Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 08/07/2016 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale. Modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 65/2014 |
Art. 2. Adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 220/2013 con riferimento agli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 65/2014 |
Art. 3. Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 65/2014 |
Art. 4. Modifica dei termini per l'acquisto di efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a seguito della pubblicazione sul BURT. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 65/2014 [...] |
Art. 5. Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 65/2014 |
Art. 6. Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 7. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014 |
Art. 8. Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 65/2014 |
Art. 9. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014 |
Art. 10. Disposizioni generali sulle varianti semplificate. Inserimento dell'articolo 28 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 11. Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale relative a prescrizioni localizzative. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 65/2014 |
Art. 12. Varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 65/2014 |
Art. 13. Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale. Inserimento dell'articolo 32 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 14. Varianti mediante approvazione del progetto. Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 65/2014 |
Art. 15. Conclusione dell’accordo di pianificazione. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 65/2014 |
Art. 16. Conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 65/2014 |
Art. 17. Modifica dei termini entro cui chiedere la pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 65/2014 |
Art. 18. Osservatorio paritetico della pianificazione. Comunicazione degli esiti del monitoraggio. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 65/2014 |
Art. 19. Il sistema informativo geografico regionale. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 65/2014 |
Art. 20. Qualità degli insediamenti. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 65/2014 |
Art. 21. Il territorio rurale. Modifiche all'articolo 64 della l.r. 65/2014 |
Art. 22. Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici. Modifiche all'articolo 66 della l.r. 65/2014 |
Art. 23. Ambiti periurbani. Modifiche all'articolo 67 della l.r. 65/2014 |
Art. 24. Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 65/2014 |
Art. 25. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della l.r. 65/2014 |
Art. 26. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 72 della l.r. 65/2014 |
Art. 27. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 73 della l.r. 65/2014 |
Art. 28. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Modifiche all'articolo 74 della l.r. 65/2014 |
Art. 29. Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Sostituzione dell'articolo 75 della l.r. 65/2014 |
Art. 30. Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici. Modifiche all'articolo 77 della l.r. 65/2014 |
Art. 31. Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014 |
Art. 32. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 65/2014 |
Art. 33. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 65/2014 |
Art. 34. Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'articolo 84 della l.r. 65/2014 |
Art. 35. Piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 86 della l.r. 65/2014 |
Art. 36. Attuazione del piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 65/2014 |
Art. 37. Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della l.r. 65/2014 |
Art. 38. Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della l.r. 65/2014 |
Art. 39. Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della l.r. 65/2014 |
Art. 40. Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della l.r. 65/2014 |
Art. 41. Perequazione urbanistica. Modifiche all'articolo 100 della l.r. 65/2014 |
Art. 42. Compensazione urbanistica. Modifiche all'articolo 101 della l.r. 65/2014 |
Art. 43. Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all'articolo 104 della l.r. 65/2014 |
Art. 44. Aree non pianificate. Modifiche all'articolo 105 della l.r. 65/2014 |
Art. 45. Regolamenti edilizi. Modifiche all'articolo 106 della l.r. 65/2014 |
Art. 46. Piani attuativi. Modifiche all'articolo 107 della l.r. 65/2014 |
Art. 47. Particolari varianti ai piani attuativi. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 65/2014 |
Art. 48. Progetto unitario convenzionato. Modifiche all'articolo 121 della l.r. 65/2014 |
Art. 49. Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 125 della l.r. 65/2014 |
Art. 50. Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della l.r. 65/2014 |
Art. 51. Misure per l’incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 127 della l.r. 65/2014 |
Art. 52. Contenuti e finalità del titolo IV della l.r. 65/2014. Modifiche all'articolo 131 della l.r. 65/2014 |
Art. 53. Tipologia degli atti. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 65/2014 |
Art. 54. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014 |
Art. 55. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della l.r. 65/2014 |
Art. 56. Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014 |
Art. 57. Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Modifiche all'articolo 137 della l.r. 65/2014 |
Art. 58. Deroghe al d.m. 1444/1968. Modifiche all'articolo 140 della l.r. 65/2014 |
Art. 59. Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 141 della l.r. 65/2014 |
Art. 60. Varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 143 della l.r. 65/2014 |
Art. 61. Poteri di vigilanza in caso di SCIA. Modifiche all'articolo 146 della l.r. 65/2014 |
Art. 62. Commissione edilizia. Modifiche all'articolo 148 della l.r. 65/2014 |
Art. 63. Certificato di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della l.r. 65/2014 |
Art. 64. Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014 |
Art. 65. Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche. Modifiche all'articolo 167 della l.r. 65/2014 |
Art. 66. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della l.r. 65/2014 |
Art. 67. Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale. Modifiche all'articolo 170 della l.r. 65/2014 [...] |
Art. 68. Realizzazione dei lavori. Modifiche all'articolo 174 della l.r. 65/2014 |
Art. 69. Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Modifiche all'articolo 182 della l.r. 65/2014 |
Art. 70. Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della l.r. 65/2014 |
Art. 71. Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all'articolo 184 della l.r. 65/2014 |
Art. 72. Determinazione del costo di costruzione. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 185 della l.r. 65/2014 |
Art. 73. Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito. Modifiche all'articolo 188 della l.r. 65/2014 |
Art. 74. Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 191 della l.r. 65/2014 |
Art. 75. Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo. Modifiche all'articolo 192 della l.r. 65/2014 |
Art. 76. Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 196 della l.r. 65/2014 |
Art. 77. Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'articolo 198 della l.r. 65/2014 |
Art. 78. Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della l.r. 65/2014 |
Art. 79. Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985. Inserimento dell’articolo [...] |
Art. 80. Adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015 in materia di sanzioni. Abrogazione degli articoli 207 e 208 della l.r. 65/2014 |
Art. 81. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati. Modifiche all’articolo 228 della l.r. 65/2014 |
Art. 82. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014 |
Art. 83. Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Inserimento dell'articolo 235 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 84. Manufatti precari. Modifiche all'articolo 240 della l.r. 65/2014 |
Art. 85. Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei. Inserimento dell'articolo 240 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 86. Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali. Sostituzione dell'articolo 252 della l.r. 65/2014 |
Art. 87. Abrogazione dell’articolo 253 della l.r. 65/2014 |
Art. 88. Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2010 |
Art. 89. Effetti dell'accordo di programma. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 35/2011 |
Art. 90. Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT |
Art. 91. Disposizioni transitorie |
Art. 92. Entrata in vigore |
§ 5.1.128 - L.R. 8 luglio 2016, n. 43.
Norme per il governo del territorio. Misure di semplificazione e adeguamento alla disciplina statale. Nuove previsioni per il territorio agricolo. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 5/2010 e alla l.r. 35/2011.
(B.U. 13 luglio 2016, n. 27)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z, e l'articolo 69 dello Statuto;
Visto regolamento emanato con
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il
Vista la sentenza 19 luglio 2013, n. 220 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 del
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 19 novembre 2015, n. 233 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 207 e 208 della
Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 marzo 2016;
Considerato che:
1. La
2. È opportuno correggere alcuni errori materiali che si sono riscontrati nella
3. La disciplina della conferenza di copianificazione, nella prassi, ha evidenziato la necessità di snellire i procedimenti individuati nella
4. Per quanto riguarda il territorio rurale, la prassi applicativa ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori semplificazioni volte a favorire gli interventi da parte degli operatori del settore agricolo con riferimento, in particolare, alla realizzazione di diverse tipologie di annessi agricoli e all’utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell’attività agricola;
5. Al fine di garantire l’uniformità di interpretazione della
6. Allo stesso fine si prevede il rafforzamento dell’attività consultiva della conferenza paritetica che può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, con la finalità di permettere alla medesima di adottare linee di indirizzo uniformi per gli enti locali. Tali linee di indirizzo sono inserite nella banca dati dei pareri di cui al punto precedente;
7. Al fine di favorire la scelta del percorso pianificatorio intercomunale da parte degli enti locali, si prevede l’introduzione di un procedimento per l’adozione e l’approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale, nonché modifiche delle disposizioni transitorie per i comuni che intraprendono un procedimento di pianificazione intercomunale;
8. È necessario procedere alla modifica di alcune disposizioni relative alla disciplina dei controlli sulle opere in zone soggette a rischio sismico al fine di renderle coerenti con il
9. È necessario apportare modifiche alla
10. È necessario adeguare le disposizioni della
11. È necessario aggiornare i riferimenti contenuti nella
12. È necessario correggere e precisare l'articolo 2, comma 3 bis, della
13. La prassi applicativa della
14. Al contempo è necessario limitare l’operatività della estensione della procedura semplificata ad alcuni criteri previsti dalla
15. Il Consiglio regionale con deliberazione del:
- 24 luglio 2007, n. 72, ha approvato il piano di indirizzo territoriale (PIT);
- 16 luglio 2014, n. 61, ha approvato l’integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze;
- 27 marzo 2015, n. 37, ha approvato l’atto di integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico.
In particolare, il punto n. 8 del dispositivo di tale ultima deliberazione, prevede il mandato alla Giunta regionale di provvedere: “alla predisposizione del testo coordinato dell’atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con l’atto di integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 61/2014”. Per esigenze di chiarezza, trasparenza e certezza giuridica, è necessario che il testo coordinato del PIT – elaborato in forza del mandato che il Consiglio regionale ha dato alla Giunta regionale, e che, pur non contenendo modifiche di carattere sostanziale, implica un complessivo riordino del testo – sostituisca i testi approvati del PIT, mediante una deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale lo stesso possa essere pubblicato con efficacia legale;
16. Al fine di consentire in tempi rapidi l’approvazione del regolamento di attuazione della disciplina sul territorio rurale, alla luce delle esigenze manifestate da parte degli operatori del settore agricolo e delle amministrazioni locali, è opportuno disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale. Modifiche all'articolo 9 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 9 bis della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 bis della
“2 bis. La presente disposizione non trova applicazione qualora la variante comporti modifiche alla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice, oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione.”.
Art. 2. Adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale 220/2013 con riferimento agli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 10 della
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 3. Norme procedurali per gli atti di governo del territorio. Modifiche all'articolo 16 della
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 della
Art. 4. Modifica dei termini per l'acquisto di efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a seguito della pubblicazione sul BURT. Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 7 dell'articolo 19 della
Art. 5. Aggiornamenti del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali. Modifiche all'articolo 21 della
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della
“1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, provvedono all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica purché non comportante conseguenze sulle discipline, oppure alla correzione di errori materiali in essi contenuti mediante un'unica deliberazione.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 6. Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio. Inserimento dell’articolo 21 bis nella
1. Dopo l’articolo 21, nel capo I del titolo II della
“Art. 21 bis. Banca dati dei pareri in materia di governo del territorio
1. È istituita la banca dati dei pareri in materia di governo del territorio regionale al fine di garantire l’uniformità di interpretazione della presente legge e la celerità dei relativi procedimenti.
2. Sono inseriti nella banca dati i pareri richiesti dagli enti locali relativamente a questioni interpretative di carattere generale inerenti l’applicazione della presente legge. Sono inserite nella banca dati le linee di indirizzo nei confronti degli enti locali adottate dalla Giunta regionale su proposta della conferenza paritetica ai sensi dell’articolo 47, comma 1 bis.
3. I pareri sono rilasciati dai competenti uffici regionali, in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La banca dati è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.
5. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 1.”.
Art. 7. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della
1. Nella rubrica dell'articolo 23 della
2. Al comma 1 dell'articolo 23 della
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della
“b bis ) la stipula di una convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della
4. Il comma 3 dell'articolo 23 della
“3. L’esercizio associato è svolto tra comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovracomunale di cui all’articolo 28, salvo quanto previsto dall'articolo 24.”.
5. Il comma 7 dell'articolo 23 della
“7. In caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera c), della
6. Al comma 8 dell'articolo 23 della
7. Il comma 10 dell'articolo 23 della
“10. Il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell’ente responsabile della gestione associata, dell’avviso dell’avvenuta approvazione da parte dei comuni associati ai sensi del comma 2 oppure dell'organo competente dell'unione nel caso di cui al comma 13 bis.”.
8. Al comma 13 dell'articolo 23 della
9. Dopo il comma 13 dell'articolo 23 della
“13 bis. Lo statuto dell’unione di comuni può stabilire che all’unione sono altresì attribuite le competenze per l’adozione e l’approvazione del piano strutturale intercomunale; in tal caso, lo statuto prevede termini e modalità per la richiesta di pareri ai singoli comuni. L’approvazione degli atti da parte del competente organo dell'unione è deliberata con la maggioranza prevista dallo statuto, che prevede il voto favorevole anche dei sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, 9 e 11 si intendono riferite all’unione.”.
Art. 8. Disposizioni per i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. Disposizioni per i comuni facenti parte di un'unione. Modifiche all'articolo 24 della
1. La rubrica dell'articolo 24 della
2. Il comma 1 dell'articolo 24 della
“1. I comuni obbligati all’esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale assolvono a detto obbligo approvando il piano strutturale intercomunale secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 24 della
“2. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, pur non obbligati, sono tenuti al rispetto degli ambiti di cui all'allegato A della
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della
“2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non contermini possono adempiere all'obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale costituendo, tramite convenzione, un ufficio comune per svolgere le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a), c), d) ed e).”.
Art. 9. Conferenza di copianificazione. Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della
“b) interventi attinenti alla sicurezza, al pronto soccorso sanitario, alla difesa idraulica e idrogeologica;”.
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 della
“d) ampliamento delle opere pubbliche esistenti;”.
4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della
5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 della
“e bis) varianti ai piani strutturali che non contengono previsioni localizzative;”.
6. Dopo la lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 25 della
“e ter) interventi urbanistico-edilizi previsti dai programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale delle aziende agricole, salvo quelli aventi ad oggetto le trasformazioni di cui all'articolo 64, comma 8.”.
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della
“3 bis. Il comune richiede la convocazione della conferenza contestualmente all'atto di avvio di cui all'articolo 17 oppure a seguito della trasmissione dello stesso.”.
8. Al comma 4 dell'articolo 25 della
Art. 10. Disposizioni generali sulle varianti semplificate. Inserimento dell'articolo 28 bis nella
1. Dopo l'articolo 28 della
“Art. 28 bis Disposizioni generali sulle varianti semplificate
1. Le varianti disciplinate dal presente capo non sono soggette all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17.
2. Le varianti di cui al presente capo sono formate nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.”.
Art. 11. Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale relative a prescrizioni localizzative. Modifiche all’articolo 29 della
1. Nella rubrica dell'articolo 29 della
2. Al comma 1 dell'articolo 29 della
Art. 12. Varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo. Modifiche all'articolo 30 della
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della
“1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 30 della
Art. 13. Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale. Inserimento dell'articolo 32 bis nella
1. Dopo l’articolo 32 della
“Art. 32 bis - Procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale
1. Alle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale si applica l'articolo 23, commi 7 e 8.
2. Decorso il termine per le osservazioni di cui all'articolo 32, comma 2, la variante è approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 23, comma 9.
3. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.
4. L'ente responsabile dell'esercizio associato invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al presente articolo.”.
Art. 14. Varianti mediante approvazione del progetto. Sostituzione dell'articolo 34 della
1. L'articolo 34 della
“Art. 34 - Varianti mediante approvazione del progetto
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.”.
Art. 15. Conclusione dell’accordo di pianificazione. Modifiche all'articolo 43 della
1. Al comma 3 dell'articolo 43 della
Art. 16. Conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all’articolo 47 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 47 della
“1 bis. La conferenza paritetica, nell’ambito dell’attività ordinaria di cui al comma 1, può formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, al fine dell’adozione da parte della medesima di linee di indirizzo nei confronti degli enti locali.”.
Art. 17. Modifica dei termini entro cui chiedere la pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale. Modifiche all'articolo 49 della
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della
Art. 18. Osservatorio paritetico della pianificazione. Comunicazione degli esiti del monitoraggio. Modifiche all’articolo 54 della
1. Il comma 3 dell’articolo 54 della
“3. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati annualmente alla Giunta regionale, al Consiglio regionale ed alla conferenza paritetica interistituzionale. La conferenza paritetica interistituzionale, alla luce del monitoraggio ed a seguito della sua attività tecnico-istruttoria ed interpretativa, può inviare proposte e rilievi. Tali proposte e rilievi sono inviati alla Giunta e al Consiglio regionale.”.
Art. 19. Il sistema informativo geografico regionale. Modifiche all'articolo 55 della
1. Al comma 2 dell'articolo 55 della
Art. 20. Qualità degli insediamenti. Modifiche all'articolo 62 della
1. Alla lettera l) del comma 5 dell'articolo 62 della
Art. 21. Il territorio rurale. Modifiche all'articolo 64 della
1. Il comma 8 dell'articolo 64 della
“8. Sono soggette al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d’uso agricola verso altre destinazioni.”.
Art. 22. Ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici. Modifiche all'articolo 66 della
1. Il comma 3 dell'articolo 66 della
“3. Negli ambiti di pertinenza possono essere realizzati gli interventi di cui al presente capo, se coerenti con gli aspetti di valenza paesaggistica di cui al comma 1.”.
Art. 23. Ambiti periurbani. Modifiche all'articolo 67 della
1. Al comma 1 dell'articolo 67 della
2. Al comma 3 dell'articolo 67 della
Art. 24. Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 70 della
1. Al comma 3 dell'articolo 70 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 70 della
“4 bis. I manufatti, realizzati ai sensi del comma 3, non possono essere trasformati o riutilizzati per usi diversi da quelli dichiarati.”.
3. Al comma 6 dell'articolo 70 della
Art. 25. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola in assenza di programma aziendale. Modifiche all'articolo 71 della
1. Il comma 1 dell'articolo 71 della
“1. In assenza di programma aziendale sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, e fermi restando i limiti e le condizioni previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i seguenti interventi:
a) la manutenzione straordinaria di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b), ivi compresi gli interventi volti alla sostituzione di coperture in eternit con pannelli fotovoltaici integrati;
b) il restauro ed il risanamento conservativo di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c);
c) la ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'articolo 135, comma 2, lettera d);
d) gli interventi pertinenziali di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e);
e) gli interventi di cui all'articolo 135, comma 2, lettera a), necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili;
f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
g) le addizioni volumetriche di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g);
h) la ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h);
i) il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'articolo 134, comma 1, lettera i);
l) gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera l);
m) le piscine, nonché gli impianti sportivi, di cui all'articolo 134, comma 1, lettera m).”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 71 della
“1 bis. Sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola e siano salvaguardati i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale, sono riservati all'imprenditore agricolo professionale gli interventi di addizione volumetrica da eseguire una sola volta fino ad un massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e sugli annessi agricoli fino ad un massimo del 10 per cento del volume esistente e comunque non oltre i 300 metri cubi complessivi oppure entro i limiti dimensionali, ove inferiori, previsti dagli strumenti urbanistici del comune.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 71 della
“2. Alle medesime condizioni di cui al comma 1, sono riservati all'imprenditore agricolo-professionale i trasferimenti di volumetrie che non eccedono per singolo edificio aziendale il 20 per cento del volume legittimamente esistente. I volumi trasferiti non si sommano con quelli risultanti dagli interventi di cui al comma 1 bis.”.
4. Il comma 3 dell'articolo 71 della
“3. Ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui ai commi 1, 1 bis e 2, possono comportare un aumento del numero delle unità residenziali abitative, ove già esistenti nell’edificio, ferma restando la destinazione d’uso agricola.”.
5. Il comma 4 dell'articolo 71 della
“4. Nel caso in cui gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere h), i), ed l) e di cui al comma 2 siano realizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione degli interventi medesimi.”.
Art. 26. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 72 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 72 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 72 della
“b bis) trasferimenti di volumetrie e interventi di addizione volumetrica che eccedono quelli previsti dall'articolo 71, commi 1 bis e 2;
b ter) trasformazioni di annessi agricoli in unità abitative, limitatamente ai casi previsti all’articolo 73, comma 2, ed in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi.”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 della
“b) siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC o dal PTCM oppure, in mancanza, dal regolamento d’attuazione di cui all’articolo 84.”.
Art. 27. Interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale. Modifiche all'articolo 73 della
1. Il comma 5 dell'articolo 73 della
“5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 specifica i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all’attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale, nonché di annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 della
“5 bis. Fermo restando il rispetto delle limitazioni e prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, la realizzazione degli annessi di cui al comma 5 non è soggetta alla presentazione del programma aziendale.”.
Art. 28. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Modifiche all'articolo 74 della
1. Al comma 3 dell'articolo 74 della
2. Il comma 4 dell'articolo 74 della
“4. Per l’approvazione del programma aziendale, il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, può convocare una conferenza di servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM, nonché i pareri della Regione di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti.”.
3. Al comma 7 dell'articolo 74 della
4. Nell’alinea del comma 9 dell'articolo 74 della
5. Alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 74 della
6. Dopo il comma 9 dell'articolo 74 della
“9 bis. Non costituiscono altresì modificazione del programma aziendale gli aggiustamenti di confine di cui all’articolo 76, comma 5.”.
7. Il comma 13 dell'articolo 74 della
“13. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai sensi dell'articolo 107 nei casi previsti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, nonché quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.”.
Art. 29. Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola. Sostituzione dell'articolo 75 della
1. L'articolo 75 della
“Art. 75 - Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola
1. L'imprenditore agricolo può utilizzare immobili a destinazione industriale o commerciale, anche all’interno del territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola, compresa la vendita dei prodotti agricoli in applicazione delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative igienico sanitarie, di altre normative di settore, nonché dei regolamenti edilizi vigenti. Laddove non si renda necessaria la realizzazione di opere edilizie, l’imprenditore agricolo trasmette, preventivamente all’utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del comune attestante il rispetto delle normative igienico sanitarie, di settore e dei regolamenti edilizi vigenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
2. Lo sportello unico effettua controlli a campione sulle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 1 nella misura pari ad almeno il 10 per cento delle comunicazioni presentate.
3. Gli immobili di cui al comma 1, se acquisiti in proprietà dall'imprenditore agricolo, costituiscono parte della sua dotazione aziendale ma la loro consistenza non può in alcun caso essere trasferita all’interno del fondo.
4. L’utilizzo degli immobili di cui al comma 1, per usi connessi all’attività agricola, è consentito anche per periodi di tempo determinati, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
5. L’utilizzo permanente o temporaneo degli immobili di cui al presente articolo per usi connessi all’attività agricola non determina il mutamento della destinazione d’uso industriale o commerciale degli immobili stessi.”.
Art. 30. Trasformazioni delle aree di pertinenza degli edifici. Modifiche all'articolo 77 della
1. Al comma 3 dell’articolo 77 della
Art. 31. Manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. Modifiche all'articolo 78 della
1. Al comma 1 dell’articolo 78 della
2. Al comma 4 dell’articolo 78 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 78 della
“4 bis. Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 4, si applicano le sanzioni previste dal titolo VII, capo II.”.
Art. 32. Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola. Modifiche all'articolo 79 della
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 79 della
2. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 79 della
“i bis) gli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzare mediante piano attuativo, ai sensi dell'articolo 107, comma 4.”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 79 della
“3 bis. Sui manufatti realizzati ai sensi dell'articolo 78, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d).”.
Art. 33. Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola. Modifiche all'articolo 83 della
1. Al comma 3 dell'articolo 83 della
Art. 34. Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all'articolo 84 della
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 84 della
2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 della
“h) i casi in cui è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli strettamente necessari all'attività delle aziende agricole che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale o di quelli non collegabili alla capacità produttiva dell'azienda, di cui all’articolo 73, comma 5;”.
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 84 della
“i bis) le modalità di presentazione e di gestione del programma aziendale, ai sensi dell’articolo 74;”.
4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 84 della
“m) le modalità per l'utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 75;”.
Art. 35. Piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 86 della
1. Al comma 5 dell'articolo 86 della
2. Al comma 8 dell'articolo 86 della
3. Al comma 9 dell'articolo 86 della
Art. 36. Attuazione del piano regolatore portuale. Modifiche all'articolo 87 della
1. Al comma 2 dell'articolo 87 della
Art. 37. Piano strutturale. Modifiche all'articolo 92 della
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 92 della
2. Il comma 6 dell'articolo 92 della
“6. Le misure di salvaguardia di cui al comma 5, lettera e), sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell'avviso di adozione del piano strutturale, fino all'approvazione o all'adeguamento del piano operativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano strutturale.”.
Art. 38. Piano strutturale intercomunale. Termini del procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale. Modifiche all'articolo 94 della
1. Nella rubrica dell'articolo 94 della
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 94 della
“b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 94 della
“2 bis. Il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5. La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.”.
4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 94 della
“2 ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 bis, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ai sensi dell'articolo 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l).”.
5. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 94 della
“2 quater. Le limitazioni di cui al comma 2 ter, si applicano altresì alla data dell'eventuale decadenza delle salvaguardie del piano strutturale intercomunale o della variante generale e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di adozione del piano operativo da parte del comune interessato.”.
6. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 94 della
“2 quinquies. Il termine di cui al comma 2 bis, può essere prorogato dall'ente responsabile dell'esercizio associato di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato o in relazione ad osservazioni dal contenuto particolarmente complesso.”.
7. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 94 della
“2 sexies. Ai fini del presente articolo, per variante generale al piano strutturale intercomunale si intende quella definita ai sensi dell'articolo 93, comma 4.”.
Art. 39. Piano operativo. Modifiche all'articolo 95 della
1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 95 della
2. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 95 della
3. Al comma 8 dell'articolo 95 della
4. Dopo il comma 8 dell'articolo 95 della
“8 bis. Gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera g), e di cui all'articolo 135, comma 2, lettera e), qualora finalizzati al rialzamento del sottotetto o alla realizzazione di servizi igienici, se carenti, non incidono sul dimensionamento del piano, purché non configurino nuovi organismi edilizi.”.
5. Al comma 11 dell'articolo 95 della
6. Il comma 13 dell'articolo 95 della
“13. Alla scadenza dei termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11 o del diverso termine disposto ai sensi del comma 12, non perdono efficacia le previsioni contenute nei piani attuativi già adottati a tale scadenza, relativi ai programmi aziendali di cui all'articolo 74, a condizione che non prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni.”.
Art. 40. Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 99 della
1. Nella rubrica dell'articolo 99 della
2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 99 della
3. Nell’alinea del comma 3 dell'articolo 99 della
4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 99 della
5. Il comma 6 dell'articolo 99 della
“6. Si presume destinazione d’uso attuale ai fini della presente legge, quella risultante da:
a) titoli abilitativi o altri atti pubblici;
b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore all’entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale;
c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico comunale.”.
Art. 41. Perequazione urbanistica. Modifiche all'articolo 100 della
1. Al comma 2 dell'articolo 100 della
Art. 42. Compensazione urbanistica. Modifiche all'articolo 101 della
1. Al comma 1 dell'articolo 101 della
2. Al comma 2 dell'articolo 101 della
Art. 43. Pericolosità idrogeologica e sismica e misure di mitigazione dei rischi. Regolamento. Modifiche all'articolo 104 della
1. Il comma 2 dell'articolo 104 della
“2. In sede di formazione dei piani strutturali e delle relative varianti è verificata la pericolosità del territorio per gli aspetti geologici, idraulici e sismici, sono evidenziate le aree che risultano esposte ai rischi connessi con particolare riferimento alle aree urbanizzate e alle infrastrutture di mobilità. I documenti di verifica della pericolosità e delle aree esposte a rischio sono aggiornati a seguito di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza e costituiscono la base dei piani di emergenza oltre che della pianificazione territoriale e urbanistica.”.
2. Al comma 6 dell'articolo 104 della
3. Al comma 8 dell'articolo 104 della
4. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 104 della
“a) le direttive tecniche per le verifiche della pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, e della fattibilità delle previsioni in relazione all’obiettivo della mitigazione dei rischi;”.
5. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 104 della
“c) le modalità del controllo delle verifiche delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica e delle misure di mitigazione da parte delle strutture regionali competenti, individuando gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e le condizioni per le quali le indagini siano da assoggettare a controllo obbligatorio oppure a controllo a campione.”.
Art. 44. Aree non pianificate. Modifiche all'articolo 105 della
1. Al comma 2 dell'articolo 105 della
Art. 45. Regolamenti edilizi. Modifiche all'articolo 106 della
1. Il comma 3 dell'articolo 106 della
“3. La Giunta regionale con propria deliberazione, nelle materie di cui al comma 1, approva un regolamento edilizio tipo, nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 380/2001.”.
Art. 46. Piani attuativi. Modifiche all'articolo 107 della
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 107 della
“b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, nei casi di cui all'articolo 74, comma 13 e all'articolo 79, comma 2, lettera i bis);”.
2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 107 della
Art. 47. Particolari varianti ai piani attuativi. Modifiche all'articolo 112 della
1. L’ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 112 della
Art. 48. Progetto unitario convenzionato. Modifiche all'articolo 121 della
1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 121 della
Art. 49. Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 125 della
1. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della
“2 bis) le prescrizioni e le prescrizioni d’uso del PIT con valenza di piano paesaggistico da rispettare nonché le direttive a cui fare riferimento nella definizione degli interventi;”.
2. Al numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della
3. Al numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 125 della
Art. 50. Procedimento per la presentazione delle proposte di interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 126 della
1. Il comma 5 dell'articolo 126 della
“5. Ferme restando le valutazioni ambientali e di compatibilità paesaggistica, ove previste dalla normativa di riferimento, nel caso di accoglimento della proposta presentata oppure di una di esse, qualora siano presentate più proposte, il comune approva il piano di intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, motivando in ordine all’accoglimento o al mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante il procedimento. L'approvazione costituisce integrazione degli strumenti della pianificazione urbanistica e, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio. Nello stesso provvedimento è dato atto, altresì, della coerenza formale e sostanziale tra la scheda di cui all'articolo 125, comma 3, lettera b), ed i contenuti del piano di intervento. Il permesso di costruire è rilasciato previa stipula della relativa convenzione.”.
Art. 51. Misure per l’incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'articolo 127 della
1. Al comma 2 dell'articolo 127 della
Art. 52. Contenuti e finalità del titolo IV della
1. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 131 della
Art. 53. Tipologia degli atti. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 133 della
1. Al comma 1 dell'articolo 133 della
2. Al comma 3 dell'articolo 133 della
3. Al comma 3 dell'articolo 133 della
4. Al comma 7 dell’articolo 133 della
Art. 54. Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all'articolo 134 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 134 della
“b bis) installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici di cui all'articolo 78, comma 1;”.
3. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della
4. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 134 della
Art. 55. Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all'articolo 135 della
1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 135 della
2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 135 della
Art. 56. Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 136 della
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 136 della
“a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt;”.
3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 136 della
4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 136 della
5. La lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 136 della
“c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche, esercitate anche nell'ambito dell'attività agricola, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, spettacoli viaggianti, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;”.
Art. 57. Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia. Modifiche all'articolo 137 della
1. Il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 137 della
2. Al numero 7) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 137 della
3. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 137 della
“2 bis) l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non superiore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzature sportive;”.
4. Dopo il numero 7) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 137 della
“7 bis) la realizzazione di impianti di colture stagionali o poliennali;”.
Art. 58. Deroghe al
1. Al comma 6 dell'articolo 140 della
2. Il comma 7 dell'articolo 140 della
Art. 59. Disposizioni generali. Modifiche all'articolo 141 della
1. Al comma 3 dell'articolo 141 della
2. Al comma 4 dell'articolo 141 della
Art. 60. Varianti in corso d'opera. Modifiche all'articolo 143 della
1. Prima del comma 1 dell'articolo 143 della
“01. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 3, e dal presente articolo, alle varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei relativi permessi di costruire e per le relative SCIA.”.
2. Nell’alinea del comma 1 dell'articolo 143 della
Art. 61. Poteri di vigilanza in caso di SCIA. Modifiche all'articolo 146 della
1. Il comma 1 dell'articolo 146 della
“1. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 145, comma 6, il comune adotta i provvedimenti previsti dal medesimo comma in presenza delle condizioni di cui all'articolo 21 nonies della
2. Il comma 2 dell'articolo 146 della
3. Al comma 3 dell'articolo 146 della
Art. 62. Commissione edilizia. Modifiche all'articolo 148 della
1. Al comma 2 dell'articolo 148 della
Art. 63. Certificato di agibilità. Modifiche all'articolo 149 della
1. Al comma 4 dell'articolo 149 della
2. Al comma 4 dell'articolo 149 della
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 149 della
“4 bis. Per la copertura dei costi necessari per le ispezioni previste al comma 4 è richiesto, al momento della trasmissione allo sportello unico dell’attestazione dell’agibilità, la corresponsione di un contributo destinato alle aziende unità sanitarie locali di importo massimo comunque non superiore ad euro 100, il cui ammontare è determinato, mediante deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) destinazione d'uso degli edifici o delle costruzioni da assoggettare ad ispezione;
b) metri quadrati di superficie delle costruzioni o degli edifici oggetto dell'ispezione.”.
Art. 64. Commissione per il paesaggio. Modifiche all'articolo 153 della
1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 153 della
Art. 65. Autorizzazione per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche. Modifiche all'articolo 167 della
1. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 167 della
2. Al comma 5 dell’articolo 167 della
Art. 66. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della
1. Al comma 4 dell’articolo 168 della
Art. 67. Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale. Modifiche all'articolo 170 della
1. Al comma 1 dell’articolo 170 della
2. Al comma 3 dell’articolo 170 della
3. Al comma 5 dell’articolo 170 della
4. Al comma 8 dell’articolo 170 della
5. Al comma 10 dell’articolo 170 della
Art. 68. Realizzazione dei lavori. Modifiche all'articolo 174 della
1. Al comma 1 dell’articolo 174 della
2. Al comma 4 dell’articolo 174 della
Art. 69. Accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa sismicità. Modifiche all'articolo 182 della
1. Al comma 1 dell'articolo 182 della
Art. 70. Contributo relativo agli interventi edilizi e ai mutamenti della destinazione d'uso. Modifiche all'articolo 183 della
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 183 della
“b bis) interventi di cui all’articolo 134, comma 2.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 183 della
“3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a), ove comportanti aumento della superficie utile dell'immobile, nonché i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per le fattispecie di cui al presente comma, il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 191, comma 6.”.
Art. 71. Determinazione degli oneri di urbanizzazione. Modifiche all'articolo 184 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184 della
“a) aumento delle superfici utili abitabili o agibili degli edifici, come definite dal regolamento di cui all’articolo 216;”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 184 della
3. Il comma 2 dell'articolo 184 della
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 184 della
“5 bis. Con la deliberazione di cui al comma 5, vengono definite altresì le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con l’articolo 16 del
Art. 72. Determinazione del costo di costruzione. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 185 della
1. Il comma 5 dell'articolo 185 della
“5. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, il comune può determinare costi di costruzione come quota percentuale dell'importo relativo alle nuove costruzioni, in relazione alla classificazione degli interventi effettuata dallo stesso comune, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma 4 bis, del d.p.r. 380/2001.”.
Art. 73. Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito. Modifiche all'articolo 188 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 188 della
2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 188 della
Art. 74. Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 191 della
1. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 191 della
2. Il comma 12 dell'articolo 191 della
“12. Nell’ambito dei piani attuativi di cui al titolo V, capo II, dei progetti unitari convenzionati di cui all’articolo 121, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 62, comma 4, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del
Art. 75. Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo. Modifiche all'articolo 192 della
1. Al comma 1 dell'articolo 192 della
Art. 76. Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Adeguamento alla normativa statale. Modifiche all'articolo 196 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 196 della
“4 bis. Il comune, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all'articolo 193, comma 2, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”.
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 196 della
“4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.”.
3. Al comma 7 dell'articolo 196 della
Art. 77. Tolleranze di costruzione. Sostituzione dell'articolo 198 della
1. L'articolo 198 della
“Art. 198 - Tolleranze di costruzione
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli articoli 200 e 206, non si ha parziale difformità dal permesso di costruire oppure difformità dalla SCIA, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.”.
Art. 78. Interventi eseguiti in assenza di SCIA o in difformità da essa. Modifiche all'articolo 200 della
1. Al comma 2 dell’articolo 200 della
2. Il comma 4 dell’articolo 200 della
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 200 della
“7 bis. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha difformità dalla SCIA nei casi di cui all’articolo 198.”.
Art. 79. Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985. Inserimento dell’articolo 206 bis nella
1. Dopo l’articolo 206 della
“Art. 206 bis - Sanzioni per opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo anteriori al 17 marzo 1985
1. Per le opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale, eseguiti ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della
2. L’avvenuta ultimazione degli interventi entro il termine temporale specificato al comma 1 è comprovata dal proprietario o altro soggetto avente titolo.”.
Art. 80. Adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015 in materia di sanzioni. Abrogazione degli articoli 207 e 208 della
1. Gli articoli 207 e 208 della
Art. 81. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di piano strutturale e di regolamento urbanistico approvati. Modifiche all’articolo 228 della
1. Al comma 3 dell’articolo 228 della
Art. 82. Disposizioni transitorie per i comuni dotati di regolamento urbanistico approvato e di un nuovo piano strutturale adottato. Modifiche all'articolo 229 della
1. Il comma 2 dell’articolo 229 della
“2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della
2. Il comma 3 dell’articolo 229 della
“3. Decorsi tre anni dall'approvazione della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dei commi 1 e 2, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati, nonché gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro la scadenza delle previsioni di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005.”.
Art. 83. Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni. Inserimento dell'articolo 235 bis nella
1. Dopo l’articolo 235 della
“Art. 235 bis - Disposizioni transitorie in caso di fusione di comuni
1. In caso di fusione, i comuni possono prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, contenute nei propri regolamenti urbanistici, per un periodo massimo di tre anni che decorrono dall'avvenuta fusione.
2. La proroga è disposta dal comune fuso, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale degli strumenti medesimi.”.
Art. 84. Manufatti precari. Modifiche all'articolo 240 della
1. Al comma 1 dell'articolo 240 della
2. Al comma 1 dell'articolo 240 della
Art. 85. Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei. Inserimento dell'articolo 240 bis nella
1. Dopo l'articolo 240 della
“Art. 240 bis - Disposizioni transitorie per i manufatti temporanei
1. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera a), è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale, in attuazione degli articoli 7 e 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il territorio rurale”, della
2. Fermo restando il rispetto del PIT, fino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 84, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 70, comma 3, lettera b) è consentita nelle aree in cui la disciplina comunale non ponga limitazioni alla realizzazione di serre fisse al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 53, comma 1, della l.r. 1/2005.”.
Art. 86. Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali. Sostituzione dell'articolo 252 della
1. L'articolo 252 della
“Art. 252 - Disposizioni transitorie per i piani strutturali intercomunali
1. Ai piani strutturali intercomunali già adottati al momento dell'entrata in vigore del presente articolo si applicano gli articoli 23 e 24 vigenti prima dell'entrata in vigore della
2. Nel caso di cui al comma 1 è fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di dare luogo all'applicazione degli articoli 23 e 24 come modificati dalla
3. Ai procedimenti di formazione dei piani strutturali intercomunali avviati al momento dell'entrata in vigore della
Art. 87. Abrogazione dell’articolo 253 della
1. L’articolo 253 della
CAPO II
Modifiche alla
Art. 88. Disciplina degli interventi di recupero. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
2. Al comma 3 dell'articolo 2 della
3. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della
“3 bis. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali.”.
4. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r.5/2010 le parole “VIII della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “VII della l.r. 65/2014.”.
CAPO III
Modifiche alla
Art. 89. Effetti dell'accordo di programma. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 - Effetti dell'accordo di programma
1. Gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di cui all’articolo 2, costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali.
2. Fatto salvo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica, le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali, previste dagli accordi di programma di cui al presente articolo, concernono le aree e gli immobili destinati alla realizzazione delle opere di interesse regionale oggetto degli accordi nonché le aree o gli immobili:
a) la cui valorizzazione è strettamente necessaria all'acquisizione di risorse per la realizzazione delle opere strategiche di cui all'articolo 2, comma 1;
b) necessari per la realizzazione di opere complementari o accessorie all’opera strategica purché contenute nel relativo progetto.
3. Nelle aree interessate dagli accordi di programma è privilegiato il recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. Ancorché oggetto degli accordi di programma, non si applica la procedura dell’articolo 5 alle varianti riguardanti aree ed immobili che:
a) si trovano al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato come definito dagli articoli 4 e 224 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);
b) prevedono una nuova destinazione urbanistica che consente la realizzazione di medie o grandi strutture di vendita.
5. In caso di variante agli strumenti di pianificazione territoriale di più enti territoriali, si procede mediante accordo di pianificazione, ai sensi degli articoli 41 e seguenti della l.r. 65/2014.”.
CAPO IV
Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT
Art. 90. Presa d'atto e pubblicazione del testo coordinato del PIT
1. In attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della
2. Il testo coordinato del PIT di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). A partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BURT, il PIT pubblicato ai sensi del presente comma, sostituisce i precedenti atti a tutti gli effetti.
CAPO V
Disposizioni transitorie. Disposizioni finali
Art. 91. Disposizioni transitorie
1. I procedimenti avviati ai sensi degli articoli 207 e 208 della
Art. 92. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.