§ 52.4.34 - L. 25 gennaio 2017, n. 9.
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.4 vittime di guerra
Data:25/01/2017
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 52.4.34 - L. 25 gennaio 2017, n. 9.

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

(G.U. 13 febbraio 2017, n. 36)

 

Art. 1.

     1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonchè di promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

 

     Art. 2.

     1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

 

     Art. 3.

     1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

 

     Art. 4.

     1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».

     2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

 

     Art. 5.

     1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.