§ 5.4.303 - Decisione 9 marzo 2016, n. 344.
Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:09/03/2016
Numero:344


Sommario
Art. 1.  Istituzione della piattaforma
Art. 2.  Composizione della piattaforma
Art. 3.  Misure nazionali
Art. 4.  Obiettivi
Art. 5.  Missione
Art. 6.  Attività
Art. 7.  Rappresentanti ad alto livello
Art. 8.  Funzionamento
Art. 9.  Cooperazione
Art. 10.  Rimborsi spese
Art. 11.  Sostegno finanziario
Art. 12.  Riesame
Art. 13.  Destinatari
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 5.4.303 - Decisione 9 marzo 2016, n. 344.

Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato

(G.U.U.E. 11 marzo 2016, n. L 65)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a),

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

 

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

 

considerando quanto segue:

(1) Nella comunicazione del 18 aprile 2012 dal titolo «Verso una ripresa fonte di occupazione», la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e ha annunciato l'avvio di consultazioni sulla creazione di una piattaforma a livello di Unione tra gli ispettorati del lavoro e altre autorità preposte all'applicazione della legge per combattere il lavoro non dichiarato, volta a migliorare la cooperazione, condividere le migliori prassi e individuare principi comuni in materia di ispezione.

(2) In conformità dell'articolo 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), con decisione (UE) 2015/1848 (4) il Consiglio ha adottato orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Tali orientamenti forniscono agli Stati membri linee guida per definire i rispettivi programmi di riforma nazionali e attuare le relative riforme. Gli orientamenti in materia di occupazione costituiscono la base per le raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio rivolge agli Stati membri a norma di tale articolo. Negli ultimi anni, tali raccomandazioni specifiche per paese hanno incluso raccomandazioni in materia di lotta contro il lavoro non dichiarato.

(3) L'articolo 151 TFUE prevede come obiettivi in materia di politica sociale la promozione dell'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'Unione può sostenere e completare le attività degli Stati membri nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro e della lotta contro l'esclusione sociale. A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), TFUE, l'Unione può adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

(4) Nella risoluzione del 14 gennaio 2014 intitolata «Ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa», il Parlamento europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione intesa a creare una piattaforma europea e ha auspicato una maggiore cooperazione a livello di Unione nel contrasto al lavoro non dichiarato, che, secondo la risoluzione, danneggia l'economia dell'Unione, provoca concorrenza sleale, mette a rischio la sostenibilità finanziaria dei modelli sociali dell'Unione e si traduce in una crescente mancanza di protezione sociale e occupazionale per i lavoratori.

(5) Il lavoro non dichiarato è stato definito, nella comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 intitolata «Rafforzare la lotta al lavoro non dichiarato», come «qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri». Tale definizione escludeva tutte le attività illegali.

(6) Il lavoro non dichiarato ha spesso una dimensione transfrontaliera. La sua natura può variare da un paese all'altro, a seconda del contesto economico, amministrativo e sociale. La normativa nazionale relativa al lavoro non dichiarato e le definizioni utilizzate a livello nazionale sono diverse. Di conseguenza, le misure volte a contrastare il lavoro non dichiarato dovrebbero essere modulate in modo da tener conto di tali differenze.

(7) Secondo le stime, il lavoro non dichiarato costituisce una parte significativa dell'economia dell'Unione. Poiché è definito in modo diverso nelle normative nazionali degli Stati membri, è difficile ottenere dati precisi sulla diffusione del fenomeno.

(8) L'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, quale definito dal diritto nazionale, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, costituisce una forma di lavoro falsamente dichiarato che è spesso legata al lavoro non dichiarato. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando il lavoratore, al fine di evitare taluni obblighi giuridici o fiscali, è formalmente dichiarato come lavoratore autonomo pur soddisfacendo tutti i criteri che caratterizzano un rapporto di lavoro. La piattaforma istituita dalla presente decisione («piattaforma») dovrebbe contrastare il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è associato al lavoro non dichiarato, compreso il lavoro autonomo fittizio.

(9) Il lavoro non dichiarato ha gravi implicazioni per i lavoratori interessati, che si trovano a dover accettare condizioni di lavoro precarie e talvolta pericolose, retribuzioni nettamente inferiori, gravi violazioni del diritto del lavoro e livelli fortemente ridotti di tutela in materia di legislazione sul lavoro e di protezione sociale, che privano tali lavoratori delle adeguate prestazioni sociali, dei diritti pensionistici e dell'accesso all'assistenza sanitaria, nonché delle opportunità di sviluppo delle competenze e di apprendimento permanente.

(10) Se gli effetti negativi del lavoro non dichiarato sulla società e sull'economia assumono forme diverse, la piattaforma è volta a migliorare le condizioni di lavoro e a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale. Il lavoro non dichiarato incide gravemente sul bilancio poiché comporta una riduzione del gettito fiscale e una perdita di contributi previdenziali, mettendo così a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale. Ha effetti negativi sull'occupazione e sulla produttività ed effetti distorsivi sul contesto di pari condizioni per tutti.

(11) Il lavoro non dichiarato produce effetti diversi sui diversi gruppi sociali, tra cui le donne, i migranti e i collaboratori domestici, dal momento che alcuni lavoratori non dichiarati si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile.

(12) Tutti gli Stati membri hanno introdotto un'ampia gamma di approcci e di misure strategici per contrastare il lavoro non dichiarato. Gli Stati membri hanno anche concluso accordi bilaterali e realizzato progetti multilaterali su taluni aspetti del lavoro non dichiarato. Il contrasto al complesso problema del lavoro non dichiarato deve essere ulteriormente sviluppato e richiede un approccio globale. La piattaforma non dovrebbe precludere l'applicazione degli accordi bilaterali o multilaterali o delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

(13) La partecipazione alle attività della piattaforma fa salve le competenze e/o gli obblighi degli Stati membri in materia di contrasto al lavoro non dichiarato, comprese le responsabilità assunte a livello nazionale o internazionale, anche in base alle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) applicabili, ad esempio la convenzione n. 81 sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio.

(14) La cooperazione tra Stati membri a livello di Unione resta frammentaria, sia in termini di Stati membri coinvolti che di temi affrontati. Non esiste un meccanismo formale per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti degli Stati membri nell'affrontare in maniera globale le questioni relative al lavoro non dichiarato.

(15) Incoraggiare la cooperazione a livello di Unione tra gli Stati membri è necessario per aiutare gli Stati membri a contrastare il lavoro non dichiarato in modo più efficiente ed efficace. In tale contesto, la piattaforma dovrebbe mirare a facilitare e sostenere lo scambio di migliori prassi e di informazioni e a fornire un quadro di riferimento a livello di Unione per lo sviluppo di una comprensione, di competenze e di analisi comuni in materia di lavoro non dichiarato. Definizioni condivise e concetti comuni riguardanti il lavoro non dichiarato dovrebbero riflettere gli sviluppi sul mercato del lavoro. La piattaforma dovrebbe altresì incoraggiare la cooperazione tra le varie autorità preposte all'applicazione della legge degli Stati membri che partecipano a tali azioni transfrontaliere su base volontaria.

(16) La presente decisione è volta a incoraggiare la cooperazione a livello di Unione tra gli Stati membri. La situazione riguardante il lavoro non dichiarato varia considerevolmente tra gli Stati membri e le esigenze delle autorità competenti e degli altri soggetti coinvolti nei diversi Stati membri relativamente agli ambiti di cooperazione variano anch'esse di conseguenza. Gli Stati membri restano competenti a decidere il grado di partecipazione alle attività approvate dalla plenaria della piattaforma.

(17) È opportuno incoraggiare a livello di Unione una stretta ed efficace cooperazione tra gli Stati membri per sostenere e completare le loro attività nel contrasto al lavoro non dichiarato. Le azioni a livello nazionale dipendono dal particolare contesto nei singoli Stati membri e le attività intraprese nell'ambito della piattaforma non possono sostituire una valutazione a livello nazionale degli opportuni interventi da prevedere.

(18) Gli Stati membri e le loro autorità competenti rimangono responsabili per l'identificazione, l'analisi e la soluzione di problemi pratici relativi all'applicazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e protezione sociale sul lavoro, nonché per la scelta delle misure da adottare a livello nazionale per dare attuazione ai risultati delle attività della piattaforma.

(19) La piattaforma dovrebbe avvalersi di tutte le fonti d'informazione pertinenti, in particolare studi, accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e progetti multilaterali di cooperazione, e creare sinergie tra gli strumenti e le strutture esistenti a livello di Unione, al fine di massimizzare l'effetto dissuasivo o preventivo di tali misure. Le azioni della piattaforma potrebbero assumere la forma di un quadro per la formazione comune, di valutazioni tra pari, di creazione di strumenti quali ad esempio una banca delle conoscenze interattiva, tenendo conto degli studi di fattibilità disponibili, tra cui il lavoro svolto dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), nonché, pur riconoscendo l'importanza della protezione dei dati, di soluzioni volte alla condivisione dei dati. Campagne europee o strategie comuni potrebbero aumentare l'attenzione sul tema del lavoro non dichiarato, basandosi sulle politiche e strategie di sensibilizzazione al tema del lavoro non dichiarato che esistono già a vari livelli negli Stati membri. La piattaforma dovrebbe inoltre coinvolgere attori non statali quali fonti d'informazione importanti.

(20) La piattaforma dovrebbe contribuire a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, anche facilitando approcci innovativi per la cooperazione e l'applicazione della normativa a livello transfrontaliero, nonché valutando le esperienze degli Stati membri nell'ambito di tale cooperazione. Scambi tempestivi di informazioni sono essenziali per contrastare il lavoro non dichiarato.

(21) Qualora un membro della piattaforma ritenga vantaggioso fare riferimento a casi specifici, ai fini dello scambio di informazioni e migliori prassi nell'ambito della piattaforma, tali casi dovrebbero essere resi anonimi, se del caso. La piattaforma può risultare efficace soltanto in un contesto nel quale i soggetti che presentano casi di lavoro non dichiarato siano tutelati da qualunque trattamento sfavorevole. La piattaforma dovrebbe quindi essere un luogo di scambio delle migliori prassi al riguardo.

(22) Lo scambio di informazioni e di migliori prassi dovrebbe consentire alla piattaforma di fornire un utile contributo per eventuali azioni a livello di Unione nel contrasto al lavoro non dichiarato, anche da parte della Commissione. Nel contesto del semestre europeo, le attività della piattaforma potrebbero fornire un utile contributo laddove venissero prese in considerazione misure legate al lavoro non dichiarato.

(23) Diverse autorità nazionali preposte all'applicazione della legge si occupano del lavoro non dichiarato, tra cui gli ispettorati del lavoro, altre autorità responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli ispettorati di sicurezza sociale e le autorità tributarie. In alcuni casi, si potrebbero coinvolgere anche le autorità nel settore della migrazione, i servizi per l'impiego, le autorità doganali e le autorità responsabili dell'attuazione della politica comune dei trasporti, la polizia, le procure e le parti sociali.

(24) Al fine di contrastare il lavoro non dichiarato in modo globale e proficuo, è necessario attuare negli Stati membri una combinazione di politiche. Tale azione dovrebbe essere agevolata incoraggiando una cooperazione strutturata fra le autorità competenti e altri soggetti. La piattaforma dovrebbe includere tutte le autorità nazionali competenti, in particolare le autorità preposte all'applicazione della legge, che hanno il ruolo principale nel contrastare il lavoro non dichiarato e/o sono attive in tale ambito. La competenza a decidere quali autorità li rappresentano nelle varie attività della piattaforma resta in capo agli Stati membri. La cooperazione tra le autorità nazionali degli Stati membri dovrebbe rispettare il diritto applicabile a livello di Unione e a livello nazionale.

(25) Per raggiungere i suoi obiettivi è opportuno che la piattaforma sia sostenuta da un rappresentante ad alto livello in ciascuno Stato membro, che dovrebbe coordinarsi e mantenere i contatti con le autorità degli Stati membri e, se del caso, con altri soggetti, tra cui le parti sociali, che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro non dichiarato.

(26) La piattaforma dovrebbe coinvolgere le parti sociali a livello di Unione, a livello intersettoriale e nei settori che sono più duramente colpiti dal lavoro non dichiarato o svolgono un ruolo particolare nel contrasto a tale fenomeno, e dovrebbe cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l'OIL, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e le agenzie dell'Unione, in particolare Eurofound e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (EU-OSHA). La partecipazione di Eurofound e di EU-OSHA ai lavori della piattaforma in qualità di osservatori non dovrebbe estendere i loro attuali mandati.

(27) È opportuno che la piattaforma adotti il suo regolamento interno, i suoi programmi di lavoro e le sue relazioni periodiche.

(28) La piattaforma dovrebbe poter istituire gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche e dovrebbe poter ricorrere alla consulenza di professionisti aventi competenze specifiche.

(29) La piattaforma dovrebbe cooperare con i pertinenti comitati e gruppi di esperti a livello di Unione la cui attività è collegata con il lavoro non dichiarato.

(30) La piattaforma e le sue attività dovrebbero essere finanziate attraverso l'asse PROGRESS del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione dovrebbe provvedere affinché la piattaforma utilizzi in maniera trasparente ed efficiente le risorse finanziarie destinatele.

(31) Data l'importanza dell'apertura e dell'accesso ai documenti, in linea con i principi di cui all'articolo 15 TFUE, la piattaforma dovrebbe operare in modo trasparente e conformemente a tali principi.

(32) La Commissione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti amministrativi per istituire la piattaforma.

(33) La piattaforma dovrebbe rispettare pienamente i diritti fondamentali e i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(34) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e le pertinenti misure nazionali di attuazione si applicano al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro della presente decisione.

(35) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Istituzione della piattaforma

È istituita una piattaforma a livello di Unione per il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri volta a contrastare il lavoro non dichiarato («piattaforma»).

 

Ai fini della presente decisione, per «contrasto», in relazione al lavoro non dichiarato, si intendono le attività volte a prevenire, scoraggiare e combattere il lavoro non dichiarato nonché a promuovere l'emersione del lavoro non dichiarato.

 

     Art. 2. Composizione della piattaforma

1. La piattaforma è composta da:

a) un rappresentante ad alto livello nominato da ciascuno Stato membro a rappresentarlo;

b) un rappresentante della Commissione;

c) un massimo di quattro rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello di Unione, nominati da tali parti sociali in rappresentanza paritetica di entrambe le loro componenti.

 

2. Possono assistere alle riunioni della piattaforma in qualità di osservatori e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione conformemente al regolamento interno della piattaforma:

a) un massimo di 14 rappresentanti delle parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro non dichiarato, nominati da tali parti sociali in rappresentanza paritetica di entrambe le loro componenti;

b) un rappresentante di Eurofound;

c) un rappresentante di EU-OSHA;

d) un rappresentante dell'OIL;

e) un rappresentante di ciascun paese terzo aderente allo Spazio economico europeo.

 

Osservatori diversi da quelli di cui al primo comma possono essere invitati ad assistere alle riunioni della piattaforma e i loro contributi sono tenuti in debita considerazione conformemente al regolamento interno della piattaforma, in funzione dell'argomento discusso.

 

     Art. 3. Misure nazionali

La presente decisione fa salva la competenza degli Stati membri di decidere in ordine alle misure da adottare a livello nazionale per contrastare il lavoro non dichiarato.

 

     Art. 4. Obiettivi

La finalità precipua della piattaforma è quella di fornire un valore aggiunto a livello di Unione per contribuire ad affrontare il complesso problema del lavoro non dichiarato, nel pieno rispetto delle competenze e procedure nazionali.

 

La piattaforma contribuisce a una maggiore efficacia delle azioni dell'Unione e nazionali volte a migliorare le condizioni di lavoro, a promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale, anche migliorando l'applicazione della normativa in questi campi, alla riduzione del lavoro non dichiarato e alla creazione di posti di lavoro regolari, evitando così il deterioramento della qualità del lavoro nonché della salute e della sicurezza sul lavoro:

a) rafforzando la cooperazione tra le autorità competenti e gli altri soggetti degli Stati membri coinvolti al fine di contrastare in modo più efficiente ed efficace il lavoro non dichiarato nelle sue varie forme e il lavoro falsamente dichiarato che è ad esso associato, compreso il lavoro autonomo fittizio;

b) migliorando la capacità delle diverse autorità e dei diversi soggetti competenti degli Stati membri di contrastare il lavoro non dichiarato nei suoi aspetti transfrontalieri, contribuendo in questo modo a creare un contesto di pari condizioni per tutti;

c) sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alle questioni relative al lavoro non dichiarato e alla pressante necessità di un'azione appropriata nonché incoraggiando gli Stati membri a intensificare con urgenza i loro sforzi in materia di contrasto al lavoro non dichiarato.

 

CAPO II

MISSIONE E ATTIVITÀ

 

     Art. 5. Missione

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, a livello di Unione la piattaforma incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri mediante:

a) lo scambio di migliori prassi e di informazioni;

b) lo sviluppo di competenze e di analisi;

c) la promozione e la facilitazione di approcci innovativi a una cooperazione transfrontaliera efficace ed efficiente e la valutazione delle esperienze;

d) il contributo a una comprensione orizzontale delle questioni relative al lavoro non dichiarato.

 

     Art. 6. Attività

1. Nell'esecuzione della sua missione, la piattaforma svolge in particolare le seguenti attività:

a) migliorare la conoscenza del lavoro non dichiarato, anche in relazione alle cause e alle differenze regionali, mediante definizioni condivise e concetti comuni, strumenti di misurazione basati su dati concreti e la promozione dell'analisi comparativa e dei pertinenti strumenti metodologici per la raccolta di dati, avvalendosi dei lavori di altri soggetti, compresi il comitato per l'occupazione (EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS);

b) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche dei diversi sistemi e delle diverse prassi di contrasto al lavoro non dichiarato, inclusi i suoi aspetti transfrontalieri;

c) sviluppare l'analisi dell'efficacia delle diverse misure politiche nel contrastare il lavoro non dichiarato, comprese le misure preventive e le sanzioni;

d) creare strumenti per un'efficiente condivisione di informazioni ed esperienze, ad esempio una banca delle conoscenze delle diverse prassi e misure adottate, compresi gli accordi bilaterali o multilaterali applicati negli Stati membri per contrastare il lavoro non dichiarato;

e) sviluppare strumenti, quali orientamenti per l'applicazione, manuali di buone prassi e principi per le ispezioni condivisi volti a contrastare il lavoro non dichiarato, e valutare le esperienze con tali strumenti;

f) facilitare e sostenere diverse forme di cooperazione tra gli Stati membri aumentando la loro capacità di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro non dichiarato attraverso la promozione e la facilitazione di approcci innovativi, quali lo scambio di personale, l'uso di banche dati, in conformità della normativa nazionale applicabile sulla protezione dei dati, e attività comuni, nonché attraverso la valutazione delle esperienze di tale cooperazione intraprese dagli Stati membri partecipanti;

g) esaminare la fattibilità di un sistema di scambio rapido delle informazioni e migliorare la condivisione dei dati in conformità delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati, anche esplorando la possibilità di utilizzare il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI);

h) scambiare le esperienze delle autorità nazionali nell'applicazione del diritto dell'Unione pertinente per contrastare il lavoro non dichiarato;

i) sviluppare e, ove opportuno, migliorare la capacità di formazione per le autorità competenti e sviluppare un quadro per lo svolgimento di formazioni in comune;

j) organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi compiuti nel contrasto al lavoro non dichiarato negli Stati membri che scelgono di partecipare a tali valutazioni;

k) scambiare esperienze e mettere a punto migliori prassi in materia di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi al fine di accrescere l'efficacia di tale cooperazione nell'affrontare i problemi connessi al lavoro non dichiarato che riguardano tali paesi;

l) sensibilizzare in merito al problema del lavoro non dichiarato mediante attività comuni quali campagne europee e il coordinamento di strategie a livello regionale o di Unione, compresi gli approcci settoriali;

m) procedere a scambi di esperienze in merito alla consulenza fornita ai lavoratori interessati dal lavoro non dichiarato e alla loro informazione.

 

2. Nell'esecuzione delle attività di cui al paragrafo 1, la piattaforma si avvale di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresi studi e progetti di cooperazione multilaterale, tenendo conto dei pertinenti strumenti e delle pertinenti strutture dell'Unione nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi bilaterali in materia.

 

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA

 

     Art. 7. Rappresentanti ad alto livello

1. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante ad alto livello quale membro della piattaforma con diritto di voto.

 

Ciascuno Stato membro provvede a che il rappresentante ad alto livello sia dotato di un mandato adeguato per svolgere le attività della piattaforma. Ogni Stato membro nomina altresì un supplente che sostituisce il suo rappresentante ad alto livello ogni qual volta necessario e gode in tali casi del diritto di voto.

 

2. Nella nomina del rappresentante ad alto livello e del relativo supplente, ciascuno Stato membro dovrebbe prendere in considerazione tutte le autorità pubbliche competenti, in particolare le autorità preposte all'applicazione della legge e gli altri soggetti coinvolti, conformemente alle normative e/o prassi nazionali. Possono essere coinvolti anche le parti sociali o altri soggetti pertinenti, conformemente alle normative e/o prassi nazionali.

 

3. Ciascun rappresentante ad alto livello nominato ai sensi del presente articolo partecipa alle riunioni plenarie della piattaforma e, se del caso, ad altre attività e ad altri gruppi di lavoro della piattaforma.

 

Ciascun rappresentante ad alto livello comunica alla Commissione l'elenco e i dati di contatto delle autorità competenti e, ove applicabile, delle parti sociali e di altri soggetti pertinenti che hanno un ruolo nel contrasto al lavoro non dichiarato.

 

Ciascun rappresentante ad alto livello mantiene i contatti con tutte le autorità competenti e, ove applicabile, con le parti sociali e gli altri soggetti pertinenti, per quanto riguarda le attività della piattaforma, e coordina la loro partecipazione alle riunioni della piattaforma e/o il loro contributo alle attività della piattaforma o dei suoi gruppi di lavoro.

 

     Art. 8. Funzionamento

1. La piattaforma è presieduta dal rappresentante della Commissione. Il presidente è assistito da due copresidenti scelti tra i rappresentanti ad alto livello.

 

Il presidente e i due copresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

 

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori della piattaforma in collaborazione con un segretariato, che funge da segretariato della piattaforma, inclusi l'ufficio di presidenza e i gruppi di lavoro. Il segretariato è fornito dalla Commissione.

 

2. La piattaforma si riunisce almeno due volte l'anno.

 

3. Nell'esecuzione della sua missione, la piattaforma adotta decisioni in merito:

a) al suo regolamento interno;

b) a programmi di lavoro biennali che fissino, tra l'altro, le priorità e una descrizione concreta delle attività di cui all'articolo 6;

c) alle relazioni biennali della piattaforma;

d) all'istituzione di gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche indicate nei programmi di lavoro, incluse modalità pratiche per tali gruppi di lavoro, i quali devono essere sciolti una volta adempiuto il mandato.

 

La piattaforma adotta le decisioni di cui al presente paragrafo a maggioranza semplice. Il rappresentante della Commissione e i rappresentanti ad alto livello dispongono ciascuno di un voto.

 

4. L'ufficio di presidenza può invitare, se del caso, esperti con competenze specifiche nella tematica in discussione a partecipare di volta in volta alle delibere della piattaforma o dei gruppi di lavoro.

 

5. La piattaforma è assistita dal segretariato di cui al paragrafo 1. Il segretariato prepara le riunioni della piattaforma, i progetti dei programmi di lavoro della piattaforma e i progetti delle relazioni e dà seguito alle riunioni della piattaforma e alle relative conclusioni.

 

6. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sulle attività della piattaforma, anche in merito alle riunioni congiunte con gruppi di esperti e comitati. La Commissione trasmette i programmi di lavoro e le relazioni della piattaforma al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

 

     Art. 9. Cooperazione

1. La piattaforma collabora efficacemente, evitando la duplicazione dei lavori, con altri gruppi di esperti e comitati a livello di Unione la cui attività riguarda il lavoro non dichiarato, in particolare il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro, il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la rete dei servizi pubblici per l'impiego, l'EMCO, il CPS e il gruppo di lavoro sulla cooperazione amministrativa nel settore della tassazione diretta. La piattaforma, ove opportuno, invita i rappresentanti di tali gruppi e comitati ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori. Ai fini di una maggiore efficacia dei lavori e dei risultati, possono anche essere organizzate riunioni congiunte.

 

2. La piattaforma istituisce una cooperazione adeguata con Eurofound e EU-OSHA.

 

     Art. 10. Rimborsi spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, di vitto e alloggio sostenute da membri, supplenti, osservatori ed esperti invitati in relazione alle attività della piattaforma.

 

I membri, i supplenti, gli osservatori e gli esperti invitati non sono retribuiti per i servizi resi.

 

     Art. 11. Sostegno finanziario

Le risorse complessive da destinare all'attuazione della presente decisione sono stabilite nel quadro dell'EaSI. La Commissione gestisce in modo trasparente ed efficiente le risorse finanziarie dell'EaSI che sono destinate alla piattaforma.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 12. Riesame

Entro il 13 marzo 2020, la Commissione, previa consultazione della piattaforma, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione e sul valore aggiunto della presente decisione e propone, se del caso, le necessarie modifiche. La relazione esamina in particolare in quale misura la piattaforma abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, realizzato la sua missione di cui all'articolo 5, svolto le attività di cui all'articolo 6 e affrontato le priorità stabilite nei suoi programmi di lavoro. Se del caso, la Commissione presenta proposte sul funzionamento della piattaforma.

 

     Art. 13. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(1) GU C 458 del 19.12.2014, pag. 43.

 

(2) GU C 415 del 20.11.2014, pag. 37.

 

(3) Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 febbraio 2016.

 

(4) Decisione del Consiglio (UE) 2015/1848, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28).

 

(5) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

 

(6) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

 

(7) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).