Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.1 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 25/05/2016 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Interventi) |
Art. 3. (Attività di rilievo europeo ed internazionale) |
Art. 4. (Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio) |
Art. 5. (Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti) |
Art. 6. (Compiti del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti) |
Art. 7. (Programmazione degli interventi) |
Art. 8. (Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi) |
Art. 9. (Finanziamenti dei progetti) |
Art. 10. (Regolamento di attuazione ed integrazione) |
Art. 11. (Accertamenti e verifiche) |
Art. 12. (Clausola valutativa) |
Art. 13. (Disposizione finale) |
Art. 14. (Disposizioni transitorie) |
Art. 15. (Abrogazioni) |
Art. 16. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 2.1.22 - L.R. 25 maggio 2016, n. 6.
Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti
(B.U. 26 maggio 2016, n. 42)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 6, comma 4, dello Statuto e nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, in particolare dell’articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 2, comma 2, del
Art. 2. (Interventi)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione ed in collaborazione con le associazioni rappresentate nel Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5:
a) monitora il livello di tutela del consumatore in ambito regionale, anche attivando l’Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi di cui all’articolo 8;
b) informa i cittadini, anche attraverso uno spazio web dedicato nel sito istituzionale della Regione, sull’evoluzione del quadro normativo in materia di protezione dei consumatori e degli utenti, con specifica attenzione alle tematiche:
1) della trasparenza amministrativa;
2) dell’accesso al credito;
3) delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento ai modelli di vendita e alla loro liceità;
4) della tutela del diritto alla salute e alla qualità della vita e dei servizi;
c) promuove e facilita il ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie, ivi compresi la mediazione obbligatoria, la conciliazione paritetica e gli accordi stragiudiziali;
d) promuove percorsi di formazione nelle materie attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti, ivi compresa l’educazione al consumo critico, di cui alla
1) per gli insegnanti e per i giovani in età scolare, d’intesa con le autorità scolastiche;
2) per i funzionari pubblici e le associazioni dei consumatori e degli utenti;
e) informa i cittadini sulle attività svolte dall’amministrazione regionale in materia di consumerismo anche mediante il sito web e, in particolare, assicura adeguata pubblicità alle azioni di classe di cui all’articolo 140 bis del
f) promuove nella popolazione scelte di consumo consapevole nel rispetto del principio di precauzione e dei processi produttivi etici e sostenibili.
2. La Regione, nell’ambito della sua azione a tutela dei consumatori e degli utenti, cura, in sede di stipula dei contratti di servizio, l’adozione della Carta della qualità dei servizi e l’attuazione delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 461, della
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove e sostiene l’associazionismo libero e volontario nel rispetto dell’autonomia ed indipendenza delle singole associazioni, valorizzando, in un’ottica collaborativa, la loro partecipazione alla definizione ed attuazione delle politiche di tutela;
b) collabora con i soggetti istituzionalmente deputati alla tutela del consumatore nelle attività di informazione e formazione dei consumatori e degli utenti;
c) favorisce gli interventi realizzati dagli enti locali o da altri enti pubblici a tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 3. (Attività di rilievo europeo ed internazionale)
1. La Regione, nell’ambito dei rapporti con l’Unione europea, cura le relazioni con le istituzioni europee competenti nella materia della tutela dei consumatori e degli utenti e, nell’ambito dei programmi europei di cooperazione territoriale e di finanziamento diretto, promuove lo sviluppo di relazioni e progetti con enti territoriali europei ed altri soggetti interessati con l’obiettivo di:
a) scambiare informazioni relative alle evoluzioni normative e alle buone pratiche amministrative;
b) comparare prassi anche al fine di sostenerne lo scambio tra i diversi enti territoriali interessati, per garantire ai consumatori e agli utenti i migliori standard in termini di efficacia nell’azione di tutela, trasparenza e semplificazione amministrativa.
2. La Regione può sottoscrivere, in specifici casi finalizzati alla cooperazione strutturata in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, accordi con altri Stati ovvero intese con Regioni estere, in base a quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 3 della
3. La Regione può avviare, in specifici casi adeguatamente motivati, le attività di cui al comma 1, anche con riferimento ad istituzioni ed enti territoriali extra-europei.
Art. 4. (Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio)
1. E’ istituito, presso la direzione regionale competente in materia, il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti del Lazio, di seguito denominato Registro, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. Possono essere iscritte nel Registro le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, da almeno due anni;
b) possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui agli articoli 2 e 139 del
c) elaborazione di un bilancio annuale, con indicazione delle quote versate dagli associati, e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
d) presenza sul territorio regionale di un’autonoma struttura associativa, di una sede e sportelli regionali, anche presso enti locali, in cui l’elenco degli iscritti di cui alla lettera e), da aggiornarsi ogni anno, è tenuto a disposizione per le verifiche di cui all’articolo 11;
e) rappresentatività regionale, comprovata alternativamente da:
1) un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale;
2) un numero di iscritti non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione regionale unitamente alla presenza nel territorio di ciascun ente di area vasta della regione di un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascun territorio;
f) disponibilità di un sito internet aggiornato in cui siano pubblicati lo statuto, l’organigramma, il bilancio annuale, il numero dei soci iscritti, i recapiti fisici e virtuali e le attività svolte negli ultimi due anni;
g) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione o distribuzione di beni e servizi in qualsiasi forma costituite, negli stessi settori in cui opera l’associazione.
3. La verifica dell’ordinamento a base democratica dell’associazione e del numero degli iscritti alla stessa di cui al comma 2, rispettivamente, lettere b) ed e), è effettuata nel rispetto della normativa statale vigente in materia e dei relativi atti interpretativi.
4. Gli sportelli di cui al comma 2, lettera d), non possono essere ubicati presso le sedi di partiti politici o sindacati.
5. Le associazioni che vogliono iscriversi nel Registro devono presentare apposita domanda alla direzione regionale competente, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
6. La direzione regionale competente adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 5.
7. Conformemente alla disciplina statale, ai fini dell’iscrizione nel Registro, alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 10.
8. La violazione del divieto di cui al comma 7 comporta la cancellazione dell’associazione dal Registro. La domanda di reiscrizione non può essere ripresentata prima di tre anni dalla data di cancellazione.
9. Le associazioni garantiscono annualmente, tramite autocertificazione, che i requisiti richiesti al comma 2 non siano mutati, assumendosi la responsabilità di dichiarazioni mendaci.
10. La direzione regionale competente provvede, a mezzo dei suoi uffici, alla verifica dei requisiti richiesti al comma 2.
11. Il Registro è soggetto ad aggiornamento entro il mese di aprile di ciascun anno.
12. La direzione regionale competente pubblica tempestivamente sullo spazio web di cui all’articolo 6, comma 3, ogni provvedimento relativo all’iscrizione, alla conferma o alla cancellazione delle associazioni dal Registro.
Art. 5. (Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti)
1. Al fine di assicurare la consultazione e la partecipazione dei consumatori e degli utenti nella definizione delle politiche di tutela è istituito, presso la struttura competente della Giunta regionale, il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) composto dall’Assessore regionale competente per materia, o suo delegato, che lo presiede e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte al Registro.
2. La cancellazione dell’associazione dei consumatori e degli utenti dal Registro comporta la contestuale decadenza dal CRCU del rappresentante da essa designato.
3. Il CRCU è costituito con decreto del Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, per una durata pari a quella della legislatura regionale. Alla scadenza i suoi componenti restano in carica fino all’insediamento del nuovo organo. Entro trenta giorni dall’aggiornamento annuale di cui all’articolo 4, comma 12, il CRCU è integrato con i rappresentanti delle nuove associazioni iscritte.
4. L’ufficio di presidenza del CRCU è composto dal presidente, da un vice presidente e da altri tre membri scelti tra i componenti. Il CRCU si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente della Regione o di un suo delegato, alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, ed elegge il vice presidente. Qualora nei primi tre scrutini non sia raggiunta la maggioranza assoluta, dal quarto scrutinio è sufficiente la metà più uno dei votanti. Gli altri tre membri dell’ufficio di presidenza sono eletti con un’unica votazione nella quale ciascun componente può esprimere due preferenze [1].
5. Le modalità di funzionamento del CRCU sono stabilite da un regolamento interno approvato dallo stesso entro trenta giorni dalla prima seduta, di cui la Giunta regionale prende atto, previa verifica della coerenza della disciplina in esso contenuta con i principi fondamentali enunciati dal regolamento ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b). Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia e le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale designato dalla struttura stessa. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di revoca dei componenti che risultano assenti alle sedute del CRCU.
6. Alle sedute del CRCU partecipano, su richiesta del Presidente, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia. Possono, altresì, partecipare i consiglieri e gli Assessori regionali e, su richiesta del Presidente, altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali.
7. La partecipazione alle attività del CRCU è gratuita e dà diritto solo al rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute e rendicontate, nel rispetto della normativa vigente in materia e nel limite complessivo massimo di 10.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 16.
Art. 6. (Compiti del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti)
1. Il CRCU svolge i seguenti compiti:
a) esprime il proprio parere sui piani e programmi della Regione in relazione a quanto previsto dalla presente legge;
b) esprime il proprio parere sui programmi d'informazione e formazione predisposti dalla Regione;
c) propone l’effettuazione di studi, indagini e ricerche utili alla diffusione della conoscenza e al consolidamento dei diritti del cittadino utente e consumatore;
d) formula studi e proposte su eventuali interventi programmatici e leggi regionali in materia di difesa dei consumatori e degli utenti;
e) esprime il proprio parere sul programma strategico triennale degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla presentazione, decorsi i quali se ne prescinde;
f) formula proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali competenti in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, al fine di realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;
g) esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti;
h) esprime pareri, su espressa richiesta della competente commissione consiliare, sulle proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale aventi effetti sulle tematiche riguardanti il consumerismo;
i) promuove il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti anche al fine di accrescere l'efficacia del ricorso a strumenti, conciliativi e giurisdizionali, di tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti e stabilisce le modalità con le quali pubblicizzare sul sito istituzionale della Regione le azioni di classe di cui all’articolo 140 bis del
l) promuove, anche attraverso il Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui alla
m) favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi giurisdizionali e ai metodi alternativi di risoluzione, anche on line, delle controversie;
n) segnala periodicamente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) eventuali violazioni della disciplina consumeristica rilevate a livello regionale e cura la diffusione delle iniziative dell’Autorità stessa in materia di tutela dei consumatori e degli utenti aventi rilevanza nel territorio regionale;
o) su istanza dei cittadini o attivato d’ufficio, esprime pareri su provvedimenti regionali, degli enti locali, delle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, delle aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere afferenti all’area dei consumatori e degli utenti;
p) propone la designazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti;
q) stabilisce rapporti con analoghi organismi di altre regioni e dell’Unione europea;
r) trasmette al Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU può avvalersi della consulenza e del supporto delle strutture amministrative regionali.
3. Per garantire la fruibilità delle informazioni sulle attività del CRCU e dell’Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi di cui all’articolo 8, è creato uno spazio web dedicato nel sito istituzionale della Regione.
Art. 7. (Programmazione degli interventi)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ogni tre anni il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale e previo parere del CRCU, il programma strategico triennale degli interventi per la tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato programma triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, nel quale sono individuati gli ambiti prioritari d’intervento, tra quelli elencati all’articolo 2, gli obiettivi da perseguire nel triennio di riferimento con i relativi valori attesi di risultato e rispettivi indicatori nonché l’entità delle risorse disponibili a legislazione vigente al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 2.
2. Al fine dell’attuazione del programma triennale, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di bilancio, sentito il CRCU e la commissione consiliare competente, approva, in coerenza col programma triennale, il piano di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti con il quale sono individuati, unitamente agli strumenti di controllo, verifica e divulgazione del piano, gli ambiti di intervento da finanziare e la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a legislazione vigente tra:
a) gli interventi che la Regione realizza direttamente;
b) gli interventi che gli enti locali o altri enti pubblici possono realizzare;
c) gli interventi che le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro possono realizzare.
3. Il programma triennale è proposto dalla Giunta al Consiglio regionale almeno sessanta giorni prima della scadenza del programma triennale precedente. Il Consiglio regionale approva la proposta di programma triennale entro sessanta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali, la Giunta regionale procede adottando, con le modalità e i contenuti previsti dal comma 2, un piano provvisorio di attività annuale per la tutela dei consumatori e degli utenti, redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e nella normativa vigente, valido nelle more dell’approvazione del programma triennale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di presentazione della proposta di programma triennale di cui al comma 3, da parte della Giunta al Consiglio regionale, decorre dalla data di costituzione del CRCU.
Art. 8. (Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi)
1. Presso la direzione regionale competente in materia e a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente, è istituito l’Osservatorio dei prezzi, dei consumi e della qualità dei servizi, di seguito denominato Osservatorio, la cui attività è svolta dalla struttura preposta in materia di commercio e servizi al consumatore, con le seguenti finalità:
a) condurre indagini e rilevazioni sull’andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;
b) esaminare l’andamento dei prezzi in materia di prodotti e servizi a prezzi liberi e regolati;
c) raccogliere azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e ricerche eseguite dalle associazioni, nell’ambito della tutela dei consumatori e degli utenti.
2. I programmi di attività dell’Osservatorio sono discussi con il CRCU.
3. Per lo svolgimento della propria attività e senza alcun onere per la finanza regionale, l’Osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per la sorveglianza dei prezzi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), delle camere di commercio e di altri enti, centri di ricerca o istituti universitari, nonché, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolari qualificazioni tecnico-scientifiche e di comprovata competenza ed esperienza in materia.
Art. 9. (Finanziamenti dei progetti)
1. Previo avviso pubblico annuale, redatto in conformità con la programmazione degli interventi di cui all’articolo 7, le associazioni iscritte nel Registro presentano domanda di finanziamento alla direzione regionale competente in materia per i progetti che intendono realizzare.
2. Le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di finanziamento degli stessi, sono fissati nel regolamento di cui all’articolo 10 nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, garantendo una selezione dei progetti meritevoli di finanziamento fondata sulla qualità degli stessi.
3. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la direzione regionale competente in materia effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti nel piano di attività annuale di cui all’articolo 7, comma 2; a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento di cui all’articolo 10.
4. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni regionali per i medesimi progetti.
Art. 10. (Regolamento di attuazione ed integrazione)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con regolamento di attuazione ed integrazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, disciplina in particolare:
a) le modalità di iscrizione nel Registro;
b) le modalità di primo funzionamento del CRCU;
c) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti alle associazioni, agli enti locali e altri enti pubblici;
d) le modalità per la rendicontazione e la verifica dell’attuazione degli interventi;
e) i criteri per l’eventuale revoca dei finanziamenti;
f) le modalità per la verifica del rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 9, comma 4.
Art. 11. (Accertamenti e verifiche)
1. La direzione regionale competente in materia effettua almeno una volta all’anno i controlli sulla veridicità e regolarità dei dati forniti dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nel Registro, anche mediante verifica sull’elenco regionale degli iscritti, da tenere a disposizione presso la sede regionale indicata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d).
2. La carenza di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, risultante anche a seguito degli accertamenti e delle verifiche di cui al comma 1, comporta la cancellazione dell’associazione dal Registro, nonché, se rappresentata presso il CRCU, la decadenza dei relativi rappresentanti dallo stesso.
3. Nei casi di cui al comma 2, le relative domande di iscrizione al Registro non possono essere ripresentate prima di tre anni dalla data di cancellazione e di decadenza.
Art. 12. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto sulla tutela dei consumatori e degli utenti nel Lazio, avente ad oggetto, in particolare:
a) lo stato di attuazione della presente legge e le eventuali modifiche che ritenga opportuno apportarvi per un migliore raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1;
b) la rendicontazione relativa all’attuazione del programma strategico triennale e del piano di attività annuale di cui all’articolo 7;
c) la rendicontazione delle iniziative finanziate ai sensi dell’articolo 7, comma 2;
d) i rapporti prodotti dall’Osservatorio;
e) la rendicontazione dell’attività svolta dal CRCU;
f) lo stato delle iscrizioni al Registro, nonché la rendicontazione delle attività degli accertamenti e delle verifiche di cui all’articolo 11.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è pubblicato tempestivamente nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti web della Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 13. (Disposizione finale)
1. Qualsiasi rinvio al Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC) di cui all’articolo 3 della
Art. 14. (Disposizioni transitorie)
1. Il CRUC resta in carica fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione ed integrazione di cui all’articolo 10, la direzione regionale competente in materia provvede, previo avviso pubblico, alla costituzione del Registro.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di costituzione del Registro, il Presidente della Regione provvede, con decreto, alla costituzione del CRCU.
4. Le associazioni rappresentate nel CRUC, sono iscritte automaticamente nel Registro. Tali associazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono documentare, nelle modalità di cui all’articolo 4, comma 5, il loro adeguamento ai requisiti di cui all’articolo 4, pena l’immediata cancellazione dal Registro stesso. La direzione regionale competente effettua le relative verifiche entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.
5. In sede di prima applicazione e fino alla fine della presente legislatura sono componenti del CRCU gli attuali membri del CRUC designati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della
6. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 4, non si applica nel caso in cui le attività delle associazioni iscritte al Registro siano chiaramente distinte e distinguibili rispetto a quelle degli enti presso cui sono ubicati sedi o sportelli.
Art. 15. (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b)
c) le lettere a) e b), del comma 107, dell’articolo 2, della
Art. 16. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, di un apposito fondo denominato: “Fondo per la tutela dei consumatori e degli utenti di beni e servizi”, nel quale confluiscono le risorse pari a 50.000,00 euro per l’anno 2016 e a 100.000,00 euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, iscritte, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
2. Alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le residue disponibilità delle risorse finanziarie proprie della Regione, iscritte a legislazione vigente, nell’ambito del programma 02 della missione 14, nonché le risorse derivanti da assegnazioni statali, previste dalla legislazione vigente, nell’ambito del medesimo programma 02 della missione 14.
3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della