Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 04/08/2016 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della l.r. 39/1997) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/1997) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/1997) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/1997) |
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 39/1997) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 39/1997) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/1997) |
Art. 8. (Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 39/1997) |
Art. 9. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 39/1997) |
Art. 10. (Disposizioni transitorie) |
Art. 11. (Invarianza finanziaria) |
§ 3.2.122 - L.R. 4 agosto 2016, n. 19.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 “Interventi a favore dei marchigiani all’estero”
(B.U. 11 agosto 2016, n. 92)
Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 3 dell’articolo 3 della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della
“b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all’estero, individuati per numero e per rappresentanza geografica in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;”.
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
“c) i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana, individuati in base alla deliberazione di cui alla lettera b);”.
3. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 della
4. La lettera i) del comma 1 e il comma 4 dell’articolo 4 della
Art. 4. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di cui all’articolo 4 e del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7.” .
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e gli altri otto componenti del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. Il vicepresidente è scelto tra i membri del Comitato esecutivo durante la prima seduta del Comitato stesso.”.
4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 6 della
5. Al comma 5 dell’articolo 6 della
Art. 5. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 6. (Modifica all’articolo 10 della
1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 della
“f bis) nello svolgimento di conferenze e forum su argomenti di economia, nonché di iniziative volte all’attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede nelle Marche e imprenditori marchigiani residenti nei Paesi esteri, al fine di favorire processi di internazionalizzazione soprattutto rivolti alle PMI marchigiane.”.
Art. 7. (Modifiche all’articolo 12 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 12 della
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della
Art. 8. (Inserimento dell’articolo 12 bis nella
1. Dopo l’articolo 12 della
“Art. 12 bis (Club Amici delle Marche)
1. La Regione riconosce le associazioni all’estero che hanno un legame con le Marche in base a rapporti di gemellaggio o di interessi culturali, turistici o economici.
2. A tal fine è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente l’albo delle associazioni di cui al comma 1.
3. Le associazioni di cui al comma 1 operano nell’ambito di una rete, denominata “Club Amici delle Marche”, in stretta collaborazione con le strutture organizzative regionali e possono svolgere attività di divulgazione e di promozione delle iniziative e delle attività turistiche, economiche e culturali della Regione nei Paesi di appartenenza.
4. I criteri, le modalità di funzionamento e di iscrizione all’albo di cui al comma 2 e i criteri e le modalità di gestione della rete di cui al comma 3 sono definiti dalla Giunta regionale.”.
Art. 9. (Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 10. (Disposizioni transitorie)
1. Nelle more dell’approvazione delle modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio dei marchigiani all’estero, indicate al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 11. (Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.