Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 28/12/2016 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Stato di previsione delle entrate e delle spese bilancio di previsione 2017-2019. |
Art. 2. Allegati al bilancio di previsione 2017-2019. |
Art. 3. Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2017. |
Art. 4. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. |
Art. 5. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. |
Art. 6. Ristrutturazione indebitamento. |
Art. 7. Gestione attiva del portafoglio di debiti. |
Art. 8. Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa. |
Art. 9. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. |
Art. 10. Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Anticipazione fondi Agea. |
Art. 11. Limitazione all'assunzione di impegni. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 2.3.340 - L.R. 28 dicembre 2016, n. 17.
Bilancio di previsione della Regione Umbria 2017-2019.
(B.U. 30 dicembre 2016, n. 64 - S.S. n. 2)
Art. 1. Stato di previsione delle entrate e delle spese bilancio di previsione 2017-2019.
1. Per l'esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.532.512.025,65 e di cassa per euro 5.849.338.553,24 e spese di competenza per euro 5.532.512.025,65 e di cassa per euro 5.849.338.553,24 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.242.379.967,23 e spese di competenza per euro 5.242.379.967,23 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 5.203.668.836,23 e spese di competenza per euro 5.203.668.836,23 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del
Art. 2. Allegati al bilancio di previsione 2017-2019.
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2017-2019:
a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 1);
b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 2);
c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 3);
d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 4);
e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 5);
f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 6);
g) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (Allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 10);
k) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 11);
l) la nota integrativa (Allegato 12) recante i riferimenti di cui agli Allegati 8 e 15;
m) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 13);
n) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 14);
o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 15);
p) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 16);
q) l'elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2017-2019 e quantificate annualmente con legge di approvazione del bilancio, ai sensi del comma 1, dell'articolo 38 del
Art. 3. Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2017.
1. Le risorse autorizzate per il finanziamento della spesa sanitaria regionale, per l'anno 2017, ammontano ad euro 1.601.935.456,00 iscritti al Programma 01: "Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei lea", della Missione 13: "Tutela della salute".
2. Per l'attuazione del Titolo II del
Art. 4. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2017 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 366.066.869,51.
Art. 5. Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.
1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2 del
2. L'indebitamento di cui al comma 1 può essere contratto dalla Giunta regionale, per una durata massima di ammortamento di anni trenta, ad un tasso di interesse massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo" da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91, ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del
4. L'onere annuo di ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 1, per quanto riguarda la quota interessi, entro il limite di spesa rispettivamente di 1.700.000,00 euro per il 2017 e di 6.762.000,00 euro per gli anni successivi, è posto a carico del Programma 01: "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", della Missione 50: "Debito Pubblico", Titolo I: "Spese correnti" e per quanto riguarda la quota capitale, entro il limite di spesa rispettivamente di 1.000.000,00 euro per il 2017 e di 3.742.000,00 euro per gli anni successivi, è posto a carico del Programma 02: "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", della Missione 50: "Debito Pubblico", Titolo 4: "Rimborso prestiti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
5. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.
6. In relazione alla garanzia di cui al comma 5, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
7. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
Art. 6. Ristrutturazione indebitamento.
1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 41 della
Art. 7. Gestione attiva del portafoglio di debiti.
1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.
2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5.
Art. 8. Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 del
2. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7, Tipologia 100: "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere" in entrata ed al Titolo 5, Missione 60: "Anticipazioni finanziarie", Programma 01: "Restituzione anticipazione di tesoreria" in spesa.
3. Gli oneri relativi agli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al presente articolo sono stanziati al Titolo 1, Missione 60: "Anticipazioni finanziarie", Programma 01: "Restituzione anticipazioni di tesoreria" della spesa.
Art. 9. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 10. Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Anticipazione fondi Agea.
1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. CE 1305/2013, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20: "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 39.354.154,00 per l'anno 2017, di cui euro 28.136.354,00 per spese di investimento, euro 33.090.800,00 per l'anno 2018, di cui euro 21.580.000,00 per spese di investimento ed euro 33.090.800,00 per l'anno 2019, di cui euro 21.580.000,00 per spese di investimento.
2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16: "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03: "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" in spesa e al Titolo 3, Tipologia 500: "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4, Tipologia 500: "Altre entrate in conto capitale" in entrata.
Art. 11. Limitazione all'assunzione di impegni.
1. Gli impegni a valere sugli interventi di cui al comma 3, articolo 10 della
Art. 12. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale e, ai sensi dell'articolo 12, entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della