, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del suddetto d.p.c.m. 12 gennaio 2017, prevedendo che gli stessi, al termine dell’utilizzo, rientrino nella disponibilità delle ASL che, al fine di conseguire economie di gestione, possono disporne il riutilizzo previo affidamento di apposito servizio di ritiro e consegna a domicilio, stoccaggio temporaneo, manutenzione e sanificazione a soggetti che non sono aggiudicatari dell’erogazione dei dispositivi.”.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.