§ 1.5.165 - L.R. 2 novembre 2016, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e alla legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:02/11/2016
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Inserimento di articoli della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 13 della l.r. 27/2015)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))


§ 1.5.165 - L.R. 2 novembre 2016, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

(B.U. 9 novembre 2016, n. 20)

 

Art. 1. (Inserimento di articoli della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016))

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 27/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“ Articolo 3 bis. (Procedure in materia di ripiano dei disavanzi sanitari)

1. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)), la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, ad effettuare con proprio atto variazioni al bilancio regionale finalizzate a garantire la copertura dei disavanzi sanitari, utilizzando le risorse allocate nel Titolo 1 – Tipologia 101 – Categoria 17.

Articolo 3 ter

(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 18/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. A decorrere dall’anno 2016, la disciplina di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche alle ARTE liguri per le parti compatibili. La Giunta regionale adotta i relativi provvedimenti di attuazione.”.

Articolo 3 quater

(Modifica all’articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 ter. Il termine di cui al comma 4 bis è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. ”.”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 13 della l.r. 27/2015) [1]

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 27/2015 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “31 ottobre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2017”.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi))

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;

b) rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione;

c) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

d) rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

e) rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati;

f) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti urbani;

g) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi;

h) scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali pericolosi;

i) fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

j) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

k) fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;

l) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;

m) rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico. ”.

2. Il comma 5 ter dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 5 ter. Ai sensi dell’articolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006, i comuni o unioni di comuni i quali, in base all’accertamento annuale effettuato dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell’anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3 bis, riportata nell’Allegato B, fatto salvo l’ammontare minimo fissato dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995. ”.

3. L’Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Allegato A – (Articolo 3) Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

 

Tipologia dei rifiuti

Importo in euro per kg

Importo in euro per ton

a. Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione

0,0025

2,5

b. Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione

0,0050

5

c. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi

0,010

10

d. Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi

0,015

15

e. Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.(Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica e destinato ad operazioni di ingegneria interna all'impianto; pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al versamento del tributo)

0,015

15

f. Scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti urbani

0,0030

3

g. Scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi

0,002

2

h. Scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti speciali pericolosi

0,003

3

i. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi

0,0030

3

j. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi

0,002

2

k. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi

0,003

3

l. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico

0,0040

4

m. Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico

0,002

2

 

L'addizionale del 20 per cento di cui all'articolo 5 della presente legge si applica sulla categoria di rifiuti di cui alla lettera e) e al relativo importo.”.


[1] Articolo abrogato dall'art.12 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 34.