§ 54.3.29 - D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136.
Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.3 informatica e servizi
Data:17/07/2016
Numero:136


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Autenticità del distacco
Art. 4.  Condizioni di lavoro e di occupazione
Art. 4 bis.  (Distacco di lunga durata).
Art. 5.  Difesa dei diritti
Art. 6.  Osservatorio
Art. 7.  Accesso alle informazioni
Art. 8.  Cooperazione amministrativa
Art. 9.  Misure di accompagnamento
Art. 10.  Obblighi amministrativi
Art. 10 bis.  (Obblighi informativi).
Art. 11.  Ispezioni
Art. 12.  Sanzioni
Art. 12 bis.  Campo di applicazione
Art. 12 ter.  Definizioni
Art. 12 quater.  Regime delle esenzioni
Art. 12 quinquies.  Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo
Art. 12 sexies.  Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente
Art. 12 septies.  Sanzioni
Art. 12 octies.  Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
Art. 13.  Ambito di applicazione
Art. 14.  Competenza
Art. 15.  Condizioni per la trasmissione
Art. 16.  Trasmissione ad altri Stati
Art. 17.  Effetti del riconoscimento
Art. 18.  Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione
Art. 19.  Richiesta di recupero della sanzione
Art. 20.  Motivi di rigetto
Art. 21.  Procedimento e decisione di riconoscimento
Art. 22.  Sospensione del procedimento
Art. 23.  Effetti del riconoscimento
Art. 24.  Somme recuperate
Art. 25.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 26.  Abrogazioni
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 54.3.29 - D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136.

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

(G.U. 21 luglio 2016, n. 169)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, l'allegato B;

     Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

     Vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

     Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali («Roma I»);

     Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006;

     Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»);

     Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, recante attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

     Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

     Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunione del 14 luglio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Campo d'applicazione

     1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato [1].

     2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia.

     2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro [2].

     3. L'autorizzazione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, non è richiesta alle agenzie di somministrazione di cui ai commi 2 e 2-bis che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove previsto, rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro [3].

     4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis [4].

     5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 10 e 11 del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1 [5].

     6. Il presente decreto non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «autorità richiedente» l'autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

     b) «autorità adita» l'autorità alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

     c) «autorità competente» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro nonchè, ai soli fini delle disposizioni relative alla procedura di recupero delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21, l'autorità giudiziaria;

     d) «lavoratore distaccato» il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un'agenzia di somministrazione con sede in Italia [6];

     e) «condizioni di lavoro e di occupazione» le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali, relative alle materie di cui all'articolo 4 [7].

 

     Art. 3. Autenticità del distacco

     1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.

     2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:

     a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;

     b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;

     c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;

     d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;

     e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;

     f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;

     g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

     3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi:

     a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;

     b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;

     c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;

     d) la data di inizio del distacco;

     e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;

     f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;

     g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;

     h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

     i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

     4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

     5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro nè superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

 

     Art. 4. Condizioni di lavoro e di occupazione

     1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:

     a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

     b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;

     c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;

     d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;

     e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

     f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;

     g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonchè altre disposizioni in materia di non discriminazione;

     h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;

     i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero [8].

     1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute [9].

     2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo [10].

     3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

     4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

     5. [In caso di distacco nell'ambito di un contratto di trasporto trova applicazione l'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133] [11].

 

     Art. 4 bis. (Distacco di lunga durata). [12]

     1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti:

     a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;

     b) le clausole di non concorrenza;

     c) la previdenza integrativa di categoria.

     2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del prestatore di servizi il periodo di cui al comma 1 è esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalità secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.

     3. In caso di sostituzione di uno o più lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco, ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L'identità delle mansioni svolte nel medesimo luogo è valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.

 

     Art. 5. Difesa dei diritti

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia possono far valere i diritti di cui all'articolo 4 in sede amministrativa e giudiziale.

 

     Art. 6. Osservatorio

     1. È costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro assicurano all'osservatorio, attraverso un'apposita convenzione, l'accesso ai dati relativi, tra l'altro, al numero, alla durata e al luogo dei distacchi in Italia, all'inquadramento dei lavoratori distaccati e alla tipologia dei servizi per i quali avviene il distacco. L'osservatorio formula proposte circa le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 7 e assume ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati.

     2. L'osservatorio è composto da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro, due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente, un rappresentante dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

 

Capo II

Accesso alle informazioni e cooperazione amministrativa

 

     Art. 7. Accesso alle informazioni

     1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:

     a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori distaccati in Italia;

     b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alla retribuzione e ai suoi elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione del personale [13];

     c) procedure per sporgere denuncia, nonchè la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;

     d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.

     2-bis. Qualora dalle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si rilevi quali condizioni di lavoro e occupazione siano applicabili alla fattispecie di distacco, l'autorità competente ne tiene conto ai fini della determinazione proporzionale delle sanzioni [14].

     2. Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuitamente.

 

     Art. 8. Cooperazione amministrativa

     1. Al fine di realizzare un'efficace cooperazione amministrativa, l'Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.

     2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l'invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.

     3. Al fine di consentire all'autorità competente di fornire una risposta alle richieste di cui ai commi 1 e 2, i destinatari della prestazione di servizi stabiliti in Italia, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 1, comma 2-bis, stabilite in Italia, comunicano all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie [15].

     4. Lo scambio delle informazioni avviene tramite il sistema di informazione del mercato interno, di seguito IMI, o per via telematica nel rispetto dei seguenti termini:

     a) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta nei casi urgenti, che richiedano la consultazione di registri. Le ragioni di urgenza sono espressamente indicate nella richiesta unitamente agli elementi idonei a comprovarla;

     b) entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta in tutti gli altri casi.

     5. L'Ispettorato nazionale del lavoro può applicare gli accordi e le intese bilaterali relativi alla cooperazione amministrativa al fine di accertare e monitorare le condizioni applicabili ai lavoratori distaccati, fermo restando l'utilizzo, per quanto possibile, di IMI, per lo scambio delle informazioni.

     6. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà a rispondere alla richiesta di informazioni o ad eseguire i controlli e le ispezioni nei termini espressamente previsti nella richiesta, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne fornisce tempestiva comunicazione all'autorità richiedente al fine di individuare una soluzione.

     7. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi casi di irregolarità, si attiva senza ritardo affinchè tutte le informazioni pertinenti siano trasmesse tramite IMI allo Stato membro interessato.

     8. La richiesta di informazioni non è ostativa all'adozione di misure atte a prevenire possibili violazioni delle disposizioni del presente decreto.

     9. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca con le autorità competenti di altri Stati membri è svolta a titolo gratuito. Le informazioni sono utilizzate esclusivamente in relazione alle richieste cui si riferiscono.

     9-bis. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro non sia in possesso delle informazioni richieste dall'autorità dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato sollecita le autorità o gli organismi che le detengono. In caso di omissioni o ritardi persistenti a rendere le informazioni necessarie da parte dell'autorità competente dello Stato membro dal quale il lavoratore è distaccato, l'Ispettorato nazionale del lavoro informa tempestivamente la Commissione europea [16].

 

     Art. 9. Misure di accompagnamento

     1. Nell'ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano adotta le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonchè della vigilanza sul rispetto della normativa vigente, con gli altri Stati membri.

 

Capo III

Obblighi e sanzioni

 

     Art. 10. Obblighi amministrativi

     1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al più tardi all'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni [17]:

     a) dati identificativi dell'impresa distaccante;

     b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;

     c) data di inizio, di fine e durata del distacco;

     d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi;

     e) dati identificativi del soggetto distaccatario;

     f) tipologia dei servizi;

     g) generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b);

     h) generalità del referente di cui al comma 4;

     i) numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento;

     i-bis) nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, i dati identificativi dell'impresa utilizzatrice che invia lavoratori in Italia [18].

     1-bis. [Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

     a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

     b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute] [19].

     1-ter. [Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b)] [20].

     1-quater. [In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

     a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

     b) prospetti di paga] [21].

     2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite le modalità delle comunicazioni.

     3. Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

     a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

     b) designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi.

     4. L'impresa che distacca lavoratori ai sensi del presente decreto ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.

 

     Art. 10 bis. (Obblighi informativi). [22]

     1. L'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, è tenuta a informare l'agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati. Per l'intera durata della prestazione di servizi e fino a due anni dalla sua cessazione l'impresa utilizzatrice è tenuta a conservare copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione per l'esibizione agli organi di vigilanza.

     2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, l'impresa utilizzatrice che ha sede in Italia informa senza ritardo l'agenzia di somministrazione dell'invio del lavoratore presso altra impresa.

     3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, l'impresa utilizzatrice, prima dell'invio dei lavoratori in Italia, ha l'obbligo di comunicare, per iscritto, all'agenzia di somministrazione tenuta alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, le informazioni di cui alle lettere b), c), d) e f) del medesimo comma 1. L'impresa utilizzatrice è tenuta a consegnare all'impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia copia dell'informativa tradotta in lingua italiana e della relativa trasmissione ai fini dell'esibizione agli organi di vigilanza.

 

     Art. 11. Ispezioni

     1. L'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti a verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea.

 

     Art. 12. Sanzioni

     1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

     1-bis. [Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285] [23].

     2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.

     3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

     3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro [24].

     3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato [25].

     4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro [26].

 

Capo III-bis [27]

Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada

 

     Art. 12 bis. Campo di applicazione [28]

     1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l'impresa di trasporto e il conducente distaccato.

     2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l'accesso al mercato dell'Unione o a parti di esso.

     3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo, salvo quanto previsto dall'articolo 12-sexies, comma 12, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo.

 

     Art. 12 ter. Definizioni [29]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai fini del presente Capo si intende per:

     a) «conducente»: il lavoratore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006;

     b) «trasportatore»: l'impresa di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (CE) n. 1071/2009;

     c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all'articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009;

     d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri;

     e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n. 1071/ 2009, verso un altro Stato membro o un Paese terzo o da un altro Stato membro o da un Paese terzo verso lo Stato membro di stabilimento;

     f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione nell'ambito di servizi di trasporto internazionali occasionali o regolari di una delle seguenti operazioni:

     1) salita passeggeri nello Stato membro di stabilimento e discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo;

     2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo e discesa passeggeri nello Stato di stabilimento;

     3) salita e discesa passeggeri nello Stato membro di stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;

     g) «attività aggiuntiva al trasporto bilaterale merci»: attività ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o di solo scarico, effettuata in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale di merci negli Stati membri o nei Paesi terzi attraversati, con esclusione di operazioni di carico e scarico di merci effettuate in uno stesso Stato membro;

     h) «attività aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri»: attività ulteriore in aggiunta a una operazione di trasporto bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto bilaterale di passeggeri, nel corso del viaggio di andata o di ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato;

     i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio.

 

     Art. 12 quater. Regime delle esenzioni [30]

     1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettere e) ed f), anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.

     2. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una attività aggiuntiva al trasporto bilaterale merci di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettera g). Le attività aggiuntive possono essere due qualora a una operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento, in cui non si sia effettuata alcuna attività aggiuntiva, sia seguita altra operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.

     3. Fino alla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui una attività aggiuntiva al trasporto bilaterale passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1, lettera h), negli Stati membri o Paesi terzi attraversati, a condizione che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno dello Stato membro attraversato.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, i conducenti che effettuano le attività aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in cui utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.

 

     Art. 12 quinquies. Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo [31]

     1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di cui all'articolo 12-bis, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, nonchè le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi da 4-bis a 4-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     2. Per la notifica e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al Capo IV.

     3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attività monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.

 

     Art. 12 sexies. Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente [32]

     1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

     2. La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

     a) l'identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;

     b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

     c) l'identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;

     d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;

     e) la data di inizio e di fine del distacco;

     f) il numero di targa dei veicoli a motore;

     g) l'indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.

     3. Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni di cui al comma 2, entro cinque giorni dall'evento che ne determina l'aggiornamento.

     4. Il trasportatore deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:

     a) copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;

     b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;

     c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

     5. In occasione del controllo su strada, l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è verificato dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     6. Il conducente ha l'obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in occasione del controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b) e c). Nei casi previsti dall'articolo 12-quater, commi 1, 2 e 3, il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a dimostrare l'operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive che danno luogo all'esenzione.

     7. Il trasportatore, previa richiesta formulata dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all'IMI, le copie dei documenti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonchè:

     a) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco;

     b) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

     c) i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione.

     8. Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma 7, l'Ispettorato nazionale del lavoro o gli organi di polizia stradale possono chiedere tramite il sistema IMI l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai sensi dell'articolo 8.

     9. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci, il committente e il vettore in caso di subvezione, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e lo spedizioniere di cui all'articolo 1741 del codice civile, sono tenuti a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo.

     10. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula o nel nome del quale è stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro trasportatore, è tenuto a verificare che il trasportatore adempia agli obblighi previsti dal comma 1.

     11. Fino all'accreditamento dei Paesi terzi sul sistema IMI, i trasportatori stabiliti in un Paese terzo sono tenuti a trasmettere la dichiarazione di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1, e dai relativi decreti attuativi, e a corrispondere alle richieste di cui al comma 7, per posta elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione di distacco da trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di cui al comma 4, lettera a), è sostituita dalla comunicazione della dichiarazione di cui al comma 1, effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 1.

     12. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo, fermi restando gli obblighi a carico dell'agenzia di somministrazione e dell'impresa utilizzatrice previsti dagli articoli 10 e 10-bis, l'impresa di trasporto che nell'ambito di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, invia conducenti somministrati in Italia, è tenuta agli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. I conducenti somministrati sono tenuti al rispetto dell'obbligo di cui al comma 6.

     13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate nel repertorio della piattaforma IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di ventiquattro mesi.

     14. Nell'attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al comma 8, che hanno avviato la procedura, operano in maniera da evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e sulle date del distacco.

 

     Art. 12 septies. Sanzioni [33]

     1. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.

     2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 12-sexies, comma 2, nonchè all'obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000.

     3. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.

     4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti dall'articolo 12-sexies, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 600. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All'accertamento delle violazioni consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all'esibizione della documentazione richiesta o comunque, per non più di trenta giorni, con affidamento in custodia a uno dei soggetti indicati dall'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili.

     5. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione è irrogata dall'organo di controllo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7, che ha effettuato la richiesta.

     6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il contraente di cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e 10, che non adempiono agli obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1, qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o secondo le modalità di cui all'articolo 12- sexies, comma 11.

     7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel caso di violazione degli obblighi ivi previsti secondo le modalità di trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11.

     8. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un Paese terzo.

     9. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

 

     Art. 12 octies. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie [34]

     1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi dell'articolo 12-septies, ove non già precedentemente avvenuta, si considera validamente effettuata al rappresentante legale dello stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, all'atto della sua restituzione.

     3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

Capo IV

Esecuzione delle sanzioni amministrative

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 13. Ambito di applicazione

     1. I principi dell'assistenza e del riconoscimento reciproci, nonchè le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate alle imprese che distaccano uno o più lavoratori ai sensi dell'articolo 1.

     2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie, inclusi gli interessi, le spese ed eventuali somme accessorie irrogate o confermate in sede amministrativa o giudiziaria, relative alla mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto.

     3. Ai fini di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni del presente capo e non si applica la disciplina di cui alla legge 21 marzo 1983, n. 149, sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa.

 

Sezione II

Richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati membri

 

     Art. 14. Competenza

     1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudiziari o la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta all'Ispettorato nazionale del lavoro.

     2. La richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro nel quale la persona risiede o ha il proprio domicilio o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. In caso di richiesta di recupero, qualora la persona fisica o giuridica non disponga di beni nello Stato membro di cui al primo periodo, la richiesta è trasmessa all'autorità competente dello Stato nel quale la persona dispone di beni o di un reddito.

 

     Art. 15. Condizioni per la trasmissione

     1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:

     a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall'ordinamento interno;

     b) quando il provvedimento amministrativo o giudiziario non è soggetto a impugnazione.

     2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa ai sensi dell'articolo 16 e deve contenere i seguenti elementi:

     a) le generalità, la residenza o il domicilio del destinatario ove diverso dalla residenza e ogni altra informazione utile alla sua identificazione;

     b) una sintetica esposizione dei fatti e delle circostanze della violazione e la disciplina applicabile;

     c) l'indicazione delle disposizioni che consentono l'esecuzione secondo l'ordinamento interno e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente la sanzione amministrativa pecuniaria e le eventuali impugnazioni;

     d) i dati identificativi dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente al gravame sulla sanzione amministrativa pecuniaria e, se diversa, dell'autorità competente a fornire ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnazione.

     3. La richiesta di cui al comma 1 indica altresì:

     a) nel caso di richiesta di notifica di un provvedimento o di altro documento pertinente, lo scopo della notifica e il termine entro il quale deve essere eseguita;

     b) nel caso di richiesta di recupero, la data in cui la sentenza o il provvedimento è divenuto esecutivo o definitivo anche a seguito di una decisione non più soggetta a impugnazione, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, con l'indicazione dello stato della procedura sanzionatoria nonchè delle modalità della notifica al trasgressore e all'obbligato in solido.

 

     Art. 16. Trasmissione ad altri Stati

     1. L'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentazione di riferimento, nelle forme previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità competente dell'altro Stato membro.

     2. Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido sussiste la competenza delle autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all'autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

     3. Se il provvedimento da eseguire è impugnato dall'impresa destinataria, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne informa senza indugio l'autorità dell'altro Stato membro.

 

     Art. 17. Effetti del riconoscimento

     1. L'Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione quando l'autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di recupero delle sanzioni amministrative pecuniarie.

     2. L'Ispettorato nazionale del lavoro procede all'esecuzione quando:

     a) l'autorità adita comunica la mancata esecuzione, totale o parziale;

     b) l'autorità adita rifiuta il riconoscimento per uno dei motivi di cui all'articolo 20.

     3. Se il trasgressore prova di avere provveduto al pagamento, totale o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro ne dà comunicazione all'autorità adita, anche ai fini della deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

 

Sezione III

Richiesta di notifica e di recupero da altri Stati membri

 

     Art. 18. Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione

     1. L'Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che irroga o conferma una sanzione amministrativa pecuniaria nonchè di ogni altro documento pertinente, valutata la sussistenza di eventuali motivi di rigetto di cui all'articolo 20, comma 1, provvede senza formalità, entro il termine di trenta giorni.

     2. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.

     3. La notifica di un provvedimento, effettuata secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita, ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

 

     Art. 19. Richiesta di recupero della sanzione

     1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di appello nel cui distretto risiede la persona nei confronti della quale è stata irrogata la sanzione e dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede o dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale al momento della trasmissione dallo Stato membro del provvedimento da eseguire.

     2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, provvede con ordinanza disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente dandone tempestiva comunicazione, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro all'autorità richiedente.

     3. Il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, effettuato secondo le disposizioni dell'ordinamento interno dall'autorità adita ha gli effetti previsti dalla disciplina dell'ordinamento dello Stato richiedente.

 

     Art. 20. Motivi di rigetto

     1. La Corte d'appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.

     2. La Corte d'appello può rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di recupero nei seguenti casi:

     a) le spese e le risorse necessarie per il recupero della sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito di accertamento effettuato dall'autorità adita, risultano sproporzionate rispetto all'importo da recuperare;

     b) la sanzione pecuniaria è inferiore a 350 euro o all'equivalente di tale importo;

     c) in presenza del mancato rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei trasgressori e dei principi giuridici fondamentali loro applicabili, previsti dalla Costituzione.

 

     Art. 21. Procedimento e decisione di riconoscimento

     1. Quando ai fini dell'esecuzione in Italia, la procura generale presso la Corte di appello riceve da un altro Stato membro, tramite l'Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all'articolo 15 il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 19, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.

     2. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza che viene comunicata al datore di lavoro e alle altre parti interessate, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, ove viene sentito anche il pubblico ministero. La Corte di appello decide entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, valutate dal Presidente della Corte di appello, sia impossibile rispettare tale termine, si provvede ad informare l'autorità richiedente entro i successivi quindici giorni al fine di ottenere una proroga di ulteriori trenta giorni per l'esecuzione.

     3. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento, la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

     4. Avverso la decisione emessa dalla Corte di appello il procuratore generale, la persona cui è stata irrogata la sanzione e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della decisione sulle sanzioni amministrative pecuniarie, è informata senza indugio l'autorità richiedente.

     5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione.

     6. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa all'autorità richiedente.

     7. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di trenta giorni.

     8. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa all'autorità richiedente.

     9. L'Autorità giudiziaria adita comunica, nelle forme previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, tramite IMI all'autorità richiedente gli eventuali motivi di rigetto.

     10. Se il riconoscimento è negato perchè la richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere eseguito in un altro Stato, l'autorità giudiziaria adita provvede secondo le modalità indicate nel comma 9.

 

     Art. 22. Sospensione del procedimento

     1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente.

 

     Art. 23. Effetti del riconoscimento

     1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.

     2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

     3. Qualora il trasgressore fornisca la prova di un pagamento parziale gli importi riscossi sono dedotti dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia. Nel caso in cui il trasgressore dimostri l'integrale pagamento della sanzione, l'autorità giudiziaria sospende l'esecuzione dandone comunicazione all'autorità richiedente.

     4. Le somme recuperate a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano e sono riscosse in euro secondo le procedure previste. Le sanzioni espresse in valuta diversa, sono convertite in euro, al tasso di cambio in vigore alla data in cui esse sono state inflitte.

 

     Art. 24. Somme recuperate

     1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente capo spettano al Ministero della giustizia.

     2. L'autorità adita recupera le somme dovute nella valuta del proprio Stato secondo le procedure previste.

 

Capo V

Disposizioni finali

 

     Art. 25. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 26. Abrogazioni

     1. È abrogato il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72.

 

     Art. 27. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato A

     (di cui all'articolo 4, comma 2)

 

     Le attività di cui all'articolo 4, comma 2, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

     1) scavo;

     2) sistemazione;

     3) costruzione;

     4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;

     5) assetto o attrezzatura;

     6) trasformazione;

     7) rinnovo;

     8) riparazione;

     9) smantellamento;

     10) demolizione;

     11) manutenzione;

     12) manutenzione lavori di pittura e di pulitura;

     13) bonifica.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[9] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[12] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[13] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[14] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[17] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[18] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[19] Comma inserito dall'art. 47 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[20] Comma inserito dall'art. 47 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[21] Comma inserito dall'art. 47 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[22] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[23] Comma inserito dall'art. 47 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[24] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[25] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

[27] Il Capo III-bis, artt. 12 bis - 12 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[28] Il Capo III-bis, artt. 12 bis - 12 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[29] Il Capo III-bis, artt. 12 bis - 12 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[30] Il Capo III-bis, artt. 12 bis - 12 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[31] Il Capo III-bis, artt. 12 bis - 12 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[32] Il Capo III-bis, artt. 12 bis - 12 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[33] Il Capo III-bis, artt. 12 bis - 12 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.

[34] Il Capo III-bis, artt. 12 bis - 12 octies, è stato inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27.