Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 02/11/2016 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Art. 1. Contenuti del DEFR. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2015 |
Art. 2. Procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2015 |
Art. 3. Assegnazioni con vincolo di destinazione. Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 1/2015 |
Art. 4. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015 |
§ 6.2.72 - L.R. 2 novembre 2016, n. 75.
Programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015.
(B.U. 9 novembre 2016, n. 49)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 46 dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 18 luglio 2016;
Considerato quanto segue:
1. Per garantire il pieno funzionamento del modello di programmazione è necessario procedere ad una modifica dell’articolo 8 della
2. È necessario adeguare gli articoli 18 e 23 della
3. È necessaria la proroga degli strumenti di programmazione di settore previsti dal programma regionale di sviluppo 2011 – 2015 (PRS) e non riconfermati dal PRS 2016 – 2020 fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l’adeguamento delle normative di settore al nuovo modello di programmazione che attribuisce al DEFR un ruolo significativo nell’ambito della programmazione regionale;
4. È opportuno prevedere la possibilità di adeguare, in caso di variazioni a carattere manutentivo, i piani e programmi per i quali è applicabile l’articolo 10, comma 5 della
Approva la presente legge
Art. 1. Contenuti del DEFR. Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della
“ 2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della
“ 5 bis. La sezione del DEFR di contenuto programmatorio regionale di cui al comma 2 è aggiornata nel corso dell'anno di riferimento, in particolare contestualmente all'approvazione delle leggi di variazione del bilancio. ”.
Art. 2. Procedimento di adozione della legge di stabilità, delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio. Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 3. Assegnazioni con vincolo di destinazione. Abrogazione dell'articolo 23 della
1. L'articolo 23 della
Art. 4. Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 29 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della
“ 1 bis. Gli strumenti di programmazione di settore previsti dal PRS 2011 – 2015 e non riconfermati dal PRS 2016 – 2020 approvato nella legislatura in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 ed entro lo stesso termine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di revisione della normativa di settore relative alla programmazione. ”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 29 della
“ 1 ter. All'adeguamento, per i profili di cui all'articolo 1, comma 4, della