Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/02/2017 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione) |
Art. 2. (Modalità d'intervento) |
Art. 3. (Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza) |
Art. 4. (Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato) |
Art. 5. (Disposizione transitoria) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
§ 2.1.356 - L.R. 22 febbraio 2017, n. 2.
Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia.
(B.U. 24 febbraio 2017, n. 8, suppl.)
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
1. La Regione favorisce, attraverso l'erogazione di contributi, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e nelle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili (RSD) pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio regionale, al fine di migliorare i propri livelli di sicurezza nell'erogazione dei servizi offerti.
Art. 2. (Modalità d'intervento)
1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove appositi bandi per sostenere gli investimenti degli erogatori indicati all'articolo 1, in cofinanziamento non inferiore al 50 per cento delle spese sostenute.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi.
3. L'elenco delle RSA e RSD dotate di sistemi di videosorveglianza è pubblicato con evidenza sul sito internet della Giunta regionale.
Art. 3. (Regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza)
1. Le registrazioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal
2. I sistemi di videosorveglianza sono installati previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei lavoratori.
Art. 4. (Adempimenti relativi alla disciplina sugli aiuti di Stato) [1]
1. Agli interventi di cui alla presente legge si applica quanto previsto dall’articolo 11 bis della
Art. 5. (Disposizione transitoria)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, accedono ai contributi soltanto le strutture accreditate alla data del 31 dicembre 2016.
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si provvede fino all'importo di euro 1.400.000,00 per l'anno 2017 con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 05 'Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.
2. Dal 2018 la spesa prevista al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 5 'Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 29 della