§ VI.3.177 - L.R. 14 dicembre 2015, n. 35.
Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:14/12/2015
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
Art. 2.  Residui attivi e passivi risultanti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno, n.118
Art. 3.  Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente
Art. 4.  Stato di previsione delle entrate
Art. 5.  Stato di previsione delle spese
Art. 6.  Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario Regionale
Art. 7.  Misure in favore dell’alta formazione musicale
Art. 8.  Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18
Art. 9.  Restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari dei fondi trasferiti ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27
Art. 10.  Attività propedeutiche alla redazione del Piano faunistico-venatorio regionale quinquennale
Art. 11.  Attuazione degli interventi in materia faunistico-venatoria previsti dalla l.r. 27/1998
Art. 12.  Interventi per il trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all’articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18
Art. 13.  Autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Art. 14.  Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7
Art. 15.  Programma residenze teatrali pugliesi
Art. 16.  Attività di chiusura del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013
Art. 17.  Entrate e spese afferenti l’attività dell’Ufficiale rogante
Art. 18.  Disposizioni in materia di cassa economale e modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e alla legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1
Art. 19.  Disposizioni per il sostegno alle attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali


§ VI.3.177 - L.R. 14 dicembre 2015, n. 35.

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia

(B.U. 15 dicembre 2015, n. 159 Suppl.)

 

CAPO I

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2015

 

Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2014 approvato con legge regionale 5 agosto 2015, n. 26 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2014).

 

     Art. 2. Residui attivi e passivi risultanti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno, n.118

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 approvato con l.r. 53/2014, sono ulteriormente rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1586, successivamente integrata con deliberazione 8 ottobre 2015, n. 1739, e modificata con deliberazione 23 novembre 2015, n. 2051, adottata in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni). A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di cui innanzi, emerge per l’esercizio 2015 un disavanzo tecnico pari ad euro 122.322.080,48 da coprirsi secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2051/2015 si è provveduto ad accantonare al fondo anticipazioni di liquidità, da utilizzarsi secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 9, del d.l 179/2015, l’importo delle anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), acquisite negli esercizi 2013 e 2014, al netto delle quote già rimborsate e a rideterminare, conseguentemente, il risultato di amministrazione disponibile. L’ammontare dei residui attivi e passivi rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario sono rappresentati nell’allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 3. Risultato di amministrazione dell’esercizio precedente

1. Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2014, già iscritto in via presuntiva per euro 5.120.668.595,69 nella parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 approvato con l.r. 53/2014, è rideterminato in euro 4.845.880.307,54 a seguito della approvazione del rendiconto 2014 approvato conl.r. 26/2015. A seguito della approvazione della deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 2015, n. 1586 di riaccertamento straordinario dei residui e successive modificazioni e integrazioni, il risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 è rideterminato, alla data del 1° gennaio 2015, in euro 2.629.139.278,24, le quote vincolate del risultato di amministrazione in euro 2.147.019.584,00 e le quote accantonate in euro 988.456.807,25 conseguendone un risultato di amministrazione disponibile negativo per euro 506.337.113,01.

 

     Art. 4. Stato di previsione delle entrate

1. Nello stato di previsione delle entrate per l’esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 1 alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 916.722.000,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 4.065.092.409,55 quanto alla previsione di cassa.

 

     Art. 5. Stato di previsione delle spese

1. Nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 2015 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella 1 alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, l’ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di euro 916.722.000,40, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 4.065.092.409,55 quanto alla previsione di cassa.

 

CAPO II

Disposizioni varie di carattere finanziario

 

     Art. 6. Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario Regionale

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2015 al Servizio sanitario regionale per l’acquisto dei farmaci innovativi, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per minori trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 05.08.01, il capitolo 771015 denominato “Risorse aggiuntive correnti per l’anno 2015 a favore del SSR”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 60 milioni.

 

     Art. 7. Misure in favore dell’alta formazione musicale

1. Nelle more del perfezionamento del processo di statalizzazione e al fine di favorire il diritto allo studio, limitare il fenomeno della migrazione passiva, salvaguardare l’offerta di alta formazione musicale sul territorio, è assegnato per l’anno 2015 un contributo straordinario di euro 1 milione da destinare, in accordo con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e con la Provincia di Taranto, al cofinanziamento delle spese relative al personale docente di ruolo dell’Istituto superiore di studi musicali “G. Paisiello” di Taranto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B. 04.04.02, il capitolo 911045, denominato “Contributo straordinario in favore dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto per il cofinanziamento delle spese relative al personale docente di ruolo” ed è assegnata la relativa dotazione finanziaria di parte corrente, in termini di competenza e cassa.

3. L’utilizzo del contributo regionale da parte dell’I.S.S.M. “G. Paisiello” di Taranto è oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l’efficacia dell’intervento, al termine di ciascun anno accademico di riferimento.

 

     Art. 8. Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e modifiche all’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18

1. All’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Gli studenti che intendono avvalersi della contemporanea iscrizione a corsi di studio presso l’Università e presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici aventi sede legale nella Regione Puglia, secondo le modalità organizzative previste dal decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 settembre 2011 (Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le università e presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici), sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario una sola volta per ciascun anno accademico”.

 

     Art. 9. Restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari dei fondi trasferiti ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27

1. Per dare piena attuazione alle finalità e ai principi previsti dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria) attraverso opportuni studi e interventi per la tutela della fauna selvatica, le restituzioni effettuate dalle Province/Città Metropolitana di Bari all’esito delle rendicontazioni per l’utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione ai sensi dell’articolo 54 della l.r. 27/1998, sono imputate, nell’ambito della U.P.B. 03.04.01, al capitolo di entrata 3065095, denominato “Restituzioni fondi trasferiti alle Province/Città metropolitana ex art. 54 legge regionale 27/1998, collegato ai capitoli di spesa 841035 e 841030”, codice classificazione del E.3.05.02.03.002, con uno stanziamento per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila, collegato ai capitoli di spesa di cui agli articoli 10 e 11 al fine di essere utilizzati per gli interventi mirati all’attuazione della legge stessa.

2. Gli introiti confluiti sul capitolo di entrata di cui al comma 1 sono destinati per il 10 per cento alle spese necessarie per la redazione del piano faunistico-venatorio e per il 90 per cento all’attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 27/1998.

 

     Art. 10. Attività propedeutiche alla redazione del Piano faunistico-venatorio regionale quinquennale

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 10 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la Regione si dota del Piano faunistico venatorio regionale quinquennale, nonché del relativo regolamento d’attuazione.

2. Per sostenere le spese necessarie all’espletamento della valutazione ambientale strategica, nel rispetto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della normativa nazionale di recepimento e, in particolare, dell’articolo 4, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’U.P.B. 01.02.01, il capitolo 841035, denominato “Interventi in attuazione delle finalità previste dalla legge regionale n. 27/1998 e della pianificazione faunistico-venatoria - prestazioni professionali e specialistiche”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 35 mila, codice di classificazione: U.16-2-1-3-2-10, collegato al capitolo di entrata 3065095 nella misura del 10 per cento e, comunque, entro la misura delle entrate accertate.

 

     Art. 11. Attuazione degli interventi in materia faunistico-venatoria previsti dalla l.r. 27/1998

1. Al fine di dare piena attuazione alle finalità sancite dall’articolo 1 della l.r. 27/1998 e condurre gli interventi mirati al conseguimento dei risultati previsti dalle norme di settore regionali, nazionali e comunitarie, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito dell’U.P.B. 01.02.01, il capitolo di spesa 841030, denominato “Interventi in attuazione delle finalità previste dalla l.r. 27/1998 e della pianificazione faunistico-venatoria svolti in regime di convenzione con l’università”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 315 mila, codice di classificazione: U.16-2-1-4-1-2, collegato al capitolo di entrata 3065095 nella misura del 90 per cento e comunque entro la misura delle entrate accertate.

 

     Art. 12. Interventi per il trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all’articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 2002, n.18

1. Per evitare l’interruzione del pubblico servizio e garantire la regolare prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale per l’anno in corso, tenuto conto delle disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario), sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 03.05.02, i seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 552100, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 9 d.lgs. 422/97) - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 2.107.255,46;

b) capitolo 552110, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 8 d.lgs. 422/97) - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 7.810.539,69;

c) capitolo 552115, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto automobilistico regionale - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 1.520.141,56;

d) capitolo 552120, denominato “Esercizio dei servizi marittimi ed aerei - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 215.213,98;

e) capitolo 552125, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale - Trasferimenti correnti alle Province e alla Città Metropolitana - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 3.186.400,53;

f) capitolo 552130, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale - Trasferimenti correnti ai Comuni - Compensazione minore trasferimento ex DPCM 11 marzo 2013”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 4.352.208,45.

1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono erogate, in favore degli enti locali, proporzionalmente ai trasferimenti per l’esercizio dei servizi minimi e, in favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, proporzionalmente ai corrispettivi per l’esercizio dei servizi svolti nel 2015. Sono fatti salvi gli eventuali recuperi, conseguenti alle decurtazioni operate dallo Stato, da definire in coerenza con le previsioni dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) come integrato e modificato dal comma 301 dall’articolo 1della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013) [1].

2. Per garantire l’integrale copertura dei corrispettivi contrattualmente previsti per i servizi ferroviari regionali, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 03.05.02, i seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 552135, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 9 d.lgs. 422/97) - Risorse proprie”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 429.532,08;

b) capitolo 552140, denominato “Fondo Regionale Trasporti - Esercizio dei servizi ferroviari (art. 8 d.lgs. 422/97) - Risorse proprie” con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 9.171.980,19.

3. L’articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Ripartizione delle risorse)

1. La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un Fondo regionale trasporti (F.R.T.), destinato all’esercizio e agli investimenti nel settore del T.P.R.L., alimentato dalle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, istituito con l’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall’articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e da risorse proprie.

2. Il Fondo regionale trasporti è così articolato:

a) interventi per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 5 della presente legge;

b) interventi per l’esercizio dei servizi ferroviari, articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione e con risorse proprie;

c) interventi per l’esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all’articolo 10 del d.lgs. 422/1997;

d) interventi per gli investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie;

e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.

3. La Giunta regionale, a decorrere dal 2016, provvede annualmente a definire le modalità di ripartizione del Fondo regionale trasporti con propria deliberazione, dopo avere acquisito il parere della commissione consiliare competente, su proposta dell’Assessore alle infrastrutture e mobilità e di concerto con l’Assessore al bilancio, tenendo conto delle previsioni dell’articolo 16-bis del d.l. 95/2012, come inserito in sede di conversione dalla l. 135/2012, e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 301, della l. 228/2012 e del DPCM 11 marzo 2013.

4. Le risorse in favore degli enti locali regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare, successivamente, all’approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione e incrementate delle proprie“.

 

     Art. 13. Autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), per garantire autonomia gestionale e indipendenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 00.06.01, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 814015, denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale”, con dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 2 mila;

b) capitolo 814016, denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per l’acquisto di libri, periodici, riviste, raccolte di giurisprudenza e legislative, ovvero per l’accesso e la consultazione di banche dati”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 3 mila;

c) capitolo 814017, denominato “Spese per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Spese per pubblicazioni del RPC e TR e rilegatura”, con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2015 di euro 5 mila.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 [2]

1. All’articolo 40 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), dopo il comma 2 è inserito il seguente :

“2 bis. Previa contrattazione decentrata, una quota delle risorse destinate al Comitato è assegnata al fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente, per l’incentivazione del personale regionale incaricato di prestazioni di supporto tecnico e organizzativo del Comitato medesimo”.

 

     Art. 15. Programma residenze teatrali pugliesi

1. Per dare piena attuazione all’accordo di programma quadro approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2015, n. 993 e sottoscritto in data 23 giugno 2015, e consentire la realizzazione del programma di attività della rete delle residenze teatrali pugliesi “Teatri abitati”, annualità 2015, così come rimodulato di intesa con gli aderenti nell’ambito della Commissione cultura della Conferenza Stato-regioni, è istituito nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2015, nell’ambito della U.P.B. 04.03.01, il capitolo 811019, denominato “Quota di cofinanziamento Regione - Accordo di programma quadro - Teatri abitati - annualità 2015”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e in cassa, di euro 60 mila.

 

     Art. 16. Attività di chiusura del Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013

1. Per consentire il completamento delle operazione legate all’attuazione del programma Operativo FEP 2007 - 2013, regolamento CE 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e, in particolare, giungere alla liquidazione degli impegni di bilancio pendenti, secondo le indicazioni contenute nella decisione della Commissione del 6 ottobre 2015, di modifica della decisione C(2013)4879 relativa all’approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del fondo europeo per la pesca (2007/2013), mediante il pagamento del saldo finale di tutte le operazioni in essere, sono istituiti nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito U.P.B. 01.02.02., i seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 115006, denominato “Attività di chiusura e certificazione relative al Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013 - collaborazioni, studi e consulenze” - codice di classificazione: U.16-3-1-3-2-10, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila;

b) capitolo 115007, denominato “Attività di chiusura e certificazione relative al Programma Operativo Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013 - retribuzioni in denaro” - con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.

 

     Art. 17. Entrate e spese afferenti l’attività dell’Ufficiale rogante

1. Con riferimento ai contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e alle scritture private autenticate relativi ad affidamenti di appalti pubblici, per consentire la registrazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della l. 23 dicembre 1996, n. 662) e di assolvere agli obblighi fiscali attinenti l’imposta di registro e di bollo secondo le modalità definite dai decreti di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’U.P.B. 08.03.01, il capitolo di spesa 3416, denominato “Rogazione Contratti. Spese per l’assolvimento degli oneri fiscali da parte dell’Ufficiale Rogante, collegato al capitolo di entrata 1018050”.

2. E’ altresì istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito dell’U.P.B. 01.01.21, il capitolo di entrata 1018050, denominato “Rogazione Contratti - oneri fiscali, collegato al capitolo di spesa 3416”, per effetto delle obbligazioni del terzo verso la Regione Puglia, inerenti gli oneri di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria dei capitoli di cui ai commi 1 e 2, per l’esercizio 2015 è stabilita, in termini di competenza e cassa, in euro 15 mila. Per gli esercizi successivi la dotazione finanziaria è stabilita con le leggi di bilancio annuali e pluriennali.

 

     Art. 18. Disposizioni in materia di cassa economale e modifiche all’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e alla legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1

1. L’articolo 13 della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del settore provveditorato - economato - contratti e appalti) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 13 (Fondo cassa per il Cassiere centrale)

1. All’inizio di ogni trimestre, con deliberazione di Giunta regionale che ne determina anche l’importo, è assegnato, mediante mandati emessi su appositi capitoli di bilancio, un fondo di anticipazione direttamente al Cassiere centrale per provvedere al pagamento delle spese ordinate ai sensi dell’articolo 4, lettere a) e b) e relative alle forniture di beni e servizi di cui all’articolo 2.

2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente competente, per le spese ordinate ai sensi della lettera b), comma 4, dell’articolo 4, sino al limite massimo di euro 5 mila.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2, previa dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di regolarità della spesa, della prestazione o fornitura, di funzionamento o fruizione del servizio per motivi d’ufficio e nell’esclusivo interesse dell’amministrazione regionale, sono pagate dal Cassiere centrale, senza limiti di ammontare, le spese per acquisti o pagamenti una tantum di qualsiasi natura o che comunque si esauriscano nel corso del singolo esercizio finanziario. Sono incluse le spese per acquisti di beni effettuati tramite centrali di acquisto, quando il periodo di esecuzione sia limitato al singolo esercizio finanziario. Sono altresì corrisposti dal Cassiere centrale i rimborsi di missione.

4. L’acquisto e il relativo pagamento di quadri sino al valore massimo di euro 516,46 è effettuato con provvedimento dell’Assessore previo visto di congruità di una Commissione composta da tre funzionari in rappresentanze rispettivamente designati dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore alla cultura e dall’Assessore al provveditorato economato.

5. I rendiconti, corredati dei documenti giustificativi e muniti del visto di riscontro contabile, devono essere resi a scadenza trimestrale o ad esaurimento dell’anticipazione e sottoposti all’esame di approvazione della Giunta regionale.

6. L’approvazione del rendiconto da parte della Giunta regionale costituisce, nelle more della esecutività del relativo provvedimento ai sensi di legge, provvisorio discarico della somma anticipata al Cassiere centrale.

7. Il provvisorio discarico delle somme anticipate diviene definitivo a esecutività del provvedimento di cui sopra”.

 

2. L’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della Regione Puglia) è abrogato.

 

     Art. 19. Disposizioni per il sostegno alle attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali

1. Per assicurare la continuità delle attività concertistiche delle istituzioni concertistico orchestrali (ICO) è assegnato al Teatro pubblico pugliese (TPP) un contributo straordinario di euro 350 mila. A tal fine è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. 4.1.1, il capitolo di spesa n. 813096, denominato “Contributo straordinario con destinazione vincolata al TPP in favore delle ICO riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, e comunque a favore delle attività concertistico orchestrali, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila.

2. Il Teatro pubblico pugliese utilizza le somme di cui al comma 1 per la distribuzione di concerti concertistico-sinfonici in tutto il territorio regionale.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 15 febbraio 2016, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 2016, n. 6.