Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 26/01/2016 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 20/2006 |
Art. 2. Flussi informativi e programmi di controllo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2006 |
Art. 3. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006 |
Art. 4. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 20/2006 |
Art. 5. Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 20/2006 |
Art. 6. Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 20/2006 |
Art. 7. Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 20/2006 |
Art. 8. Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca. Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 20/2006 |
Art. 9. Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006 |
Art. 10. Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 |
Art. 11. Classificazione. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 20/2006 |
Art. 12. Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 20/2006 |
Art. 13. Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2006 |
Art. 14. Acque superficiali destinate alla potabilizzazione. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 20/2006 |
Art. 15. Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 20/2006 |
Art. 16. Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 20/2006 |
Art. 17. Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2006 |
Art. 18. Norme finali. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 20/2006 |
Art. 19. Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006 |
Art. 20. Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 20/2006 |
Art. 21. Abrogazioni |
Art. 22. Entrata in vigore |
§ 5.4.254 - L.R. 26 gennaio 2016, n. 3.
Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015.
(B.U. 29 gennaio 2016, n. 2)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la
Visto il
Visto il regolamento emanato con
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;
Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della
2. Poiché le autorizzazioni allo scarico, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura, ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con
3. Data la semplificazione dell’assetto delle competenze in materia di autorizzazioni allo scarico, che vede come titolari delle funzioni unicamente comuni e Regione, non si rende più necessario mantenere il Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici regionali, provinciali, comunali e dell'AIT;
4. È necessario garantire l’entrata in vigore urgente della presente legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della
Approva la presente legge
Art. 1. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 2. Flussi informativi e programmi di controllo. Modifiche all’articolo 3 della
1. La rubrica dell’articolo 3 della
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 3. Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al regolamento emanato con
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della
4. Al comma 4 dell’articolo 4 della
5. Il comma 5 dell’articolo 4 della
“5. La comunicazione del gestore del servizio idrico integrato di cui all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo è trasmessa alla struttura regionale competente. ”.
6. Il comma 6 dell’articolo 4 della
“6. Per gli scarichi di cui al comma 2, non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con
Art. 4. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al regolamento emanato con
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. Per i territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio di cui all’articolo 2, comma 1, della
4. Al comma 3 dell’articolo 5 della
5. Il comma 5 dell’articolo 5 della
“5. Il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'articolo 13 bis, sono tenuti a fornire la propria collaborazione tecnica alla struttura regionale competente nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 2 bis. ”.
Art. 5. Scarico di acque di prima pioggia e di acque meteoriche dilavanti contaminate. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della
2. Al comma 4 dell’articolo 8 della
3. Al comma 6 dell’articolo 8 della
4. Al comma 7 dell’articolo 8 della
Art. 6. Autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della
3. Al comma 3 dell’articolo 10 della
4. Il comma 5 dell’articolo 10 della
“5. Nei casi di cui all’articolo 21, comma 6, per le sole sostanze identificate nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo e su proposta del soggetto gestore del servizio idrico integrato, il dirigente della struttura regionale competente può disporre limiti di emissione più restrittivi rispetto a quelli già stabiliti nelle autorizzazioni già rilasciate relativamente ai soli scarichi che determinano il superamento degli standard di qualità previsti nelle medesime tabelle. ”.
5. Il comma 5 bis dell’articolo 10 della
“5 bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 5, l’AIT provvede ad adeguare il regolamento di accettazione di cui all’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo. ”.
6. Al comma 7 dell’articolo 10 della
Art. 7. Disposizioni per il rilascio di acque di restituzione. Modifiche all’articolo 11 della
1. La rubrica dell’articolo 11 della
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della
3. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 11 della
Art. 8. Disposizioni per il rilascio delle acque di ricerca. Modifiche all’articolo 11 bis della
1. La rubrica dell’articolo 11 bis della
2. Al comma 2 dell’articolo 11 bis della
Art. 9. Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della
“a) le modalità di esercizio delle funzioni di cui al capo II; ”.
Art. 10. Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale. Modifiche all’articolo 13 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 13 bis della
2. Al comma 5 dell’articolo 13 bis della
3. Al comma 6 dell’articolo 13 bis della
4. Al comma 8 dell’articolo 13 bis della
Art. 11. Classificazione. Modifiche all’articolo 15 della
1. La rubrica dell’articolo 15 della
2. Al comma 3 dell’articolo 15 della
Art. 12. Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 5 dell’articolo 18 della
Art. 13. Acque dolci idonee alla vita dei pesci. Modifiche all’articolo 19 della
1. Il comma 2 dell’articolo 19 della
“2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il parere dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo. ”.
Art. 14. Acque superficiali destinate alla potabilizzazione. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 2 dell’articolo 20 della
Art. 15. Limiti di emissione nei corpi recettori. Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 6 dell’articolo 21 della
2. Alle lettere a) e b) comma 7 dell’articolo 21 della
3. Al comma 9 dell’articolo 21 della
Art. 16. Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati. Modifiche all’articolo 21 bis della
1. Al comma 5 dell’articolo 21 bis della
Art. 17. Sanzioni. Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della
“4 bis. A chiunque effettui il rilascio di acque di restituzione contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 11 bis, è comminata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 12.000,00. ”.
Art. 18. Norme finali. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 19. Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 3 dell’articolo 24 della
2. Al comma 4 dell’articolo 24 della
3. Al comma 5 dell’articolo 24 della
Art. 20. Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni. Inserimento dell’articolo 27 bis nella
1. Dopo l’articolo 27 della
“Art. 27 bis - Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni
1. Le attività e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 già sottoscritti alla medesima data. ”.
Art. 21. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) articolo 3 bis;
b) commi 4 e 6 dell’articolo 5;
c) commi 4 e 6 dell’articolo 10;
d) comma 2 dell’articolo 13;
e) comma 2 dell’articolo 22;
f) comma 5 dell’articolo 27.
Art. 22. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.