Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 03/02/2017 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 32/2002 |
Art. 2. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 3. Formazione nell'apprendistato. Sostituzione dell’articolo 18 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 4. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002 |
Art. 5. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002 |
Art. 6. Norma finanziaria |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 3.3.113 - L.R. 3 febbraio 2017, n. 1.
Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002.
(B.U. 8 febbraio 2017, n. 3)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. In materia di istruzione la Regione, per favorire il pluralismo delle offerte educative nell’ambito della scuola dell’infanzia, promuove azioni di sostegno finalizzate a garantire la più ampia partecipazione dei bambini all’esperienza educativa fornita dalla scuola con i seguenti interventi rivolti alle scuole dell’infanzia paritarie: potenziamento dell’offerta integrata e delle reti di scuole, coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole stesse e supporto per l’implementazione del sistema informativo;
2. In materia di formazione professionale la Regione, per realizzare opportunità formative in favore degli studenti iscritti agli istituti, tecnici o professionali, e ampliare le possibilità occupazionali degli stessi, promuove azioni finalizzate all’acquisizione di competenze professionali per l’ottenimento della qualifica professionale;
3. In materia di apprendistato, si disciplinano le modalità organizzative delle tipologie dell’apprendistato che realizzano il sistema duale per la parte di competenza regionale a seguito della modifica intervenuta nella normativa statale con il
4. Per quanto riguarda la Commissione regionale permanente tripartita, si inseriscono alcune deroghe alla
5. In considerazione dell’urgenza a provvedere alla modifica delle norme regolamentari per dar seguito alla procedura di rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia. Inserimento dell’articolo 4 ter nella
1. Dopo l'articolo 4 bis della
“Art. 4 ter. Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia
1. La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del
a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia;
d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell’istruzione, di cui all'articolo 16 ter.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi della
a) scuole dell’infanzia gestite da enti locali;
b) scuole dell’infanzia private.
3. Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di un avviso pubblico regionale.”.
Art. 2. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 bis della
“4 bis. La Regione, allo scopo di ampliare le possibilità occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali per l’ottenimento della qualifica professionale.”.
Art. 3. Formazione nell'apprendistato. Sostituzione dell’articolo 18 bis della
1. L’articolo 18 bis della
“Art. 18 bis. Formazione nell'apprendistato
1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:
a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;
b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;
d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti;
f) rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3.
2. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all'articolo 41, comma 2, del
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
3. Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all'articolo 41, comma 3, del
4. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1 del
5. La deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione è approvata sentiti anche i soggetti di cui all’articolo 45, comma 4, del
6. Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal d.lgs. 81/2015.”.
Art. 4. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della
1. Il comma 4 bis dell’articolo 23 della
“4 bis. Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della
a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
b) articolo 13, commi da 2 a 5 ter.”.
Art. 5. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della
1. Nella lettera c) del comma 5 dell'articolo 32 della
2. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della
“5 bis. Relativamente all’apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale definisce le modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015.”.
Art. 6. Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.