§ 4.5.103 - L.R. 7 febbraio 2017, n. 2.
Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:07/02/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2008
Art. 2.  Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 73/2008
Art. 3.  Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 73/2008
Art. 4.  Organizzazione e funzionamento. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 73/2008
Art. 5.  Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la [...]
Art. 6.  Promozione delle attività professionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2008
Art. 7.  Soggetto consortile multidisciplinare. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 73/2008
Art. 8.  Osservatorio delle professioni intellettuali. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 73/2008
Art. 9.  Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008
Art. 10.  Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2008
Art. 11.  Disposizione transitoria. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 73/2008


§ 4.5.103 - L.R. 7 febbraio 2017, n. 2.

Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r. 73/2008.

(B.U. 15 febbraio 2017, n. 4)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. In considerazione della rilevanza che il mondo delle professioni svolge nel tessuto economico della Regione, è opportuno introdurre norme che disciplinino in modo più strutturato la Commissione regionale dei soggetti professionali e allineare il mandato dei componenti della Commissione stessa alla durata della legislatura;

2. A seguito dell’approvazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), si rendono necessari alcuni aggiornamenti della l.r. 73/2008;

3. Al fine di svolgere attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di professioni intellettuali si istituisce, presso l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l’Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, che si rapporta con gli altri osservatori che svolgono attività parallele in altri ambiti economici;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 73/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno all’innovazione delle attività professionali intellettuali), le parole: “e di sostenere i diritti degli utenti” sono sostituite dalle seguenti: “riconoscendole come parte determinante del tessuto economico e sociale toscano, sostenendo anche i diritti degli utenti.”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 73/2008 dopo la parola “sede” è inserita la seguente “istituzionale”.

3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente:

“c) istituisce un apposito fondo di rotazione e disciplina l’adozione di misure per il sostegno all’accesso e all’esercizio delle attività professionali, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione, anche interdisciplinari, tra professionisti.”.

 

     Art. 2. Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 73/2008

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 73/2008 le parole: “o collegio” sono soppresse.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente:

“c) per professione regolamentata, ogni professione diversa da quelle di cui alla lettera b), e disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);”.

 

     Art. 3. Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 73/2008

1. L’articolo 3 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Commissione regionale dei soggetti professionali

1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni, è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata “Commissione”.

2. La Commissione è organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo:

a) agli atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attività professionali;

b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

c) ai processi di innovazione delle attività professionali.

3. Per le attività di cui al comma 2, la Commissione può avvalersi del soggetto consortile di cui all’articolo 8.

4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

5. La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore regionale competente in materia. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore competente in materia, la Commissione è presieduta da uno dei vicepresidenti di cui all’articolo 4, comma 5, a rotazione.

6. Sono componenti della Commissione:

a) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti;

b) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata, fino a un massimo di ventisei componenti;

c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni.

7. Il dirigente della competente struttura, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale, adotta l’avviso per l’individuazione dei componenti della Commissione.

8. Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, lettere a) e b), si procede secondo il seguente ordine di priorità:

a) maggior numero di professioni;

b) maggior numero di iscritti con priorità ai soggetti presenti in forma organizzata in almeno tre province della Toscana.

9. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano inferiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, sono valutate eventuali domande pervenute successivamente alla data di scadenza dell’avviso di cui al comma 7.

10. I soggetti di cui al comma 6 designano due componenti, uno effettivo e uno supplente.

11. La Commissione partecipa stabilmente, in qualità di invitata permanente, attraverso i propri vicepresidenti, al tavolo di concertazione generale, promosso dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto.”.

 

     Art. 4. Organizzazione e funzionamento. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 73/2008

1. L’articolo 4 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Organizzazione e funzionamento della Commissione

1. La Commissione è nominata a seguito della designazione di almeno ventiquattro componenti.

2. La Commissione è convocata dal presidente ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed è integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

3. Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati:

a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all’articolo 2 della l.r. 9/2008;

b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali;

c) soggetti rappresentativi del mondo economico.

4. La Commissione, entro le prime tre sedute, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, che disciplina anche le modalità di organizzazione di riunioni tematiche e l’eventuale nomina di un comitato esecutivo.

5. Nella prima seduta i soggetti espressione di professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente.

6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

7. La durata della nomina dei singoli componenti della commissione è di un solo mandato non rinnovabile.”.

 

     Art. 5. Riconoscimento di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato rappresentative di professionisti prestatori d’opera intellettuale operanti in Toscana. Condizioni per la partecipazione alla commissione regionale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della partecipazione alla Commissione, le associazioni e fondazioni, operanti in Toscana rappresentative di professionisti che esercitano attività prevalentemente intellettuali regolamentate, di cui alla l. 4/2013, chiedono il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.”.

2. L’alinea del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente: “La competente struttura della Giunta regionale verifica che i soggetti di cui al comma 1:”.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “all’adozione di” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano adottato”.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “all’adozione” sono sostituite dalle seguenti: “siano dotati”.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “alla definizione di” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano definito e approvato”.

6. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 le parole: “alla previsione di” sono sostituite dalla seguente: “prevedano”.

7. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 prima delle parole: “all’aggiornamento” è inserita la seguente: “provvedano” e dopo le parole: “alla sua realizzazione,” è inserita la seguente: “anche”.

8. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente:

“f) rispettino la normativa per il trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).”.

 

     Art. 6. Promozione delle attività professionali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 73/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 dopo la parola: “politiche” sono inserite le seguenti: “nazionali ed”.

2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 le parole: “Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente:

“5 bis) La Regione garantisce, anche tramite gli ordini professionali, la massima pubblicità dell’esistenza del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 e di ogni misura intrapresa per il sostegno dell’attività professionale per i giovani, donne ed aggregazioni di giovani professionisti.”.

 

     Art. 7. Soggetto consortile multidisciplinare. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 73/2008

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 73/2008 è sostituita dalla seguente:

“f) promozione delle attività dei professionisti attraverso l’informazione e il sostegno tecnico per i programmi e attività disposti in materia di professioni dall’Unione europea, con particolare riferimento ai finanziamenti diretti ed indiretti.”.

 

     Art. 8. Osservatorio delle professioni intellettuali. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 73/2008

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 73/2008 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis. Osservatorio delle professioni intellettuali

1. È istituito, presso l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), l’Osservatorio delle professioni intellettuali in Toscana, di seguito denominato “Osservatorio”.

2. L’Osservatorio effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca delle dinamiche del mercato delle professioni intellettuali nel territorio regionale e di redazione di un rapporto sulle medesime, nello stesso periodo di rilevazione nazionale ed europeo.

3. L’Osservatorio relaziona alla Giunta regionale, al Consiglio regionale e alla Commissione, con cadenza annuale, indicando l’andamento monitorato e i possibili scenari per il breve e medio periodo, così da coadiuvare le scelte e le politiche regionali in materia di:

a) orientamento dei giovani e offerte formative;

b) strutturazione dei comparti e dei cluster professionali osservati;

c) sostegno alle professioni intellettuali in ogni ambito applicativo.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, l’Osservatorio si avvale di un comitato tecnico composto dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di formazione e professioni, nonché da componenti della Commissione individuati dal presidente della Commissione stessa.

5. Gli obiettivi e le linee di azione dell’Osservatorio sono definiti annualmente nel programma delle attività istituzionali dell’IRPET.

6. La partecipazione ai lavori del comitato di cui al comma 4 è a titolo gratuito.

7. L’Osservatorio, per lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con l’Osservatorio regionale delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) e con l’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).”.

 

     Art. 9. Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008 è inserito il seguente:

“2 bis. Sulle agevolazioni finanziarie di cui al comma 2, possono essere concessi contributi in conto interessi.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede all’attuazione degli interventi di cui alla presente legge in conformità al programma regionale di sviluppo, nel quadro di quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), e nei limiti previsti dal bilancio di previsione.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 73/2008 è abrogato.

 

     Art. 10. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 73/2008

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I contributi in conto interessi di cui all’articolo 9, comma 2 bis, sono erogati dall’anno 2018. Per la copertura degli oneri, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.”.

2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 10 della l.r. 73/2008 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 11. Disposizione transitoria. Inserimento dell’ articolo 10 bis nella l.r. 73/2008 [1]

1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 73/2008 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis - Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione, la Commissione in carica è prorogata fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.


[1] Rubrica così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 1 marzo 2017, n. 7.