Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 09/02/2016 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Fondazione Parco nazionale della pace. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 38/2002 |
Art. 2. Norma finale. Sostituzione dell'articolo 9 bis della l.r. 38/2002 |
§ 3.5.152 - L.R. 9 febbraio 2016, n. 11.
Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. Modifiche alla l.r. 38/2002.
(B.U. 12 febbraio 2016, n. 5)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera r), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 7 della
2. Il Museo storico della resistenza di Sant’Anna di Stazzema è stato dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), del
3. Il Museo storico della resistenza, a seguito della dichiarazione di interesse culturale, è considerato bene culturale demaniale sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel sopracitato
4. Dalla natura di bene culturale demaniale deriva l'inconferibilità, da parte del Comune di Stazzema, del Museo storico della resistenza al patrimonio della costituenda fondazione che, pertanto, non risulta più il modello gestionale ottimale per il Parco nazionale della pace che ha nel Museo storico della resistenza il proprio centro testimoniale;
5. È stata dunque individuata una diversa forma di gestione per il Parco nazionale della pace, indicando in una istituzione, prevista dall’articolo 114, comma 2, del
Approva la presente legge:
Art. 1. Fondazione Parco nazionale della pace. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“ Art. 7 Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace.
1. La Regione individua in una istituzione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
2. La Regione Toscana partecipa con un proprio rappresentante nell'organo di amministrazione dell'istituzione di cui al comma 1.
3. L'istituzione di cui al comma 1, è costituita dal Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:
a) cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e dell’integrazione tra i popoli, perseguita attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
1) organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni, mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;
2) promozione e pubblicazione di studi e documentazione;
3) creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;
4) organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo e la collaborazione internazionale;
5) valorizzazione del Museo storico della resistenza.
b) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della
4. Il Comune di Stazzema, ai sensi della
Art. 2. Norma finale. Sostituzione dell'articolo 9 bis della
1. L'articolo 9 bis della
“ Art. 9 bis Contributo regionale
1. Fino alla costituzione dell’istituzione di cui all’articolo 7, comma 1, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene, con un contributo annuale, il Comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo il Comune stesso. Dalla data di costituzione dell'istituzione, il contributo annuale è destinato all'istituzione.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della