§ 5.5.109 - L.R. 9 agosto 2016, n. 56.
Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 39/2016


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia e pesca
Data:09/08/2016
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 39/2016


§ 5.5.109 - L.R. 9 agosto 2016, n. 56.

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 39/2016

(B.U. 12 agosto 2016, n. 35)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;

 

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

 

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

 

Vista la legge regionale 28 giugno 2016, n. 39 (Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994);

 

Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016;

 

Considerato quanto segue:

 

1. La l.r. 39/2016, nel procedere all’adeguamento della legislazione regionale alla sentenza della Corte Costituzionale 124/2016, sostituendo le disposizioni, dichiarate incostituzionali, che stabilivano che il numero degli ambiti territoriali di caccia (ATC) erano nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato riuniti in un unico ambito, ha anche dettato una normativa di carattere transitorio prevedendo che i comitati di gestione degli ATC continuino a svolgere le funzioni fino alla ridefinizione del territorio regionale in ATC di dimensioni subprovinciali e alla nomina dei relativi comitati di gestione;

 

2. Nell’ambito dei rapporti di leale collaborazione con le amministrazioni dello Stato è emersa l’esigenza di assicurare che, anche in questa fase transitoria, necessaria per la ridefinizione del territorio regionale in ATC subprovinciali, la gestione del territorio agrosilvopastorale toscano, destinato alla caccia programmata e alla conservazione della fauna selvatica, debba comunque essere attuata in conformità all’articolo 14 della l. 157/1992;

 

3. Considerato che la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), ha previsto che gli ATC preesistenti alla riforma costituiscono “sottoambiti degli ATC (provinciali) di riferimento” fino all’approvazione della nuova programmazione faunistico venatoria, è necessario prevedere che i comitati di gestione degli ATC attualmente in essere svolgano gestioni commissariali per le funzioni di cui all’articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Disposizioni di prima applicazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 39/2016

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 39/2016 è sostituito dal seguente:

“ 2. Allo scopo di garantire la gestione e la conservazione della fauna selvatica in conformità all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e fino alla nomina dei comitati di gestione ai sensi del comma 1, i comitati di gestione degli ATC, nominati ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia”), svolgono gestioni commissariali per le funzioni di cui all’articolo 12 della l.r. 3/1994, con riferimento a ciascuno dei sottoambiti ricadenti nel territorio di riferimento. ”.