Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 05/07/2016 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Partecipazione ad organismi regionali e territoriali |
Art. 3. Progetti e sostegno alla realizzazione |
Art. 4. Protocollo d’intesa |
Art. 5. Convenzioni |
Art. 6. Norma finanziaria |
§ III.2.66 - L.R. 5 luglio 2016, n. 17.
Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio
(B.U. 5 luglio 2016, n. 78)
Art. 1. Finalità e oggetto
1. La Regione Puglia, in ottemperanza ai principi generali della
2. Le attività di oratorio si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità quali strumenti di aggregazione socioeducativa delle comunità locali, e sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle famiglie che vi accedono spontaneamente.
Art. 2. Partecipazione ad organismi regionali e territoriali
1. Nel rispetto di quanto già previsto all’articolo 21 della
2. Analogamente i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’articolo 5 della I.r. 19/2006, coinvolgono gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, effettivamente operativi nel territorio dell’ambito, che intervengono tramite le diocesi, le province degli istituti religiosi e le organizzazioni di altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, nella attività di progettazione partecipata degli interventi e dei servizi che concorrono alla formazione del rispettivo Piano sociale di zona triennale.
Art. 3. Progetti e sostegno alla realizzazione
1. La Regione riconosce, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della I. 328/2000, e dell’articolo 21 della
2. Gli enti locali possono individuare i soggetti di cui all’articolo 1 quali soggetti cui affidare in comodato d’uso gratuito beni mobili e immobili di proprietà o confiscati per la rifunzionalizzazione e la finalizzazione per attività sociali e socioeducative, anche attraverso l’accesso a finanziamenti regionali vincolati e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza, efficienza ed economicità.
Art. 4. Protocollo d’intesa
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3 e per definire specifici ambiti di intervento e criteri di selezione degli enti religiosi e di culto riconosciuti dallo Stato, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con la Regione ecclesiastica Puglia.
2. II Protocollo di intesa definisce tra l’altro le modalità per:
a) favorire il funzionamento delle strutture in cui si svolgono le attività di oratorio;
b) sostenere la formazione degli operatori;
c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di attività e metodologie di intervento, soprattutto a carattere innovativo.
Art. 5. Convenzioni
1. I soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Puglia, di cui alla presente legge, accedono al finanziamenti resi disponibili sulla base di presentazione di specifici progetti in ossequio alle procedure, alle modalità e agli adempimenti definiti nei rispettivi avvisi pubblici per la selezione degli interventi nell’ambito di linee di attività a regia regionale.
2. Nell’ambito degli obiettivi fissati nel Piano regionale delle politiche sociali e nei Piani sociali di zona, di cui alla
3. I rapporti fra istituzioni pubbliche e oratori sono disciplinati secondo le disposizioni di cui all’articolo 5 della I. 328/2000 nonché dall’articolo 21 della
Art. 6. Norma finanziaria
1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, compresi quelli previsti dal protocollo di intesa e dalle convenzioni, si fa riferimento alle linee ordinarie di finanziamento per la promozione delle attività sportive, per l’infrastrutturazione sociale e per la promozione di iniziative di animazione territoriale, di innovazione sociale, di inclusione sociale attiva a valere su altre risorse nazionali e comunitarie di competenza regionale e di competenza dei comuni associati in ambiti territoriali sociali.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della