Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 14/12/2015 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale |
Art. 2. Residui attivi e passivi risultanti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno, n.118 |
Art. 3. Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente |
Art. 4. Stato di previsione delle entrate |
Art. 5. Stato di previsione delle spese |
Art. 6. Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario Regionale |
Art. 7. Misure in favore dell’alta formazione musicale |
Art. 8. Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 |
Art. 9. Restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari dei fondi trasferiti ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 |
Art. 10. Attività propedeutiche alla redazione del Piano faunistico-venatorio regionale quinquennale |
Art. 11. Attuazione degli interventi in materia faunistico-venatoria previsti dalla l.r. 27/1998 |
Art. 12. Interventi per il trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all’articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18 |
Art. 13. Autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. |
Art. 14. Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 |
Art. 15. Programma residenze teatrali pugliesi |
Art. 16. Attività di chiusura del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013 |
Art. 17. Entrate e spese afferenti l’attività dell’Ufficiale rogante |
Art. 18. Disposizioni in materia di cassa economale e modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e alla legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 |
Art. 19. Disposizioni per il sostegno alle attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali |
§ VI.3.177 - L.R. 14 dicembre 2015, n. 35.
Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia
(B.U. 15 dicembre 2015, n. 159 Suppl.)
CAPO I
Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2015
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 approvato con
Art. 2. Residui attivi e passivi risultanti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno, n.118
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 approvato con
2. Con la
Art. 3. Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente
1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2014, già iscritto in via presuntiva per euro 5.120.668.595,69 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 approvato con
Art. 4. Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 1 alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 916.722.000,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 4.065.092.409,55 quanto alla previsione di cassa.
Art. 5. Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 1 alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di euro 916.722.000,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 4.065.092.409,55 quanto alla previsione di cassa.
CAPO II
Disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 6. Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario Regionale
1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2015 al Servizio sanitario regionale per l’acquisto dei farmaci innovativi, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per minori trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 05.08.01, il capitolo 771015 denominato “Risorse aggiuntive correnti per l’anno 2015 a favore del SSR”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 60 milioni.
Art. 7. Misure in favore dell’alta formazione musicale
1. Nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione e al fine di favorire il diritto allo studio, limitare il fenomeno della migrazione passiva, salvaguardare l’offerta di alta formazione musicale sul territorio, è assegnato per l’anno 2015 un contributo straordinario di euro 1 milione da destinare, in accordo con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e con la Provincia di Taranto, al cofinanziamento delle spese relative al personale docente di ruolo dell’Istituto superiore di studi musicali “G. Paisiello” di Taranto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B. 04.04.02, il capitolo 911045, denominato “Contributo straordinario in favore dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto per il cofinanziamento delle spese relative al personale docente di ruolo” ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa.
3. L’utilizzo del contributo regionale da parte dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia dell’intervento, al termine di ciascun anno accademico di riferimento.
Art. 8. Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all’articolo 32 della
1. All’articolo 32 della
“2 bis. Gli studenti che intendono avvalersi della contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l’Università e presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici aventi sede legale nella Regione Puglia, secondo le modalità organizzative previste dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 settembre 2011 (Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le università e presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici), sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario una sola volta per ciascun anno accademico”.
Art. 9. Restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari dei fondi trasferiti ai sensi dell’articolo 54 della
1. Per dare piena attuazione alle finalità e ai principi previsti dall’articolo 1 della
2. Gli introiti confluiti sul capitolo di entrata di cui al comma 1 sono destinati per il 10 per cento alle spese necessarie per la redazione del piano faunistico-venatorio e per il 90 per cento all’attuazione degli interventi previsti dalla
Art. 10. Attività propedeutiche alla redazione del Piano faunistico-venatorio regionale quinquennale
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 10 e 14 della
2. Per sostenere le spese necessarie all’espletamento della valutazione ambientale strategica, nel rispetto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della normativa nazionale di recepimento e, in particolare, dell’articolo 4, comma 4, lettera a) del
Art. 11. Attuazione degli interventi in materia faunistico-venatoria previsti dalla
1. Al fine di dare piena attuazione alle finalità sancite dall’articolo 1 della
Art. 12. Interventi per il trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all’articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18
1. Per evitare l’interruzione del pubblico servizio e garantire la regolare prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale per l’anno in corso, tenuto conto delle disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario), sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 03.05.02, i seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo 552100, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 9
b) capitolo 552110, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 8
c) capitolo 552115, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto automobilistico regionale - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 1.520.141,56;
d) capitolo 552120, denominato “Esercizio dei servizi marittimi ed aerei - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 215.213,98;
e) capitolo 552125, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale - Trasferimenti correnti alle Province e alla Città Metropolitana - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 3.186.400,53;
f) capitolo 552130, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale - Trasferimenti correnti ai Comuni - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 4.352.208,45.
1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono erogate, in favore degli enti locali, proporzionalmente ai trasferimenti per l’esercizio dei servizi minimi e, in favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, proporzionalmente ai corrispettivi per l’esercizio dei servizi svolti nel 2015. Sono fatti salvi gli eventuali recuperi, conseguenti alle decurtazioni operate dallo Stato, da definire in coerenza con le previsioni dell’articolo 16-bis del
2. Per garantire l’integrale copertura dei corrispettivi contrattualmente previsti per i servizi ferroviari regionali, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 03.05.02, i seguenti capitoli di spesa:
a) capitolo 552135, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 9
b) capitolo 552140, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 8
3. L’articolo 4 della
“Art. 4
(Ripartizione delle risorse)
1. La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un Fondo regionale trasporti (F.R.T.), destinato all’esercizio e agli investimenti nel settore del T.P.R.L., alimentato dalle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito con l’articolo 16-bis del
2. Il Fondo regionale trasporti è così articolato:
a) interventi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 5 della presente legge;
b) interventi per l’esercizio dei servizi ferroviari, articoli 8 e 9 del
c) interventi per l’esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all’articolo 10 del
d) interventi per gli investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie;
e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.
3. La Giunta regionale, a decorrere dal 2016, provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell’Assessore alle infrastrutture e mobilità e di concerto con l’Assessore al bilancio, tenendo conto delle previsioni dell’articolo 16-bis del
4. Le risorse in favore degli enti locali regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare, successivamente, all’approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione e incrementate delle proprie“.
Art. 13. Autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
1. In attuazione di quanto disposto dalla
a) capitolo 814015, denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale”, con dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 2 mila;
b) capitolo 814016, denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per l’acquisto di libri, periodici, riviste, raccolte di giurisprudenza e legislative, ovvero per l’accesso e la consultazione di banche dati”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 3 mila;
c) capitolo 814017, denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per pubblicazioni del RPC e TR e rilegatura”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 5 mila.
Art. 14. Modifiche all’articolo 40 della
1. All’articolo 40 della
“2 bis. Previa contrattazione decentrata, una quota delle risorse destinate al Comitato è assegnata al fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, per l’incentivazione del personale regionale incaricato di prestazioni di supporto tecnico e organizzativo del Comitato medesimo”.
Art. 15. Programma residenze teatrali pugliesi
1. Per dare piena attuazione all’accordo di programma quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2015, n. 993 e sottoscritto in data 23 giugno 2015, e consentire la realizzazione del programma di attività della rete delle residenze teatrali pugliesi “Teatri abitati”, annualità 2015, così come rimodulato di intesa con gli aderenti nell’ambito della Commissione cultura della Conferenza Stato-regioni, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B. 04.03.01, il capitolo 811019, denominato “Quota di cofinanziamento Regione - Accordo di programma quadro - Teatri abitati - annualità 2015”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e in cassa, di euro 60 mila.
Art. 16. Attività di chiusura del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013
1. Per consentire il completamento delle operazione legate all’attuazione del programma Operativo FEP 2007 - 2013,
a) capitolo 115006, denominato “Attività di chiusura e certificazione relative al Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013 - collaborazioni, studi e consulenze” - codice di classificazione: U.16-3-1-3-2-10, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila;
b) capitolo 115007, denominato “Attività di chiusura e certificazione relative al Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013 - retribuzioni in denaro” - con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 17. Entrate e spese afferenti l’attività dell’Ufficiale rogante
1. Con riferimento ai contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e alle scritture private autenticate relativi ad affidamenti di appalti pubblici, per consentire la registrazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis del
2. E’ altresì istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’U.P.B. 01.01.21, il capitolo di entrata 1018050, denominato “Rogazione Contratti - oneri fiscali, collegato al capitolo di spesa 3416”, per effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia, inerenti gli oneri di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria dei capitoli di cui ai commi 1 e 2, per l’esercizio 2015 è stabilita, in termini di competenza e cassa, in euro 15 mila. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.
Art. 18. Disposizioni in materia di cassa economale e modifiche all’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13 (Fondo cassa per il Cassiere centrale)
1. All’inizio di ogni trimestre, con deliberazione di Giunta regionale che ne determina anche l’importo, è assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi dell’articolo 4, lettere a) e b) e relative alle forniture di beni e servizi di cui all’articolo 2.
2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente competente, per le spese ordinate ai sensi della lettera b), comma 4, dell’articolo 4, sino al limite massimo di euro 5 mila.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, previa dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d’ufficio e nell’esclusivo interesse dell’amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le spese per acquisti o pagamenti una tantum di qualsiasi natura o che comunque si esauriscano nel corso del singolo esercizio finanziario. Sono incluse le spese per acquisti di beni effettuati tramite centrali di acquisto, quando il periodo di esecuzione sia limitato al singolo esercizio finanziario. Sono altresì corrisposti dal Cassiere centrale i rimborsi di missione.
4. L’acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo di euro 516,46 è effettuato con provvedimento dell’Assessore previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanze rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore alla cultura e dall’Assessore al provveditorato economato.
5. I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell’anticipazione e sottoposti all’esame di approvazione della Giunta regionale.
6. L’approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere centrale.
7. Il provvisorio discarico delle somme anticipate diviene definitivo a esecutività del provvedimento di cui sopra”.
2. L’articolo 7 della
Art. 19. Disposizioni per il sostegno alle attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali
1. Per assicurare la continuità delle attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali (ICO) è assegnato al Teatro pubblico pugliese (TPP) un contributo straordinario di euro 350 mila. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 4.1.1, il capitolo di spesa n. 813096, denominato “Contributo straordinario con destinazione vincolata al TPP in favore delle ICO riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e comunque a favore delle attività concertistico orchestrali, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila.
2. Il Teatro pubblico pugliese utilizza le somme di cui al comma 1 per la distribuzione di concerti concertistico-sinfonici in tutto il territorio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Comma inserito dall'art. 16 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della