§ III.1.154 - L.R. 18 ottobre 2016, n. 24.
Interventi assistiti con gli animali.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:18/10/2016
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni e campo di applicazione
Art. 3.  Animali impiegati negli IAA
Art. 4.  Valenza terapeutica
Art. 5.  Equipe multidisciplinare per gli IAA
Art. 6.  Formazione
Art. 7.  Strutture
Art. 8.  Commissione regionale
Art. 9.  Progetti
Art. 10.  Norme di attuazione
Art. 11.  Oneri finanziari
Art. 12.  Norme transitorie e finali


§ III.1.154 - L.R. 18 ottobre 2016, n. 24.

Interventi assistiti con gli animali.

(B.U. 19 ottobre 2016, n. 119)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Puglia recepisce l’Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” di seguito indicati come “Accordo” e “Linee guida”.

2. La Regione Puglia recepisce, altresì, la nota esplicativa trasmessa dal Ministero della salute a tutte le regioni e province autonome in data 25 maggio 2016 con protocollo 0012894 e relativa alle indicazioni di dettaglio rispetto ai contenuti del capitolo 9.4 delle Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali, di cui al comma 1.

3. Gli interventi assistiti con gli animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistite con gli Animali (AAA).

4. La Regione Puglia, altresì, con la presente legge, intende promuovere la diffusione degli “IAA” nel rispetto dell’Accordo di cui al comma 1 e, nell’ambito delle TAA, disciplinare l’applicazione dell’ippoterapia e della pet therapy con i cani, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o comunque disagiate dal punto di vista delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica.

 

     Art. 2. Definizioni e campo di applicazione

1. Per Terapia Assistita con gli Animali (TAA) si intende: intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo.

2. Per Educazione Assistita con gli Animali (EAA) si intende: intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell’EAA vi è quello di contribuire a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto.

3. Per Attività Assistita con gli Animali (AAA) si intende: intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale.

4. Per Linee guida nazionali si intendono quelle recepite con l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1.

5. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le attività sportivo-agonistiche con animali.

 

     Art. 3. Animali impiegati negli IAA

1. In conformità con quanto stabilito dalle Linee guida nel territorio della Regione Puglia possono essere impiegati negli IAA gli animali appartenenti a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo e, in particolare: cane e cavallo, asino, gatto e coniglio.

2. L’impiego di animali diversi da quelli indicati al comma 1 deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione di cui all’articolo 8, sentiti il Centro di referenza nazionale per gli IAA e il Ministero della salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa Commissione, di un progetto che ne individui e descriva la motivazione e la metodologia d’impiego.

3. Prima di essere ammessi all’impiego negli IAA gli animali di cui ai commi 1 e 2 devono essere appositamente preparati e sottoposti a valutazione sia sanitaria che comportamentale in conformità con quanto previsto dalle Linee guida. L’idoneità sanitaria e comportamentale del singolo animale impiegato deve essere costantemente monitorata, in conformità a quanto indicato dalle Linee guida. Il responsabile dell’animale e il medico veterinario dell’équipe forniscono, su richiesta delle autorità competenti, la documentazione attestante la preparazione e le valutazioni di idoneità effettuate.

4. Il mantenimento e la gestione degli animali impegnati negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di identificazione e registrazione nelle corrispondenti anagrafiche nazionali.

5. Il mantenimento, la gestione e il governo degli animali devono altresì rispondere ai criteri riportati nelle Linee guida.

 

     Art. 4. Valenza terapeutica

1. La terapia per mezzo degli animali è riconosciuta dalla Regione Puglia come attività, con finalità preventiva, educativa, riabilitativa e di integrazione sociale volta al benessere e alla qualità di vita e delle persone ed è disciplinata dalla presente legge.

2. Scopo della terapia assistita con gli animali è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con il coinvolgimento degli animali indicati all’articolo 3, a favore di utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale. La Regione, con la presente legge, disciplina gli interventi, improntati su rigorosi criteri scientifici, necessari a tutelare sia il paziente/utente che il cavallo.

3. La terapia con il cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non.

4. La terapia assistita con gli animali espleta una:

a) funzione preventiva: prevenire i disturbi della iperattività e di aggressività; prevenire difficoltà relazionali e di socializzazione; ridurre i comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale;

favorire la gestione di stati disadattivi degli adolescenti delle zone a rischio; favorire l’integrazione sociale;

migliorare la socializzazione; rinforzare e favorire l’autostima di un maggiore autocontrollo al fine di ridurre comportamenti a rischio, ansie e paure; migliorare l’abilità fisica; migliorare il benessere e la qualità della vita;

b) funzione riabilitativa: disturbi dello spettro autistico; ritardo mentale lieve e medio-lieve; deficit sensoriali e motori; disturbi relazionali dell’infanzia; disturbi del comportamento e dell’equilibrio; patologie neuromotorie dell’infanzia; patologie neurologiche dell’adulto; paralisi cerebrali; schizofrenia; lesioni midollari conseguenti a traumi alla spina bifida; patologie psichiatriche dell’adulto; terapia equestre individuale e di gruppo nei dipartimenti di salute mentale e nei Centri di Riabilitazione, al fine di stimolare una serie di attività intellettive come concentrazione, memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere e funzioni motorie come il controllo posturale;

c) funzione socio-sanitaria: migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri; favorire l’integrazione sociale nelle persone con disabilità, nelle persone appartenenti a fasce deboli della popolazione o che vivono in una condizione di marginalità sociale;

d) funzione educativa: migliorare la capacità di stare in gruppo, di rispettare regole, ruoli e relazioni; promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e di progettualità individuale; migliorare le capacità di adattamento dei singoli all’interno dei gruppi.

5. Nella equipe multidisciplinare per gli IAA di cui all’articolo 5 per l’espletamento dell’ippoterapia deve essere presente un ippoterapista individuato nell’ambito degli operatori socio-sanitari nell’area della riabilitazione fisica, socio-sanitaria e psicopedagogica. Trattandosi di interventi prevalentemente diretti a persone con disabilità fisica e psichica, si propongono interventi coordinati, come previsto dalle Linee guida, da un ipnoterapista che sia una figura professionale esperta in trattamento di patologie e disabilità psichiche e/o psicomotorie e nel trattamento di disabilità fisiche.

 

     Art. 5. Equipe multidisciplinare per gli IAA

1. Nei progetti di IAA è garantita la presenza di una equipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle Linee guida nazionali. Nei progetti di ippoterapia è garantita la presenza di un ippoterapista ai sensi dell’articolo 4, comma 5.

 

     Art. 6. Formazione

1. La Regione Puglia, avvalendosi del competente Assessorato formazione e lavoro, prevede disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle Linee guida nazionali.

2. La formazione di cui al comma 1 è erogata dal Centro di referenza nazionale per gli IAA, dall’Istituto superiore di sanità, dalle regioni e dagli enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. I costi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione sono a carico degli organizzatori privati o dei partecipanti.

 

     Art. 7. Strutture

1. Gli IAA possono essere erogati presso centri specializzati e strutture, pubbliche o private che, oltre a essere in regola con tutte le norme amministrative, edilizie, sanitarie, vigenti, rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impegnata, individuati, sulla base delle Linee guida nazionali, dal regolamento di Giunta regionale di cui all’articolo 10.

2. Il regolamento, in particolare, reca disposizioni specifiche atte a garantire che:

a) i centri specializzati e le strutture che erogano TAA con animali residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida nazionali;

b) le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute siano registrati presso l’azienda sanitaria territorialmente competente;

c) l’elenco dei centri specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure professionali e degli operatori sia reso pubblico e trasmesso al centro di referenza nazionale per gli IAA per la pubblicazione sul relativo sito;

d) chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all’interno della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell’elenco di cui alla lettera c);

e) i centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e/o EAA trasmettano l’elenco dei progetti attivati nell’anno, entro il 31 dicembre alla Regione e al Centro di referenza nazionale per gli IAA.

 

     Art. 8. Commissione regionale

1. La Giunta regionale istituisce con deliberazione, presso l’Assessorato regionale competente per la tutela della salute, una Commissione per gli IAA con funzioni consultive.

2. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica, con funzione di coordinamento;

b) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di formazione e lavoro;

c) un medico specialista con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;

d) uno psicologo — psicoterapeuta, con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;

e) un medico veterinario zooiatra, con percorso formativo o, in mancanza, con esperienza almeno annuale in IAA;

f) un medico veterinario con formazione e/o esperienza nelle scienze comportamentali applicate;

g) un professionista della riabilitazione con percorso formativo in IAA, ovvero, con esperienza almeno annuale, nell’ambito delle TAA, AAA e EAA;

h) un educatore professionale, con esperienza nell’ambito delle TAA, AAA e EAA;

i) un tecnico di riabilitazione equestre con percorso formativo in IAA, ovvero con esperienza almeno annuale nell’ambito delle TAA, AAA e EAA;

j) un tecnico addestratore cinofilo con esperienza in IAA.

3. I professionisti di cui alle lettere c), d), e), f) sono designati dai rispettivi ordini professionali su richiesta dell’Assessorato regionale per la tutela della salute. In difetto di designazione i professionisti saranno indicati dallo stesso assessorato regionale richiedente.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina e di funzionamento, nonché la durata in carica dei componenti della Commissione.

 

     Art. 9. Progetti

1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie previste in bilancio, può emanare un bando per il finanziamento di progetti di TAA, AAA e EAA, a cui possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Giunta regionale in conformità alle Linee guida nazionali.

2. In conformità con quanto previsto dall’Accordo e dalle Linee guida nel territorio della Regione Puglia i progetti di IAA devono essere curati, elaborati e condotti da una équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori che rispondono ai requisiti stabiliti dalle Linee guida.

3. Entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale i progetti di cui al comma 1 saranno finanziati sulla base della graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 10.

 

     Art. 10. Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta apposito regolamento che in conformità alle Linee guida nazionali individua in particolare:

a) i requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possono esercitare le attività di TAA, AAA ed EAA;

b) i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture e le modalità operative per lo svolgimento di TAA, AAA ed EAA;

c) le procedure per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA ed EAA;

d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA e i criteri e le modalità di formazione ed educazione degli stessi;

e) individuazione delle disposizioni attuativ.e concernenti:

1). l’elenco regionale degli enti accreditati e riconosciuti per la formazione;

2). l’elenco dei centri specializzati e delle strutture non specializzate;

3). l’elenco delle figure professionali e degli operatori;

4). le indicazioni più dettagliate in merito all’addestramento e al coinvolgimento dei cani nei progetti di IAA e dei cavalli nella riabilitazione equestre, qualora necessario.

 

     Art. 11. Oneri finanziari

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili dalla normativa vigente.

2. La Regione si riserva di impegnare proprie risorse per promuovere e mettere in atto le attività previste dalla presente legge.

 

     Art. 12. Norme transitorie e finali

1. Le strutture che già operano nell’ambito degli IAA alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti previsti, in conformità alle Linee guida nazionali, dal regolamento di cui all’articolo 10, entro ventiquattro mesi dalla sua emanazione.

2. Le figure professionali e gli operatori che, prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 10, abbiano completato il percorso formativo nell’ambito degli IAA, nel rispetto dei criteri fissati dalle linee guida nazionali, presso gli organismi formativi e superato positivamente l’esame finale al termine del corso avanzato, acquisiscono l’idoneità per quella figura professionale o operatore per il quale si è completato il percorso formativo specifico previsto dai corsi propedeutico, base e avanzato con positivo superamento dell’esame finale [1].

3. La legge regionale 21 maggio 2008, n. 11 “Norme in materia di terapia e attività assistite dagli animali” è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 1 agosto 2020, n. 26.