§ 4.9.57 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:22/12/2015
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 33/2013)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 10 della l.r. 33/2013)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 33/2013)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto [...]
Art. 6.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.9.57 - L.R. 22 dicembre 2015, n. 24.

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33)

(B.U. 23 dicembre 2015, n. 22)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“ 5 bis. Nelle more dell’affidamento dei servizi di cui all’articolo 14, le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite secondo le quote percentuali di cui all’articolo 29.

5 ter. Le risorse per i servizi minimi, relative sia ai servizi di trasporto ferroviario che ai servizi di trasporto su gomma, sono assegnate tenuto conto del raggiungimento, da parte di ogni singolo gestore, dei parametri di efficientamento del servizio previsti dall’articolo 16 bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai decreti attuativi. ”.

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 33/2013)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, la parola “ espleta ” è sostituita dalla seguente: “ avvia ”.

2. Alla fine del comma 3 ter dell’articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale”.

3. Al comma 3 quater dell’articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “entro il 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 10 della l.r. 33/2013)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 2. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede, dagli Assessori regionali competenti in materia di trasporti, servizi sociali e bilancio, dal Sindaco della Città metropolitana, da un rappresentate politico unitario per le province di Imperia, Savona e La Spezia, dal Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Liguria, o da loro delegati politici e da un referente nominato dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata. ”.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 33/2013)

1. Alla fine della lettera a) comma 1) dell’articolo 19 della l.r. 33/2013, sono aggiunte le parole: “della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Esercito italiano, della Capitaneria di porto – Guardia costiera”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))

1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 della l.r. 18/2014, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 18/2014, è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione verifica, in termini compatibili con quelli di cui ai commi 2 e 3, la revisione del lotto unico di cui all’articolo 14, comma 1, della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni. ”.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.