§ 3.3.110 - L.R. 25 gennaio 2016, n. 2.
Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:25/01/2016
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002
Art. 2.  Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002
Art. 3.  Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002
Art. 4.  Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 32/2002
Art. 5.  Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002
Art. 6.  Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002
Art. 7.  Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
Art. 8.  Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1 nella l.r. 32/2002
Art. 9.  Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
Art. 10.  Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002
Art. 11.  Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
Art. 12.  Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002
Art. 13.  Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
Art. 14.  Norma finale
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 3.3.110 - L.R. 25 gennaio 2016, n. 2.

Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002.

(B.U. 29 gennaio 2016, n. 2)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;

 

Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015;

 

Considerato quanto segue:

 

1. In attuazione della l.r. 22/2015 e, in particolare, dell’articolo 2, comma 1, lettera c), e dell’articolo 9, è necessario procedere ad un adeguamento della legislazione regionale in materia di orientamento e formazione professionale per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alla Città metropolitana di Firenze. Di conseguenza, sono puntualmente modificati i singoli articoli della l.r. 32/2002 al fine di attribuire alla Regione, in aggiunta alla funzione di programmazione di cui già era titolare, quella di attuazione e gestione degli interventi, che vengono ricondotti ad unità attraverso una deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite le linee generali degli interventi da realizzare;

 

2. Al fine di colmare un vuoto normativo della l.r. 32/2002 e conferire organicità alla materia, vengono disciplinati i tirocini estivi di orientamento;

 

3. Al fine di assicurare il concorso dei rappresentanti istituzionali e delle parti sociali alla definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo in tutte le materie che rientrano nell’ambito di applicazione della l.r. 32/2002, la concertazione è estesa alla materia dell’educazione; conseguentemente viene modificata la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per consentire la partecipazione ai rappresentanti delle conferenze zonali;

 

4. Il parere della Prima commissione è stato accolto acquisendo dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti;

 

5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo le parole: “ nonché il diritto ” sono aggiunte le seguenti: “ all'orientamento e ”.

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ 3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati. ”.

3. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002, la parola “ pubblica ” è sostituita dalla seguente: “ statale ”.

4. La lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“ i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà; ”.

5. Dopo la lettera i ter) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“ i ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter); ”.

 

     Art. 2. Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 32/2002

1. Il comma 1 dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ 1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;

b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;

d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;

e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;

f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32. ”.

2. Il comma 2 dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è abrogato.

3. Il comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ 3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione. ”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ 3 bis. La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia. ”.

 

     Art. 3. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.

2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: “ In applicazione della disciplina statale ” sono sostituite dalle seguenti “ Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) ”.

3. Al comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 le parole: “ la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi ” sono sostituite dalle seguenti: “ possono essere realizzati in via sperimentale percorsi formativi ”.

4. Il comma 8 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è abrogato.

5. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“ 8 bis. L'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico. ”.

 

     Art. 4. Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all’articolo 14 bis della l.r. 32/2002

1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 14 bis della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“ b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS); ”.

 

     Art. 5. Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002

1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “ Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione delle linee generali di cui all’articolo 13 bis, comma 3, garantisce: ”.

2. Il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 è abrogato.

 

     Art. 6. Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002

1. Al comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 32/2002 le parole: “ o delle province ” sono soppresse.

 

     Art. 7. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“ d bis) gli istituti tecnici superiori (ITS); ”.

 

     Art. 8. Tirocini estivi di orientamento. Inserimento dell’articolo 17 quinquies 1 nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ Art. 17 quinquies 1 - Tirocini estivi di orientamento

1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53). ”.

 

     Art. 9. Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “ determinazione delle politiche ” sono inserite le seguenti: “ dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “ proposta in tema di ” è inserita la seguente: “ educazione, ”.

 

     Art. 10. Comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “ politiche attive del lavoro, ” sono inserite le seguenti: “ dell’educazione, ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “ sistema regionale ” sono inserite le seguenti: “ dell’educazione, ”.

3. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “ degli enti locali, ” sono inserite le seguenti: “ delle conferenze zonali, di cui all’articolo 6 ter, ”.

 

     Art. 11. Funzioni e compiti della Regione. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“ 1 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale. ”.

 

     Art. 12. Funzioni e compiti delle Province. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002

1. I commi 1, 5 e 7 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 sono abrogati.

 

     Art. 13. Regolamento di esecuzione. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“ 5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:

a) per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

b) per l'apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015;

c) per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall'articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015. ”.

 

     Art. 14. Norma finale

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

 

     Art. 15. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.