Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale, ricerca scientifica |
Data: | 11/05/2016 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Settori di impiego. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 35/2006 |
§ 3.3.111 - L.R. 11 maggio 2016, n. 32.
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di settori di impiego.
(B.U. 18 maggio 2016, n. 20)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. La
3. La durata del servizio civile regionale è di dodici mesi e l’impegno settimanale richiesto varia per ogni progetto, ma non può essere inferiore a venticinque ore o superiore a trenta ore settimanali;
4. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno di natura non retributiva, analogo a quello previsto per il servizio civile nazionale, che attualmente ammonta a 433,80 euro netti al mese;
5. La Regione Toscana emana annualmente un bando per l’ammissione al servizio civile regionale;
6. L’articolo 3 della
7. Il sorgere di situazioni di criticità per i beni di valore artistico, storico e paesaggistico regionale durante i periodi di maggiore affluenza nei centri storici, come il periodo estivo, e nei momenti di emergenza naturale, come le alluvioni;
8. La necessità di arginare eventuali danni conseguenti a tali criticità, come ad esempio quelli derivanti da fenomeni di vandalismo, considerata l’incalcolabilità di tali danni dato che nessun restauro, per quanto eseguito a regola d’arte, può restituire integrità a un manufatto sfregiato;
9. L’opportunità di indirizzare i compiti del servizio civile regionale, già chiamato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, anche a finalità di presidio dello stesso patrimonio, ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela, attraverso la creazione di strumenti idonei a fare chiarezza e dirimere la confusione emergente nei citati momenti di crisi, come ad esempio: il censimento delle opere d’arte presenti nei musei, sia nelle sale aperte al pubblico, sia nei loro magazzini, utile in caso di alluvioni o altre emergenze naturali; la presenza dissuasiva di personale nelle vicinanze dei beni di valore storico e artistico, utile nei momenti di maggiore affluenza presso i luoghi di interesse culturale; la redazione e la distribuzione di decaloghi di fruibilità dei monumenti, utili per una corretta accessibilità agli stessi da parte dell’utenza collettiva.
Approva la presente legge
Art. 1. Settori di impiego. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della
“f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, prevedendo in tale ambito, ferma restando la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, attività volte al miglioramento:
1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell’integrità e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso;
2) della diffusione della conoscenza dei beni del patrimonio anche mediante riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e informazione. ”.