Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 23/05/2016 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/1988) |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 34/1988) |
Art. 3. (Invarianza finanziaria) |
§ 1.4.12 - L.R. 23 maggio 2016, n. 11.
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”.
(B.U. 1 giugno 2016, n. 62)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della
3. Al comma 4 dell’articolo 4 della
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 4 ter nella
1. Dopo l’articolo 4 bis della
“Art. 4 ter.
1. Ove nel corso della legislatura si formino nuovi gruppi assembleari, o si vari la consistenza dei gruppi esistenti, agli stessi è assegnato per ciascun componente:
a) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D6 calcolata ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, ove all’inizio della legislatura erano presenti solo gruppi con più consiglieri;
b) un budget corrispondente al costo di una unità di personale in posizione economica D3 calcolata ai sensi del comma 3 dell’articolo 4, più l’ulteriore quota calcolata ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ove all’inizio della legislatura erano presenti gruppi composti di un solo consigliere.
2. I budget di cui al comma 1 sono detratti in misura corrispondente da quelli dei gruppi da cui provengono i consiglieri che formano un nuovo gruppo o una componente del gruppo misto.
3. I gruppi formati di un solo consigliere che si costituiscono nel corso della legislatura ai sensi delle disposizioni del Regolamento interno, o che rimangono di tale consistenza a seguito della uscita dal gruppo di altri consiglieri, possono avvalersi del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 4, per una spesa corrispondente all’intero budget ad essi spettante ai sensi del comma 1.
4. A seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le quote residuali dei budget assegnati ai gruppi ai sensi del comma 4 dell’articolo 4, non vengono redistribuite.”.
Art. 3. (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.