Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 03/10/2016 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2008 |
Art. 2. Incompatibilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008 |
Art. 3. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008 |
Art. 4. Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.1.320 - L.R. 3 ottobre 2016, n. 66.
Nomine e designazioni di competenza della Regione. Modifiche alla l.r. 5/2008.
(B.U. 3 ottobre 2016, n. 43)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le Pari opportunità, espresso nella seduta del 26 settembre 2016;
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario consentire alla commissione consiliare competente di esprimere il parere di cui all’articolo 3, comma 1, della
2. Al fine di semplificare il procedimento di individuazione del soggetto da nominare o designare, viene stabilito che la titolarità di un incarico disciplinato dalla
3. Occorre prevedere che il termine per l’avvio delle procedure per la sostituzione di un componente di un organo cessato dalla carica decorra dalla data di effettiva conoscenza della cessazione dell’incarico da parte dell’organo regionale che ha effettuato la nomina;
4. Qualora l’incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l’organo regionale competente provvede, entro quindici giorni dalla notizia della cessazione, alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante;
5. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi si stabilisce l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge:
Art. 1. Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
“ 1 bis. Nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l’espressione del parere di cui al comma 1 del presente articolo, la commissione può esprimere il proprio parere su tutti i componenti dell’organo, fatta salva la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21, comma 6. ”.
Art. 2. Incompatibilità. Modifiche all’articolo 11 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 3. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della
3. Al comma 4 dell'articolo 13 della
4. Il comma 5 dell'articolo 13 della
“ 5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. ”.
Art. 4. Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della
“ 2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico ovvero ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5. ”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della
“ 2 bis. Qualora l’incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione. ”.
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.