§ II.3.29 - L.R. 21 novembre 2016, n. 32.
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:21/11/2016
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34


§ II.3.29 - L.R. 21 novembre 2016, n. 32.

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali)

(B.U. 22 novembre 2016, n. 134)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34

1. All’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l’obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, o su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l’istituzione del nuovo comune.”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Al fine della fusione per incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali):

a) ciascun comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi previsto;

b) i comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun comune, almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della richiesta. I comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicono il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica;

c) il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun comune;

d) hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale;

e) il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun comune;

f) non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum;

g) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato;

h) gli uffici comunali preposti sovraintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum;

i) i consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall’effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum e contiene l’indicazione dell’eventuale sussistenza di contenziosi;

j) la Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all’Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.”.