Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 28/01/2016 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/1999 |
Art. 2. Funzioni di programmazione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/1999 |
Art. 3. Rapporto annuale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 11/1999 |
Art. 4. Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica.” Modifiche all’articolo 5 della l.r. 11/1999 |
Art. 5. Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 42/2015 |
§ 3.5.151 - L.R. 28 gennaio 2016, n. 7.
Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e delle società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015.
(B.U. 5 febbraio 2016, n. 3)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 2, dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 19 novembre 2015 ai sensi dell’articolo 46 dello regolamento interno del Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
Considerato quanto segue:
1. Le modifiche all’articolo 1 della
2. Le modifiche agli articoli 2 e 3 della
3. Viene istituito il rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale così da mettere a disposizione dell’intera collettività regionale un’elaborazione scientifica sulla diffusione delle gravi forme di illegalità nella nostra Regione;
4. È introdotta una norma di coordinamento fra le attività del Centro di documentazione cultura della legalità democratica e dell’Osservatorio regionale della legalità istituito dalla recente
5. Il parere istituzionale della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo del presente preambolo;
Approva la presente legge
Art. 1. Finalità e oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r.11/1999 è sostituita dalla seguente:
“ b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca ”.
3. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della
4. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“ 3. Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l’IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio. ”.
Art. 2. Funzioni di programmazione. Modifiche all’articolo 2 della
1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2 della
2. Il comma 5 dell’articolo 2 della
“ 5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili. ”.
Art. 3. Rapporto annuale. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“ 1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente gli interventi diretti, quelli in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni, con particolare riferimento a:
a) tipologie delle iniziative ammesse al finanziamento;
b) categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
c) priorità e criteri di valutazione delle domande. ”.
Art. 4. Centro di documentazione “Cultura della Legalità Democratica.” Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“ 2. Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge. ”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“ 2 bis. Il Centro, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 1, comma 2 , lettera b), elabora un rapporto annuale di analisi e rilevazione sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione criminale; il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana. ”.
Art. 5. Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche all’articolo 1 della
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della