Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 formazione professionale |
Data: | 31/03/2016 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'art. 29) |
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 30) |
Art. 3. (Modificazione all'art. 33) |
Art. 4. (Modificazione all'art. 34) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 3.8.41 - R.R. 31 marzo 2016, n. 3. [1]
Modificazioni al regolamento regionale 7 ottobre 1982, n. 3 (Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale).
(B.U. 6 aprile 2016, n. 15)
Art. 1. (Sostituzione dell'art. 29)
1. L'art. 29 del
" Art. 29 (Commissioni Esaminatrici) L'ente attuatore dell'attività formativa, almeno 30 giorni della sua conclusione, comunica all'amministrazione regionale il proprio rappresentante. Il dirigente della struttura regionale competente nomina la commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove finali di cui all'art. 28, aventi natura pubblica, e ne dà comunicazione agli interessati. La commissione si intende validamente costituita ed opera con la presenza di tutti i componenti. Ai corsi riconosciuti e non finanziati si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento. ".
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 30)
1. L'art. 30 del
" Art. 30 (Composizione delle commissioni esaminatrici) Le commissioni esaminatrici, ove non altrimenti disposto dalla normativa vigente, sono formate da 3 componenti di cui: - un componente di spettanza della Regione, con funzioni di Presidente; - un componente di spettanza della Regione; qualora la Regione non sia competente alla gestione dell'intervento formativo, il componente è individuato dall'Amministrazione competente. Tale soggetto svolge anche le funzioni di segretario; - un componente di spettanza dell'ente attuatore dell'attività formativa, designato dallo stesso, facente parte del collegio dei docenti ed impegnato nell'attività formativa. Le Commissioni esaminatrici possono essere integrate, su richiesta dell'ente attuatore, da esperti in specifiche discipline, con funzione consultiva e senza diritto di voto. ".
Art. 3. (Modificazione all'art. 33)
1. La rubrica dell'art. 33 del
Art. 4. (Modificazione all'art. 34)
1. Il comma 1 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:
" Il soggetto attuatore dell'attività formativa, svolta nell'ambito della programmazione regionale, qualora il partecipante non consegua l'attestato in esito all'esame finale, rilascia allo stesso un attestato di frequenza, in conformità alle disposizioni vigenti. ".
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
[1] Abrogato dall'art. 50 della