§ 4.4.175 - L.R. 20 giugno 2016, n. 8.
Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/06/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)
Art. 3.  (Contributi e altre forme di sostegno)
Art. 4.  (Comitato consultivo
Art. 5.  (Criteri e modalità di concessione dei contributi)
Art. 6.  (Attività di formazione per lo sviluppo dei servizi turistico-culturali e dell’artigianato artistico)
Art. 7.  (Interventi a sostegno della nascita di start-up giovanili nel settore dei servizi del turismo culturale e dell’artigianato artistico di qualità)
Art. 8.  (Clausola valutativa)
Art. 9.  (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 11.  (Disposizioni a tutela del valore turistico e culturale della costa laziale)


§ 4.4.175 - L.R. 20 giugno 2016, n. 8.

Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e diposizioni a tutela della costa laziale

(B.U. 21 giugno 2016, n. 49)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, promuove e sostiene interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, di proprietà di soggetti pubblici o privati e insistenti sul territorio della Regione.

2. La Regione promuove, altresì, l’attività di formazione e la nascita di start-up giovanili nei settori dei servizi turistico-culturale e dell’artigianato artistico.

 

     Art. 2. (Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico)

1. E’ istituita la Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, di seguito denominata Rete.

2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla direzione regionale competente in materia di cultura la domanda di accreditamento alla Rete, corredata da idonea documentazione fotografica dell’immobile e/o del complesso, dalla quale risultino le caratteristiche di maggiore importanza dal punto di vista storico, architettonico ed ambientale nonché da informazioni sulla proprietà, lo stato di conservazione del bene, l’utilizzo in atto e l’esistenza di vincoli di tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

3. L’Agenzia regionale del turismo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, provvede alla realizzazione di campagne promozionali e azioni di comunicazione al fine di incentivare la fruizione dei beni facenti parte della Rete, proponendo nuovi itinerari turistici e promuovendo progetti finalizzati all’attivazione di strategie comunicative multicanale, quali website e social network.

4. L’Agenzia regionale del turismo sostiene la creazione e la consultazione web degli archivi storici della Rete anche per le persone con privazioni sensoriali o motorie.

5. Le risorse della Rete sono rese disponibili, anche su apposito spazio web dedicato sul sito della Regione, accessibili gratuitamente e riutilizzabili ai sensi della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse).

6. Ai beni di cui al comma 1 è riconosciuto un logo identificativo attraverso il quale la Regione promuove la propria immagine culturale. Il logo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico relativo ai beni.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le caratteristiche ideografiche del logo. Nel caso di beni accessibili alle persone con disabilità motoria e sensoriale la grafica del logo è integrata dalle parole “visit-abile”.

 

     Art. 3. (Contributi e altre forme di sostegno)

1. La Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, per progetti, autorizzati dalle competenti autorità ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, aventi ad oggetto il restauro, il risanamento conservativo, il recupero, la fruizione e la manutenzione straordinaria di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.

2. I contributi sono concessi in conto capitale e in conto interessi, in misura variabile e comunque non superiore al 50 per cento per le richieste avanzate da soggetti privati e non superiore al 70 per cento per le richieste dei soggetti pubblici, rispetto alla spesa riconosciuta ammissibile.

3. I contributi per le spese tecniche di progettazione, comprese le indagini geognostiche e geotecniche, gli studi di impatto ambientale, la direzione lavori e i collaudi, sono concessi nella misura massima pari al 20 per cento dell’importo della spesa delle opere riconosciuta ammissibile.

4. La Regione promuove la stipula di convenzioni e protocolli d’intesa, da sottoscrivere con gli istituti di credito, finalizzati all’ottenimento di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di interventi di cui al comma 1.

5. I contributi di cui al comma 1 sono revocati nei casi disciplinati dall’avviso di cui all’articolo 5, comma 2 [1].

 

     Art. 4. (Comitato consultivo [2])

1. A fini consultivi e di coordinamento nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, il Comitato consultivo, di seguito denominato Comitato [3].

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore della direzione regionale competente in materia di cultura o suo delegato, ed è composto da:

a) il Direttore dell’Agenzia regionale del turismo, o suo delegato;

b) il Direttore della direzione regionale competente in materia di formazione e scuola, o suo delegato;

c) il Direttore della direzione regionale competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;

d) il Direttore della direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, o suo delegato;

e) il Direttore regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

f) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore della valorizzazione dei beni di cui all’articolo 1;

g) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore della protezione ambientale [4].

2 bis. La composizione del Comitato può essere integrata, previa intesa, da un rappresentante designato dal ministero competente in materia di beni e attività culturali. In tal caso i rappresentanti di cui al comma 2, lettera f), sono individuati sentito il medesimo ministero [5].

3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della direzione regionale competente in materia di cultura. Il Comitato determina, con proprio regolamento, le modalità di funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute altri esperti o persone interessate.

4. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di cultura e dura in carica cinque anni [6].

[5. Il Comitato dura in carica quanto la legislatura.] [7]

6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno e redige una relazione annuale dell’attività svolta, da trasmettere anche alla commissione consiliare competente in materia di cultura [8].

7. La costituzione ed il funzionamento del Comitato non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito [9].

 

     Art. 5. (Criteri e modalità di concessione dei contributi) [10]

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approva con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, gli indirizzi in merito agli interventi da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all’articolo 3.

2. Sulla base della deliberazione di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare uno o più avvisi pubblici per definire i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici di cui all’articolo 3, nonché le procedure per il monitoraggio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

 

     Art. 6. (Attività di formazione per lo sviluppo dei servizi turistico-culturali e dell’artigianato artistico)

1. Nel quadro delle attività previste a sostegno della creazione della Rete, la Regione, in collaborazione con le Università laziali che hanno promosso corsi di laurea o curricula della classe di laurea L-1 in beni culturali o L-32 in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura o LM-60 in scienza della natura, nonché L - 25 in scienze e tecnologie agrarie e forestali, LM – 73 in scienze e tecnologie forestali e ambientali, L – 21 in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e LM – 03 in architettura del paesaggio, promuove e sostiene finanziariamente specifiche attività di formazione di livello universitario nel settore dei servizi turistico-culturali, al fine di garantire una piena promozione e fruizione del patrimonio architettonico, paesaggistico storico e storico-artistico della Rete all’interno dell’offerta del turismo culturale e di qualità della Regione [11].

2. A sostegno degli interventi di restauro e recupero degli immobili costituenti la Rete, la Regione, in collaborazione con le Università laziali che hanno istituito corsi di laurea LMR/02 a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali, corsi di laurea o attività master o scuole di specializzazione in progettazione, restauro e conservazione dei parchi e giardini storici e master in cura e gestione del verde, promuove e supporta finanziariamente specifiche attività di formazione, di livello universitario, finalizzate allo sviluppo dell’artigianato artistico e alla cura del verde di qualità, in grado di coniugare il recupero delle conoscenze tradizionali e l’impiego di nuove tecnologie e materiali, nell’ambito del restauro, del risanamento conservativo, del recupero e della manutenzione ordinaria e straordinaria sia di edifici che di parchi e giardini di interesse storico e culturale.

3. Riguardo alle attività di formazione di cui ai commi 1 e 2 la Regione stipula specifiche convenzioni con le Università laziali interessate.

 

     Art. 7. (Interventi a sostegno della nascita di start-up giovanili nel settore dei servizi del turismo culturale e dell’artigianato artistico di qualità)

1. La Regione promuove e sostiene la nascita di start up giovanili nel settore dei servizi turistico-culturali al fine di sostenere le imprese giovanili che in maniera innovativa e creativa, utilizzando anche le informazioni open data di cui all’articolo 2, comma 5, coniughino la promozione e la fruizione del patrimonio culturale con l’utilizzo delle nuove tecnologie del settore della Information and Communication Technology (ICT).

2. La Regione promuove e sostiene, altresì, la nascita di start-up giovanili nel settore del restauro e recupero architettonico e paesaggistico privilegiando, in particolare, le attività di impresa in grado di sviluppare l’artigianato artistico e la cura del verde di qualità che coniughi il recupero delle conoscenze tradizionali e l’impiego di nuove tecnologie e materiali, nell’ambito del restauro, del risanamento conservativo, del recupero e della manutenzione ordinaria e straordinaria, sia di edifici che di parchi e giardini di interesse storico e storico-artistico.

 

     Art. 8. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale sono, in particolare, indicati:

a) la quantità e la tipologia degli interventi effettuati;

b) le risorse finanziarie utilizzate, fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 3.

 

     Art. 9. (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte corrente”, nel quale confluiscono le risorse pari a 100 mila euro per l’anno 2016 e 150 mila euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b) “Fondo per la valorizzazione di dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale – parte capitale”, nel quale confluiscono le risorse pari a 500 mila euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

2. Alla copertura degli interventi di cui agli articoli 2, 6 e 7 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, rispettivamente, nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, nonché le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, l’Assessore competente in materia di cultura, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l’Assessore competente in materia di cultura, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di cultura, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa cui al presente articolo.

 

     Art. 11. (Disposizioni a tutela del valore turistico e culturale della costa laziale)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del paesaggio costiero del litorale laziale ai fini della tutela ambientale e nel rispetto delle attività economiche e commerciali.

2. Nelle more dell’attuazione della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, l’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare, tra cui mitilicoltura e piscicoltura, è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell’ambiente, degli interessi connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere ed in conformità agli atti di pianificazione finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige la pianificazione dello spazio marittimo come stabilito dalla direttiva 2014/89/UE.

4. La direzione regionale competente in materia di pesca, promuove la convocazione della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione demaniale ad uso acquacoltura in mare. Alla conferenza di servizi partecipa, altresì, l’amministrazione comunale competente con riferimento allo specchio acqueo richiesto in concessione.

5. L’amministrazione comunale di cui al comma 4 rende parere tecnico in merito alla compatibilità dell’impianto con le attività turistiche ed economiche presenti nell’area nonché in merito alla conservazione del paesaggio naturale e costiero del litorale laziale.

6. Al termine dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 4, la direzione regionale competente in materia provvede, previa adozione degli atti propedeutici, al rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo di acquacoltura, ovvero al provvedimento di diniego nel rispetto dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e successive modifiche.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, commi 11 e 12, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il parere di cui al comma 5 deve essere reso in tutti i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[3] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[4] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[5] Comma inserito dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[6] Gli originari commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 4 per effetto dell'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[7] Gli originari commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 4 per effetto dell'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[8] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 20 maggio 2019, n. 8.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[11] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.