§ 1.3.32 - L.R. 18 dicembre 2015, n. 78.
Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:18/12/2015
Numero:78


Sommario
Art. 1.  Indizione del referendum. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 62/2007
Art. 2.  Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 62/2007
Art. 3.  Periodi di sospensione. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 62/2007
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.3.32 - L.R. 18 dicembre 2015, n. 78.

Accelerazione delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali. Modifiche alla l.r. 62/2007.

(B.U. 23 dicembre 2015, n. 56)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 75, l’articolo 117, quarto comma, e l’articolo 123 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 75 dello Statuto;

 

Vista le legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La vigente l.r. 62/2007 prevede che tra il decreto di indizione, da parte del Presidente della Giunta regionale, e la data di svolgimento del referendum abrogativo devono intercorrere non meno di centottanta giorni; questo termine appare particolarmente ampio, in grado di contribuire a determinare eccessivi ritardi nello svolgimento della consultazione referendaria rispetto al momento in cui è stata esercitata la relativa iniziativa;

 

2. La previsione di un unico periodo temporale per lo svolgimento del referendum, stabilito tra il 16 aprile e il 30 giugno, risulta un vincolo che può aggravare ulteriormente il ritardo nello svolgimento dello stesso;

 

3. Appare quindi necessario modificare la l.r.62/2007 stabilendo che i centottanta giorni attualmente previsti costituiscano, non più il termine minimo che deve intercorrere tra il decreto d’indizione e lo svolgimento del referendum abrogativo, bensì il termine massimo entro il quale la consultazione deve necessariamente aver luogo;

 

4. Appare altresì necessario introdurre un ulteriore arco temporale, dal 10 ottobre al 10 dicembre, entro cui si possono tenere le consultazioni referendarie e di abbreviare a quindici giorni il termine a disposizione del Presidente della Giunta regionale per indire i referendum;

 

5. Le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano alle fasi non concluse dei procedimenti referendari in corso al momento dell’entrata in vigore della stessa, è necessario, pertanto, disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

 

Art. 1. Indizione del referendum. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: “ entro trenta giorni ” sono sostituite dalla seguenti: “ entro quindici giorni ”.

     Art. 2. Indizione del referendum abrogativo. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 le parole: “ entro trenta giorni ” sono sostituite dalle seguenti: “ entro quindici giorni ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 62/2002 le parole: “ non meno di centottanta giorni ” sono sostituite dalle seguenti: “ non meno di centoventi e non più di centottanta giorni ”.

3. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 62/2007 è sostituito dal seguente:

3. “Il referendum abrogativo si svolge in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il 1° marzo e il 30 giugno ovvero tra il 10 ottobre e il 10 dicembre; se il termine massimo di cui al comma 2 cade in un periodo non compreso all’interno dei due periodi temporali, il referendum è indetto in una data ricompresa nel periodo temporale successivo. ”.

 

     Art. 3. Periodi di sospensione. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 62/2007 le parole: “ nel periodo ” sono sostituite dalle seguenti: “ nei periodi ”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.