§ 5.1.127 - L.R. 24 maggio 2016, n. 33.
Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e assetto del territorio
Data:24/05/2016
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all’articolo 1 della l.r. 21/2012. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2012
Art. 2.  Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2012
Art. 3.  Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'articolo 3 della l.r.21/2012


§ 5.1.127 - L.R. 24 maggio 2016, n. 33. [1]

Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012.

(B.U. 27 maggio 2016, n. 21)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

 

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

 

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La l.r. 21/2012 è intervenuta a revisionare la disciplina dettata in tema di tutela dei corsi d’acqua e delle aree a rischio idraulico, già contenuta negli articoli 141 e 142 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), al fine di risolvere taluni problemi interpretativi sorti nella fase della loro prima applicazione e favorire l’uniformità dell’azione amministrativa nel territorio regionale;

 

2. In sede di revisione della disciplina sono state introdotte procedure semplificate per particolari tipologie di intervento, assicurando comunque la preventiva messa in sicurezza idraulica e senza aggravio per la pericolosità idraulica del contorno;

 

3. In conformità a tali obiettivi ed al fine di rispondere ad un’esigenza di riqualificazione delle sponde dei tratti urbani dei fiumi, nonché di valorizzazione degli impianti di forte interesse pubblico storicamente collocati nelle fasce oggetto di protezione di cui alla l.r. 21/2012, è opportuno introdurre nella stessa specifiche disposizioni a ciò finalizzate;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all’articolo 1 della l.r. 21/2012. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2012

1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 1 della legge 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua), è aggiunta la seguente:

“ e bis) ai manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica, la non alterazione del buon regime delle acque e il non aggravio del rischio idraulico .”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 21/2012 è inserito il seguente:

“ 5 bis. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 5, lettera e bis), e all'articolo 2, comma 2 bis, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quaranta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge connesse al territorio antropizzato. ”.

 

     Art. 2. Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2012

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 21/2012 è inserito il seguente:

“2 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita, altresì, la realizzazione di manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica e il non aggravio del rischio idraulico al contorno. ”.

2. Al comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 21/2012 le parole: " e al comma 2, ” sono sostituite dalle seguenti: “ e ai commi 2 e 2 bis, ”.

 

     Art. 3. Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'articolo 3 della l.r.21/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 21/2012 dopo le parole: " lettere b), c) e d), " sono inserite le seguenti: “ e comma 2 bis, ”.

2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 21/2012 sono inserite le parole: "Per le opere di cui all'articolo 2, comma 2 bis, la verifica è obbligatoria. ".


[1] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 24 luglio 2018, n. 41.