Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum |
Data: | 18/12/2015 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. Indizione del referendum. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 62/2007 |
Art. 2. Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 62/2007 |
Art. 3. Periodi di sospensione. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 62/2007 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 1.3.32 - L.R. 18 dicembre 2015, n. 78.
Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007.
(B.U. 23 dicembre 2015, n. 56)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 75, l’articolo 117, quarto comma, e l’articolo 123 della Costituzione;
Visto l’articolo 75 dello Statuto;
Vista le
Considerato quanto segue:
1. La vigente
2. La previsione di un unico periodo temporale per lo svolgimento del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un vincolo che può aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento dello stesso;
3. Appare quindi necessario modificare la l.r.62/2007 stabilendo che i centottanta giorni attualmente previsti costituiscano, non più il termine minimo che deve intercorrere tra il decreto d’indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo, bensì il termine massimo entro il quale la consultazione deve necessariamente aver luogo;
4. Appare altresì necessario introdurre un ulteriore arco temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere le consultazioni referendarie e di abbreviare a quindici giorni il termine a disposizione del Presidente della Giunta regionale per indire i referendum;
5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento dell’entrata in vigore della stessa, è necessario, pertanto, disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Indizione del referendum. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 2. Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all’articolo 34 della
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della
2. Al comma 2 dell’articolo 34 della
3. Il comma 3 dell’articolo 34 della
3. “Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all’interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo. ”.
Art. 3. Periodi di sospensione. Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.