§ 1.3.19 - L.R. 21 settembre 2015, n. 22.
Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:21/09/2015
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla l.r. 23/1995)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)


§ 1.3.19 - L.R. 21 settembre 2015, n. 22.

Modifica alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali"

(B.U. 1 ottobre 2015, n. 85)

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 23/1995)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) da ultimo modificato dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34, è inserito il seguente:

“1 bis. I consiglieri per il miglior esercizio del mandato e senza fruire della parte variabile del rimborso previsto al comma 2, possono utilizzare le sedi e i locali della Regione, diversi da quelli indicati al comma 1, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

2. La deliberazione indicata al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 23/1995, introdotto dall’articolo 1 di questa legge, assicura il rispetto di quanto previsto al comma 1.