Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 lavoro e occupazione |
Data: | 30/11/2016 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)) |
Art. 2. (Successione nei rapporti giuridici e nei beni) |
Art. 3. (Funzioni) |
Art. 4. (Struttura organizzativa) |
Art. 5. (Stato giuridico del personale) |
Art. 6. (Organi) |
Art. 7. (Direttore generale) |
Art. 8. (Revisore dei conti) |
Art. 9. (Direttore dell’Area Diritto allo studio) |
Art. 10. (Patrimonio e fonti di finanziamento) |
Art. 11. (Budget economico triennale) |
Art. 12. (Bilancio di esercizio) |
Art. 13. (Atti soggetti al controllo) |
Art. 14. (Vigilanza della Giunta regionale) |
Art. 15. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 27/1998) |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 15/2006) |
Art. 17. (Ulteriori modifiche alla l.r. 15/2006) |
Art. 18. (Ulteriori modifiche agli articoli 30 e 36 della l.r. 15/2006) |
Art. 19. (Abrogazione di disposizioni) |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 55 bis della l.r. 15/2006) |
Art. 21. (Modifica all’articolo 6 della l.r. 30/2008) |
Art. 22. (Modifica all’articolo 8 della l.r. 30/2008) |
Art. 23. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 30/2008) |
Art. 24. (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 30/2008) |
Art. 25. (Ulteriori modifiche alla l.r. 30/2008) |
Art. 26. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 18/2009) |
Art. 27. (Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2009) |
Art. 28. (Abrogazione di disposizioni) |
Art. 29. (Norme transitorie) |
Art. 30. (Norma di coordinamento) |
Art. 31. (Norma finanziaria) |
Art. 32. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 3.9.41 - L.R. 30 novembre 2016, n. 30.
Istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale
(B.U. 7 dicembre 2016, n. 22)
TITOLO I
ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L’ACCREDITAMENTO (ALFA)
Art. 1. (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA))
1. La Regione persegue la finalità di un efficace coordinamento nell’esercizio delle politiche regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro, assicurando il coordinamento delle esigenze lavorative emergenti dal territorio regionale con la programmazione e l’attuazione delle attività di formazione professionale, assicurando al contempo il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza dell’azione della pubblica amministrazione.
2. La Regione persegue inoltre l’efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro in attuazione della
3. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, a far data dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento, di seguito denominata ALFA, quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale, e contestualmente è soppressa l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria), istituita con
4. Il funzionamento di ALFA è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.
Art. 2. (Successione nei rapporti giuridici e nei beni)
1. ALFA, alla data di soppressione di ARSEL, succede a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale.
2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.
Art. 3. (Funzioni)
1. ALFA svolge le attività conferitele dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, formazione, orientamento, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale, nonché sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti.
2. ALFA svolge, nell’ambito e sulla base di quanto disposto al comma 1, le seguenti attività gestionali:
a) interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle svolti direttamente dalla Regione;
b) orientamento professionale e specifiche iniziative regionali attinenti alla materia;
c) funzioni collegate all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2, della
d) attività e interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla
e) attività istruttoria per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del
f) iniziative in materia di “media education”, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all’articolo 60 bis della
1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell’utilizzo della rete e dei social network;
2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;
3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;
g) attività in materia di accreditamento delle strutture formative;
h) attività relative all’accreditamento dei servizi pubblici e privati al lavoro e monitoraggio delle prestazioni erogate anche al fine di valutarne la qualità;
i) funzioni di monitoraggio degli esiti ed analisi dei bisogni formativi;
j) attività di monitoraggio delle politiche del lavoro;
k) attività relative al coordinamento dei servizi pubblici e privati di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la loro promozione presso le imprese;
l) gestione del registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all’articolo 15 della
m) attività operative relative ai servizi di comunicazione istituzionale sui temi dell’istruzione, della formazione e del lavoro;
n) gestione dell’Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della
o) gestione del sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze previsto dalla
p) gestione del Repertorio regionale delle professioni e delle banche dati ad esso associate, di cui alla
3. ALFA, tramite l’Area Diritto allo studio di cui all’articolo 4, svolge, secondo le disposizioni programmatorie approvate dalla Regione in attuazione della
a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l’accesso ai servizi e ai benefici di cui alla
b) eroga benefici monetari e servizi in attuazione del
c) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio scolastico, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, istituti scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie;
d) gestisce i rapporti con l’Università ai fini dell’erogazione delle borse di studio e ai fini della gestione delle banche dati comuni;
e) garantisce il supporto tecnico e partecipa alle sedute della Consulta di cui all’articolo 55 bis della
f) procede agli accertamenti e ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti e all’irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10 del
4. ALFA esercita inoltre compiti di progettazione e supporto tecnico alla Regione nelle materie di cui alla
5. ALFA esercita le funzioni di organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, su incarico della Regione e secondo le vigenti disposizioni normative.
6. La Giunta regionale può avvalersi di ALFA per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l’istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall’Unione europea.
7. ALFA può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.
8. La Giunta regionale può affidare ad ALFA lo svolgimento di ulteriori attività, anche non ricomprese nel presente articolo.
Art. 4. (Struttura organizzativa)
1. Per le funzioni di cui alla presente legge, ALFA è organizzata in una struttura centrale e in articolazioni territoriali. Nell’ambito della struttura centrale opera l’Area Diritto allo studio che svolge le funzioni di cui all’articolo 3, comma 3.
2. Le funzioni di organismo intermedio di cui all’articolo 3, comma 5, sono svolte da una struttura separata, retta da un dirigente e organizzata secondo la vigente normativa in materia.
Art. 5. (Stato giuridico del personale)
1. Al personale di ALFA si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.
2. ALFA applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.
Art. 6. (Organi)
1. Sono organi di ALFA:
a) il Direttore generale;
b) il Revisore dei conti.
Art. 7. (Direttore generale)
1. Il Direttore generale di ALFA ha la responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria dell’ente, nonché la rappresentanza legale dello stesso e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale della cui attuazione integrata e coordinata è direttamente responsabile.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull’attività di ALFA relativo all’anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione.
3. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza di ALFA.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
5. Al Direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all’assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell’attività svolta.
6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico stesso.
Art. 8. (Revisore dei conti)
1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ALFA, valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività di ALFA, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al
3. Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso omnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività determinato dalla Giunta regionale.
Art. 9. (Direttore dell’Area Diritto allo studio)
1. L’Area del Diritto allo studio è retta da un Direttore d’Area che esercita le funzioni e le attività di cui all’articolo 3, comma 3, ed è responsabile del funzionamento corretto ed efficiente e dello sviluppo qualitativo dell’Area, nel cui ambito assicura la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonchè sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale. Nell’esclusivo ambito dell’Area del Diritto allo studio il Direttore esercita, su procura del Direttore generale, adeguati poteri di rappresentanza.
2. Il Direttore d’Area è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell’Area Diritto allo studio.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore d’Area è esclusivo e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore d’Area invia alla Giunta regionale un rapporto sull’attività dell’Area Diritto allo studio relativo all’anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione.
5. Al Direttore d’Area si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all’assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell’attività svolta, da effettuarsi previa acquisizione di un parere scritto e motivato del Direttore generale.
6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a Direttore d’Area determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico stesso.
7. In caso di vacanza dell’incarico, le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale fino alla nomina del nuovo Direttore d’Area.
Art. 10. (Patrimonio e fonti di finanziamento)
1. ALFA dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d’uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario.
2. Le fonti di finanziamento di ALFA sono:
a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
c) trasferimenti per l’attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
d) proventi derivanti da prestazione di servizi;
e) proventi della gestione patrimoniale;
f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
g) donazioni, eredità e legati;
h) trasferimento di fondi statali;
i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati ad ALFA;
j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;
k) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.
Art. 11. (Budget economico triennale)
1. ALFA applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico triennale. Il budget, predisposto dal Direttore generale e dal Direttore d’Area per quanto di sua competenza, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall’adozione, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale.
2. ALFA è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi.
3. Al budget economico triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzi le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
4. La Giunta regionale può annullare il budget economico triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 12. (Bilancio di esercizio)
1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice civile e del
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
4. La struttura del bilancio d’esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile.
5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d’esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 13. (Atti soggetti al controllo)
1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti di ALFA:
a) dotazione organica;
b) approvazione dei contratti collettivi decentrati;
c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore generale di ALFA alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine, gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti ad ALFA, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La Giunta regionale può annullare, anche d’ufficio, gli atti amministrativi illegittimi di ALFA, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.
Art. 14. (Vigilanza della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell’approvazione degli atti di cui all’articolo 13, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario ad acta.
2. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, risolve il contratto di lavoro del Direttore generale e del Direttore d’Area prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o, per il Direttore generale, alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.
3. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ALFA, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.
TITOLO II
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE
CAPO I
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO)
Art. 15. (Modifica all’articolo 6 della
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)
Art. 16. (Modifiche all’articolo 6 della
1. La rubrica dell’articolo 6 della
2. Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 6 della
Art. 17. (Ulteriori modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 21 della
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della
3. Al comma 3 dell’articolo 26 della
4. Al comma 1 dell’articolo 27 della
5. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 28 della
6. Al comma 1 dell’articolo 29 della
7. Ai commi 2, 4, 5, 6 e 8 dell’articolo 30 della
8. Al comma 2 dell’articolo 31 della
9. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 32 della
10. Al comma 2 dell’articolo 33 della
11. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 34 della
12. Al comma 1 dell’articolo 36 della
13. Ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 38 della
14. Alle lettere c) e d) del comma 2 e comma 4 dell’articolo 58 della
Art. 18. (Ulteriori modifiche agli articoli 30 e 36 della
1. Al comma 6 dell’articolo 30 della
2. Al comma 7 dell’articolo 30 della
3. Al comma 2 dell’articolo 36 della
Art. 19. (Abrogazione di disposizioni)
1. Gli articoli 53 e 54 della
Art. 20. (Modifiche all’articolo 55 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 55 bis della
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 55 bis della
3. Al comma 5 dell’articolo 55 bis della
4. Al comma 8 dell’articolo 55 bis della
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)
Art. 21. (Modifica all’articolo 6 della
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA).”.
Art. 22. (Modifica all’articolo 8 della
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della
Art. 23. (Modifica all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 24. (Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della
Art. 25. (Ulteriori modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
2. Al comma 7 dell’articolo 18 della
3. Al comma 8 dell’articolo 19 della
4. Al comma 6 dell’articolo 48 della
CAPO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO)
Art. 26. (Modifica all’articolo 4 della
1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 4 della
“b bis) l’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA);”.
Art. 27. (Ulteriori modifiche alla
1. Al comma 3 bis dell’articolo 11 della
2. Alla lettera l bis) del comma 1 dell’articolo 5 della
3. Al comma 2 dell’articolo 16 della
4. Al comma 5 dell’articolo 25 della
5. Ai commi 1 e 6 dell’articolo 26 della
6. Al comma 3 dell’articolo 29 della
7. Al comma 2 dell’articolo 52 della
8. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 53 della
9. Alla lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 59 della
10. Al comma 1 dell’articolo 60 bis della
11. Alla lettera m) del comma 2 dell’articolo 69 della
12. Al comma 1 dell’articolo 76 della
13. Al comma 2 bis dell’articolo 79 della
14. Al comma 4 dell’articolo 85 della
15. Al comma 1 dell’articolo 86 della
16. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 87 della
17. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 89 della
CAPO V
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO (ARSEL LIGURIA))
Art. 28. (Abrogazione di disposizioni)
1. Alla data di cui all’articolo 1, comma 3, il Titolo I della
TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 29. (Norme transitorie)
1. Gli organi di ARSEL in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica alla data della nomina degli organi di ALFA.
2. Alla data di cui all’articolo 1, comma 3, il Direttore generale di ARSEL provvede alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dell’ente.
3. Il Direttore generale di ARSEL comunica alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2 e, in particolare:
a) entro il 28 febbraio 2017 trasmette l’inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell’esistenza di eventuali vincoli di destinazione d’uso o di qualsiasi altra natura, le attività e le passività derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei servizi svolti, i rapporti giuridici in corso e gli altri dati di cui al comma 2;
b) entro il 28 febbraio 2017 trasmette il bilancio di esercizio approvato relativo all’anno 2016;
c) entro il 31 gennaio 2017 trasmette il budget economico triennale relativo ad ALFA, da validarsi ai sensi del comma 5.
4. La Giunta regionale avvia le procedure di nomina del Direttore generale, del Direttore dell’Area Diritto allo studio e del Revisore dei conti di ALFA entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale di ALFA, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, valida, sulla base delle disposizioni vigenti, il budget economico triennale dell’ente adottato ai sensi della del comma 3, lettera c).
6. Il personale dipendente da ARSEL alla data di cui all’articolo 1, comma 3, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito ad ALFA e conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l’anzianità già maturata all’atto del trasferimento.
7. ALFA può adottare procedure per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, di cui al comma 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.
8. In funzione della riorganizzazione di cui al comma 9 e per favorire il ricambio generazionale, ALFA può attivare le procedure per il collocamento anticipato a riposo del personale, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente.
9. Il Direttore generale di cui all’articolo 7, entro sei mesi dalla nomina da parte della Giunta regionale, sottopone alla Giunta stessa una riorganizzazione complessiva dell’organico dell’Agenzia, secondo le disposizioni di cui all’articolo 4.
10. Le disposizioni di cui al Titolo II entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.
Art. 30. (Norma di coordinamento)
1. Alla data di cui all’articolo 1, comma 3, eventuali riferimenti ad ARSEL contenuti nella vigente normativa regionale si intendono attribuiti ad ALFA.
Art. 31. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza:
Anno 2017
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 110.000,00 nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 4 “Istruzione universitaria”;
- variazione compensativa di euro 90.000,00 nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 4 “Istruzione universitaria”.
Anno 2018
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 110.000,00 nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 4 “Istruzione universitaria”;
- variazione compensativa di euro 90.000,00 nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 4 “Istruzione universitaria”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 32. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.