§ 1.4.12 - L.R. 23 maggio 2016, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 gruppi consiliari
Data:23/05/2016
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/1988)
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 34/1988)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)


§ 1.4.12 - L.R. 23 maggio 2016, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”.

(B.U. 1 giugno 2016, n. 62)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), dopo le parole: “ove in Consiglio” sono inserite le seguenti: “, all’inizio di ciascuna legislatura,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988, dopo le parole: “Ove in Consiglio” sono inserite le seguenti: “, all’inizio di ciascuna legislatura,”.

3. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988 dopo le parole: “I gruppi” sono inserite le seguenti: “che, all’inizio di ciascuna legislatura, sono composti”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 34/1988)

1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 34/1988 è inserito il seguente:

“Art. 4 ter.

1. Ove nel corso della legislatura si formino nuovi gruppi assembleari, o si vari la consistenza dei gruppi esistenti, agli stessi è assegnato per ciascun componente:

a) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D6 calcolata ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, ove all’inizio della legislatura erano presenti solo gruppi con più consiglieri;

b) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D3 calcolata ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, più l’ulteriore quota calcolata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ove all’inizio della legislatura erano presenti gruppi composti di un solo consigliere.

2. I budget di cui al comma 1 sono detratti in misura corrispondente da quelli dei gruppi da cui provengono i consiglieri che formano un nuovo gruppo o una componente del gruppo misto.

3. I gruppi formati di un solo consigliere che si costituiscono nel corso della legislatura ai sensi delle disposizioni del Regolamento interno, o che rimangono di tale consistenza a seguito della uscita dal gruppo di altri consiglieri, possono avvalersi del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 4, per una spesa corrispondente all’intero budget ad essi spettante ai sensi del comma 1.

4. A seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le quote residuali dei budget assegnati ai gruppi ai sensi del comma 4 dell’articolo 4, non vengono redistribuite.”.

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.