Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.1 urbanistica e assetto del territorio |
Data: | 24/05/2016 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all’articolo 1 della l.r. 21/2012. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2012 |
Art. 2. Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2012 |
Art. 3. Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'articolo 3 della l.r.21/2012 |
§ 5.1.127 - L.R. 24 maggio 2016, n. 33. [1]
Disposizioni in materia di interventi finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate. Modifiche alla l.r. 21/2012.
(B.U. 27 maggio 2016, n. 21)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. In sede di revisione della disciplina sono state introdotte procedure semplificate per particolari tipologie di intervento, assicurando comunque la preventiva messa in sicurezza idraulica e senza aggravio per la pericolosità idraulica del contorno;
3. In conformità a tali obiettivi ed al fine di rispondere ad un’esigenza di riqualificazione delle sponde dei tratti urbani dei fiumi, nonché di valorizzazione degli impianti di forte interesse pubblico storicamente collocati nelle fasce oggetto di protezione di cui alla
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree di cui all’articolo 1 della
1. Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 1 della
“ e bis) ai manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica, la non alterazione del buon regime delle acque e il non aggravio del rischio idraulico .”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della
“ 5 bis. Per funzioni di interesse pubblico storicizzate di cui al comma 5, lettera e bis), e all'articolo 2, comma 2 bis, si intendono quelle presenti in modo continuativo senza soluzione di continuità da almeno quaranta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge connesse al territorio antropizzato. ”.
Art. 2. Sostituzione di manufatti esistenti nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata. Modifiche all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita, altresì, la realizzazione di manufatti sostitutivi o adeguativi di manufatti esistenti nei tratti urbani dei fiumi, finalizzati a garantire funzioni di interesse pubblico storicizzate, come individuati negli strumenti urbanistici, a condizione che sugli stessi sia assicurata la sicurezza idraulica e il non aggravio del rischio idraulico al contorno. ”.
2. Al comma 7 dell'articolo 2 della
Art. 3. Deposito di progetti e verifica obbligatoria. Modifiche all'articolo 3 della l.r.21/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della
[1] Abrogata dall'art. 24 della