§ 4.1.314 - L.R. 14 giugno 2016, n. 36.
Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 77/2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:14/06/2016
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Opere pubbliche. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2004
Art. 2.  Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 77/2004
Art. 3.  Piano di intervento sul patrimonio regionale. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 77/2004
Art. 4.  Offerta al pubblico. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 77/2004
Art. 5.  Trattativa diretta. Inserimento dell’ articolo 25 bis nella l.r. 77/2004


§ 4.1.314 - L.R. 14 giugno 2016, n. 36.

Disposizioni in materia di demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 77/2004.

(B.U. 17 giugno 2016, n. 23)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, e l’articolo 119 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

 

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

 

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)

 

Considerato quanto segue:

 

1. L'acquisizione delle opere pubbliche e delle aree alla proprietà regionale a demanio regionale discende dalle leggi ed è antecedente alla presa in consistenza; quest'ultima operazione consiste esclusivamente nell'iscrizione nel registro dei beni demaniali dell'opera pubblica realizzata e delle aree espropriate. Nell'ambito di un gruppo di lavoro è stata, tra le altre cose, rilevata la necessità di creare un raccordo tra il settore patrimonio, cui compete l’iscrizione in inventario delle proprietà regionali e le strutture regionali competenti alla realizzazione e gestione delle opere ovvero ai rapporti con gli enti individuati quali soggetti realizzatori dei suddetti interventi. Si rende pertanto necessaria, da un lato, una modifica all’articolo 6, comma 2, della l.r. 77/2004, in cui si prevede un nulla osta della struttura regionale competente alla gestione o ai rapporti con gli enti gestori da rilasciare al settore Patrimonio per l’acquisizione delle aree espropriate e delle opere realizzate e, dall'altro, l’inserimento dell’articolo 6 bis che disciplina quelle ipotesi in cui, non essendo reperito per alcune opere il certificato di collaudo o l'atto di attestazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'assunzione in inventario delle stesse, si prevede un atto che verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità, tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell’opera;

 

2. L’abrogazione del comma 9 dell’articolo 24 della l.r. 77/2004 si rende necessaria alla luce dell’introduzione dell’articolo 25 bis che disciplina le ipotesi di trattativa privata. In quanto nell’articolo 25 bis viene disciplinata anche questa fattispecie di trattativa privata.

 

3. In particolare occorre inserire l’articolo 25 bis per disciplinare alcune ipotesi di vendita a trattativa diretta in quanto, nelle fattispecie individuate, è opportuno non ricorrere alla vendita mediante avviso pubblico poiché trattasi o di vendita ad enti pubblici che richiedono un bene immobile per motivi di interesse pubblico, o di vendita di beni per i quali è andata deserta l’offerta al pubblico, ovvero per la vendita di beni immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore ad euro 50.000,00, per la vendita di quote indivise di beni immobili, per la vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi ed, infine, per la vendita di diritti reali su immobili di proprietà della Regione.

 

Art. 1. Opere pubbliche. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2004

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 (Demanio e patrimonio della Regione. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), sono inserite le parole: “Tali atti sono corredati dal nulla osta alla realizzazione delle opere e all’acquisizione delle aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente.”.

 

     Art. 2. Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 77/2004

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. Acquisizione in inventario delle opere per le quali non è reperito il certificato di collaudo

1. Le opere pubbliche di proprietà regionale per le quali non è reperito il certificato finale di collaudo sono assunte in inventario sulla base di un atto, redatto da tecnici abilitati al collaudo, che ne verifichi la funzionalità in relazione alla categoria di appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia della pubblica incolumità tenuto conto del livello di conoscenza delle caratteristiche tecniche dell’opera. ”.

 

     Art. 3. Piano di intervento sul patrimonio regionale. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 77/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 77/2004 le parole: “all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)”.

 

     Art. 4. Offerta al pubblico. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 77/2004

1. Il comma 9 dell’articolo 24 della l.r. 77/2004 è abrogato.

 

     Art. 5. Trattativa diretta. Inserimento dell’ articolo 25 bis nella l.r. 77/2004

1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 77/2004 è inserito il seguente:

“ Art. 25 bis. Trattativa diretta

1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:

a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;

b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’offerta al pubblico;

c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;

d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a se stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione;

e) diritti reali su immobili di proprietà della Regione Toscana.

2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.

3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana.

4. Il prezzo è stimato secondo i criteri individuati all'articolo 21. Nell’ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l’offerta al pubblico andata deserta. ”.