Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 11/12/2015 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. Il sistema regionale della protezione civile. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 67/2003 |
Art. 2. Il comune. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 67/2003 |
Art. 3. La provincia. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 67/2003 |
Art. 4. Comunità montane, circondari e altre forme associative. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 67/2003 |
Art. 5. I piani di protezione civile comunali e provinciali. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 67/2003 |
Art. 6. Interventi regionali per il superamento dell’emergenza. Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 67/2003 |
Art. 7. Criteri per la concessione dei contributi per i privati e le imprese. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 67/2003 |
Art. 8. Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile. Inserimento dell’articolo 32 bis nella l.r. 67/2003 |
Art. 9. Disposizioni relative alla città metropolitana. Inserimento dell’articolo 32 ter nella l.r. 67/2003 |
Art. 10. Regolamento di attuazione della l.r. 67/2003. Adeguamento del d.p.g.r. 24/R/2008 |
§ 5.4.252 - L.R. 11 dicembre 2015, n. 76. [1]
Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003.
(B.U. 18 dicembre 2015, n. 55)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, lettere c) ed e), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 ottobre 2015;
Considerato che:
1. Ai sensi dell’articolo 6 della
2. Ove l’evento sia dichiarato di rilevanza nazionale mediante la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
3. Nel caso di evento per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, le spese per la ricostruzione dei beni pubblici e privati devono essere stanziate dallo Stato, ma la Regione, ai sensi della
4. Per quanto riguarda, invece, gli interventi dichiarati di rilevanza regionale le spese per il ripristino dei beni pubblici e privati sono a carico della sola Regione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
5. Il mutato quadro economico-finanziario, sia statale, sia regionale, ha comportato, negli ultimi anni, una costante e considerevole diminuzione delle risorse disponibili a livello nazionale e territoriale impedendo, di fatto, l’attuazione degli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, specie relativamente ai beni dei privati e delle attività produttive;
6. A fronte di quanto evidenziato nel punto 5, è, tuttavia, notevolmente aumentata la frequenza e la rilevanza, in termini di danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi;
7. Tutti gli eventi occorsi negli ultimi anni, sia di rilevanza nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi danni ai beni immobili e mobili di privati ed alle attività produttive;
8. Non è più finanziariamente possibile per la Regione procedere al ristoro diretto tramite procedura contributiva con risorse regionali dei danni causati dagli eventi calamitosi a privati ed attività produttive;
9. Occorre pertanto procedere all’introduzione, in luogo dei contributi diretti ai privati ed alle attività produttive per il ristoro dei danni, di un contributo da corrispondere ai comuni in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinché venga da essi destinato all’aiuto alle famiglie danneggiate più bisognose;
10. L’ammontare del contributo ai comuni colpiti dall’evento calamitoso deve essere parametrato al numero di nuclei familiari colpiti nel territorio comunale ed all’indice di povertà relativa del medesimo comune come determinato dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell’Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile;
11. Occorre provvedere ad ulteriori modifiche della
12. Occorre, in particolare, adeguare le disposizioni riferite alle gestioni associate a quanto previsto dal
13. Occorre adeguare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della
14. Dato atto che il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali è stato integralmente accolto con la risoluzione del Consiglio regionale 1 dicembre 2015, n. 33, collegata alla presente legge;
Approva la presente legge
Art. 1. Il sistema regionale della protezione civile. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 5 dell’articolo 7 della
“ 5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della
2. Il comma 7 dell’articolo 7 della
“ 7. Il sistema può concorrere anche per eventi diversi dalla protezione civile su richiesta degli enti competenti e secondo modalità concordate con i medesimi. ”.
Art. 2. Il comune. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della
“ 4. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato per la funzione di protezione civile derivante dalla normativa statale per i comuni di cui all’articolo 55, comma 1, della
Art. 3. La provincia. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 4. Comunità montane, circondari e altre forme associative. Abrogazione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
Art. 5. I piani di protezione civile comunali e provinciali. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della
“ 2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, il piano di protezione civile è unico per l’ambito intercomunale. ”.
2. Al comma 4 dell’articolo 16 della
Art. 6. Interventi regionali per il superamento dell’emergenza. Modifiche dell’articolo 24 della
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della
“ 2. Gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, che possono essere elaborati anche per stralci, sono finalizzati a realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti ”.
2. Alla lettera b), del comma 3, dell’articolo 24 della
3. La lettera c), del comma 3, dell’articolo 24 della
Art. 7. Criteri per la concessione dei contributi per i privati e le imprese. Sostituzione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“ Art. 26 - Contributo ai comuni in caso di eventi di rilevanza regionale
1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), la Giunta regionale, con deliberazione, concede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un contributo ai comuni colpiti, individuati secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 15.
2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari del comune che hanno subìto un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell’evento, ed all’indice di povertà relativa del medesimo comune, come determinato dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell’Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile.
3. Con il medesimo atto sono attivate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, misure agevolative a favore delle attività produttive, ivi comprese quelle agricole, quali in particolare interventi di microcredito e concessione di garanzie per liquidità ed investimenti. ”.
Art. 8. Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile. Inserimento dell’articolo 32 bis nella
1. Dopo l’articolo 32 della
“ Art. 32 bis - Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile
1. I comuni che già esercitano in forma associata la funzione di protezione civile, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, in ambiti territoriali diversi da quelli previsti dall’allegato A della
2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, fino all’approvazione del piano unico per l’ambito intercomunale di cui all’articolo 16, comma 2, rimangono in vigore i piani di protezione civile comunali già approvati. ”.
Art. 9. Disposizioni relative alla città metropolitana. Inserimento dell’articolo 32 ter nella
1. Dopo l’articolo 32 bis della
“ Art. 32 ter - Disposizioni relative alla città metropolitana
1. A seguito dell’entrata in vigore della
Art. 10. Regolamento di attuazione della
1. La Giunta regionale provvede all’adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/r (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della
[1] Abrogata dall'art. 31 della