§ 1.10.141 - L.R. 6 luglio 2017, n. 17.
Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:06/07/2017
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006)
Art. 2.  (Norme transitorie e finali)


§ 1.10.141 - L.R. 6 luglio 2017, n. 17.

Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006

(B.U. 11 luglio 2017, n. 28, suppl.)

 

Art. 1. (Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i Capi III e IV del Titolo II sono sostituiti dai seguenti:

'CAPO III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 7

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto della Regione.

2. Ciascun progetto di legge, presentato ai sensi del comma 1, è accompagnato da una relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.

3. L'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies.

Art. 7 bis

(Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei comuni interessati)

1. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 7, comma 3, ciascun consiglio comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze della promozione dell'iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, e stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all'articolo 7, comma 2, nonché la proposta o le proposte di denominazione per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione ai sensi del comma 4.

2. Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1.

3. Il comune, entro lo stesso termine di cui al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

4. Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all'articolo 7 quater, comma 3, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater.

5. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell'ultima deliberazione di consiglio comunale di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull'effettuazione del referendum di cui all'articolo 7 quater.

Art. 7 ter

(Richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti)

1. Gli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all'adozione di uno dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, possono presentare richiesta al rispettivo comune, ai fini dell'eventuale attivazione del confronto preliminare di cui all'articolo 7 bis, secondo le modalità di partecipazione previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.

2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare di cui all'articolo 7 bis.

3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di enti locali entro dieci giorni dalla relativa presentazione e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 1.

4. In caso di mutamento di circoscrizioni comunali riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 7 quinquies, non si fa luogo al referendum consultivo e il consiglio comunale delibera sulla richiesta presentata dagli elettori di cui ai commi 1 e 2 a seguito dell'eventuale confronto preliminare di cui all'articolo 7 bis.

Art. 7 quater

(Referendum consultivo comunale)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 7 bis, comma 1, e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell'articolo 7 ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.

2. Se uno o più consigli comunali, ai fini dell'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 deliberano la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non deliberano entro il termine di cui al comma 1, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.

3. Se i consigli comunali interessati deliberano l'effettuazione del referendum di cui al comma 1, la consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 quinquies e fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;

b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. In caso di mutamento della circoscrizione riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto non si fa luogo a referendum.

4 bis. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta, il consiglio comunale interessato può deliberare, ai sensi del comma 1, di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto. La consultazione referendaria si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1;

b) è utilizzato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto di cui al comma 3, lettera c);

c) gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

Art. 7 quinquies

(Elettorato e validità del referendum consultivo comunale)

1. Il referendum di cui all'articolo 7 quater deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 4. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.

2. Gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.

3. Per la validità del referendum non è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 7 sexies

(Presentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)

1. All'esito della procedura di cui agli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater, i consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge.

2. La deliberazione di richiesta, assunta a maggioranza dei componenti di ciascun consiglio comunale interessato, approva in via definitiva e uniforme i contenuti di cui all'articolo 7, comma 2 e attesta, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, l'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riporta gli esiti e indica l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione.

3. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7 septies

(Ruolo del Presidente della Giunta regionale a seguito della richiesta comunale di avvio)

1. Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale e, qualora intenda dar corso alla richiesta di cui all'articolo 7 sexies, tenuto conto anche dei criteri per la valutazione dei risultati del referendum consultivo di cui all'articolo 9 ter, commi 5 e 6, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla stessa richiesta.

2. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai comuni richiedenti la decisione assunta entro venti giorni dal termine di cui al comma 1.

Art. 8

(Pareri)

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali di cui agli articoli 4, 5 e 6, presentati al Presidente del Consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, ai consigli comunali interessati, che non si siano già espressi a norma dell'articolo 7 sexies. La trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi.

2. I progetti di legge sono, altresì, trasmessi al consiglio provinciale o alla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.

3. I pareri di cui al presente articolo sono resi al Consiglio regionale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine, si intendono favorevoli.

Art. 9

(Determinazioni del Consiglio regionale in ordine all'assunzione dei referendum consultivi comunali)

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7 septies, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo regionale di cui all'articolo 9 ter anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica.

2. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9 ter, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.

Art. 9 bis

(Spese per il confronto preliminare e per i referendum consultivi comunali)

1. Le spese per il confronto preliminare di cui all'articolo 7 bis sono a carico dei comuni interessati. Le spese per i referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7 quater sono rimborsate dalla Regione, previa attestazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, della insussistenza di eventuale contenzioso o di altre condizioni che possano inficiare la regolarità delle operazioni referendarie e dei risultati della votazione, inviata al Presidente del Consiglio regionale prima dell'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale sull'assunzione dei referendum consultivi comunali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale; non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli; i comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell'articolo 7 quater sono rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al comma 1, anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 septies, in caso di verifica positiva, da parte della Giunta regionale, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali di cui all'articolo 7 sexies, previa attestazione, contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui allo stesso articolo 7 sexies, presentata al Presidente della Giunta regionale.

Art. 9 ter

(Referendum consultivo regionale)

1. L'effettuazione del referendum consultivo regionale per i progetti di legge di cui all'articolo 7, comma 1, da presentare al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile di ogni anno, è deliberata, su proposta della commissione consiliare competente, dal Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno. L'effettuazione del referendum di cui al precedente periodo è deliberata a seguito dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7, comma 1, o della mancata assunzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dei referendum consultivi effettuati dai comuni interessati, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8.

2. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 7 quinquies, non si fa luogo a referendum.

3. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 1 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 luglio e comunicato ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day) di norma in una domenica di ottobre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8.

4. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.

5. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.

6. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi.

7. L'ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 3 entro il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, della l.r. 34/1983.

8. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale trasmesso dall'ufficio centrale per il referendum ai sensi della l.r. 34/1983, comunica i risultati del

referendum regionale consultivo e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione con decreto.

9. Salvo quanto previsto al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 17, comma 6, della stessa legge.

Art. 9 quater

(Spese dei referendum consultivi regionali)

1. Le spese per i materiali necessari allo svolgimento delle operazioni referendarie di cui all'articolo 9 ter sono a carico della Regione.

2. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. I comuni interessati all'organizzazione e allo svolgimento della consultazione referendaria sono tenuti a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle consultazioni regionali di cui all'articolo 9 quinquies.

Art. 9 quinquies

(Consultazione regionale in forma semplificata)

1. Nei casi di cui all'articolo 9 ter, qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9 dell'articolo 9 ter, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto.

2. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 1, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 2, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

4. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;

d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione.

Art. 9 sexies

(Disposizioni particolari per l'incorporazione di più comuni in comune contiguo o divenuto contiguo)

1. In caso di referendum consultivo per la contestuale incorporazione di due o più comuni in un comune ad essi contermine, le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 1 dell'allegato B bis.

2. In caso di indizione di referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, il cui esito favorevole possa rendere altri comuni contermini al comune incorporante, in quest'ultimo e nei comuni ad esso potenzialmente contermini può essere indetto, nella stessa data, ulteriore referendum ai fini dell'incorporazione degli stessi comuni nel comune incorporante. Le schede per la votazione referendaria devono essere redatte secondo il modello di cui al paragrafo 2 dell'allegato B bis.

3. Le disposizioni legislative per l'incorporazione di comuni non contermini che hanno effettuato il referendum consultivo ai sensi del comma 2 acquistano efficacia a seguito dell'entrata in vigore delle norme che, prevedendo l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo, rendono contermini a quest'ultimo i comuni inizialmente non contigui di cui al comma 2.

Art. 10

(Adempimenti per il procedimento legislativo)

1. Il Consiglio regionale, a seguito della trasmissione dei pareri di cui all'articolo 8 alla competente commissione consiliare e dell'assunzione del referendum consultivo comunale di cui all'articolo 9, delibera sull'approvazione della proposta di legge.
2. Nei casi di effettuazione del referendum regionale di cui all'articolo 9 ter, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 e i risultati del referendum alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

3. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, di cui agli articoli 7 quater, comma 4, e 9 ter, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale trasmette i pareri di cui all'articolo 8 alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

4. Il Consiglio regionale delibera, di norma, in modo da consentire, in caso di approvazione, l'entrata in vigore della legge istitutiva del nuovo comune il 1° gennaio dell'anno successivo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche in caso di iniziativa legislativa promossa ai sensi dell'articolo 7 septies, qualora la richiesta comunale di avvio pervenga al Presidente della Giunta regionale entro il 1° gennaio di ogni anno.

5. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della l.r. 1/1971, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

6. Nei casi di mutamento delle circoscrizioni comunali prive di elettori residenti, non si applicano le scadenze di cui all'articolo 9 ter, commi 1 e 3, e al comma 4 del presente articolo.

CAPO IV

FUNZIONI DELLA REGIONE E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI

Art. 11

(Successione nei rapporti)

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati dalla Regione, nell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Nei casi previsti dagli articoli 4 e 5, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita, a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio, al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulti ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

Art. 12

(Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali)

1. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

Art. 13

(Coordinamento)

1. Le province e le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 8.';

 

b) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole 'di cui all'articolo 9' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui agli articoli 9 bis e 9 quater';

2) il comma 2 è abrogato;

 

c) all'Allegato B bis - Modelli per quesiti referendari, al Paragrafo 1 le parole 'Articolo 9 bis' sono soppresse.

 

     Art. 2. (Norme transitorie e finali)

1. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 settembre 2017, i consigli comunali che deliberano il confronto preliminare di cui all'articolo 7 bis della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione preliminare, entro dieci giorni dalla relativa approvazione, unitamente alla bozza di modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto con il quesito e le risposte da sottoporre agli elettori, per la formulazione delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo 7 bis.

2. Alle richieste di avvio dell'iniziativa legislativa presentate ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, relativamente alla istituzione di nuovi comuni e al mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle iniziative legislative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 29/2006 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2 bis. Ai comuni che hanno indetto il referendum consultivo per l’incorporazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006 entro la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 29/2006 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge [1].

3. La Giunta regionale approva la deliberazione con la quale si stabilisce il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative di cui all'articolo 7 quater, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, entro il 30 settembre 2017.

4. In caso di scadenza della legislatura regionale o qualora si verifichi lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale per fattispecie diverse da quella di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione:

a) le richieste di avvio dell'iniziativa legislativa, da parte dei consigli comunali interessati, al Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 7 sexies della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, sono presentate a partire dal decimo giorno successivo alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale;

b) le richieste di avvio pendenti, pervenute anteriormente al decimo giorno successivo alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale, di cui alla lettera a), decadono; i comuni interessati possono ripresentarle a partire dal termine di cui alla lettera a);

c) i progetti di legge di cui alla l.r. 29/2006 non approvati alla conclusione della legislatura decadono; tali progetti possono essere ripresentati dal Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dalla sua proclamazione, con salvaguardia dei referendum consultivi già effettuati entro la conclusione della legislatura;

d) per i referendum consultivi regionali il termine del 31 maggio per la deliberazione di effettuazione in capo al Consiglio regionale, di cui all'articolo 9 ter, comma 1, della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, è fissato in due mesi dalla data di presentazione della relativa iniziativa legislativa; la data di svolgimento dei referendum consultivi è fissata entro i successivi novanta giorni e le consultazioni si svolgono nella stessa data in una domenica successiva al sessantesimo giorno dall'emanazione del decreto di indizione del referendum.


[1] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.