§ 3.2.121 - L.R. 29 febbraio 2016, n. 2.
Modifica alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 "Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:29/02/2016
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 5.1 nella l.r. 27/2001)
Art. 2.  (Disposizione transitoria)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)


§ 3.2.121 - L.R. 29 febbraio 2016, n. 2.

Modifica alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 "Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale”

(B.U. 10 marzo 2016, n. 30)

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 5.1 nella l.r. 27/2001)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) è inserito il seguente:

"Art. 5.1 - (Registro e Coordinamento permanente delle banche dei tempi)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle banche dei tempi. Al registro sono iscritte le associazioni che perseguono le finalità indicate all'articolo 27 della legge 53/2000. Il registro è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

2. E' istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, il Coordinamento permanente delle associazioni banche dei tempi con funzioni di raccordo tra le associazioni medesime, in particolare finalizzato alla presentazione di progetti comuni concordati con le amministrazioni di riferimento, pubblicizzati sul sito istituzionale della Regione e degli altri enti interessati. Al Coordinamento partecipano i legali rappresentanti delle associazioni iscritte al registro indicato al comma 1 o i loro delegati.

3. Il Coordinamento è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, che detta altresì disposizioni per il suo funzionamento.".

 

     Art. 2. (Disposizione transitoria)

1. La Giunta regionale adotta gli atti previsti da questa legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.