§ 6.2.96 - L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.
Legge di stabilità regionale 2016


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:31/12/2015
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche -IRPEF)
Art. 3.  (Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale)
Art. 4.  (Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio. Modifica all’articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla responsabilità sociale delle imprese)
Art. 5.  (Disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di aziende sanitarie locali)
Art. 7.  (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino delle funzioni e dei compiti [...]
Art. 8.  (Miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di gestione dei servizi pubblici)
Art. 9.  (Disposizioni varie)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.96 - L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.

Legge di stabilità regionale 2016

(B.U. 31 dicembre 2015, n. 105 - S.O. n. 4)

 

Art. 1. (Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)

1. Alla presente legge sono allegati:

a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con l’indicazione dei relativi stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, con l’indicazione per ciascuna legge del relativo stanziamento ed eventualmente del carattere continuativo degli oneri recati a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018, in rapporto al bilancio a legislazione vigente.

2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche, l’autorizzazione di spesa stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi vari si intende come limite massimo di spesa.

3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche -IRPEF)

1. All’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “l’anno d'imposta 2015” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni di imposta 2015 e 2016”;

b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e per l’anno 2016 in 216.778.053 euro”;

c) al comma 3, le parole: “l’anno d'imposta 2015” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni di imposta 2015 e 2016”.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione finanziaria è determinata, per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e nel rispetto di quanto ivi previsto, in euro 216.778.053,00.

 

     Art. 3. (Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale)

1. Ai fini della tutela dell’unità economica e del coordinamento della finanza pubblica a livello regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tesorieri o cassieri degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto e delle società controllate dalla Regione provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide depositate presso gli stessi su appositi sotto-conti aperti presso l’istituto tesoriere della Regione. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 30 aprile 2016. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e le società controllate provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 31 marzo 2016. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge [1].

2. A fronte della conclamata e documentata impossibilità di riscuotere per l’intero crediti derivanti da qualsiasi titolo, ivi compresi i titoli esecutivi nascenti da sentenze passate in giudicato, tenuto conto degli aspetti oggettivi e soggettivi del debitore e previo parere dell’Avvocatura della Regione, le amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, possono stipulare atti di transazione con i soggetti debitori, nella misura non inferiore al 45 per cento del credito originario.

3. La Regione garantisce l’operatività dei tesorieri o cassieri degli enti pubblici dipendenti e delle società controllate dalla Regione di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, sono definite le modalità con cui gli enti pubblici dipendenti e le società controllate dalla Regione di cui al comma 1 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui al presente articolo.

3 bis. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1, nonché ai propri enti ed organismi strumentali, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali presenti nel territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, anticipazioni di liquidità fino ad un importo massimo pari ad euro 100 milioni [2].

4. All’articolo 2, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2015) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la parola: “2011” è sostituita dalla seguente: “2014”;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Al fine di favorire il rispetto degli equilibri del bilancio regionale, la Giunta regionale è altresì autorizzata, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, a porre in essere operazioni di fattorizzazione dei crediti di cui al periodo precedente, ad eccezione dei crediti derivanti dagli accertamenti di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, in materia di esenzione alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per restazioni sanitarie, ovvero operazioni di finanziamento assimilabili, con espressa esclusione, in ogni caso, delle cartolarizzazioni, restando, comunque, inteso che i cessionari dei crediti dovranno essere individuati tramite procedure ad evidenza pubblica, con l’applicazione della normativa vigente.”.

 

     Art. 4. (Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio. Modifica all’articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla responsabilità sociale delle imprese)

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria, il controllo e la rendicontazione e facilitare l’attuazione degli interventi finanziati dalle risorse europee, viene istituito, in conformità alla legislazione statale, l’organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

2. Sono trasferiti all’organismo strumentale di cui al comma 1 tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Il patrimonio dell’organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito dal fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività, l’organismo si avvale delle strutture, dei beni ed esclusivamente del personale della Regione, che garantisce l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’organismo medesimo per gli interventi europei.

4. Ove l’organismo strumentale di cui al comma 1 sia diretto da un dirigente, questi è scelto nei ruoli della Regione.

5. Per la gestione dell’organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo s stesso organismo secondo le modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) e successive modifiche.

6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con proprio atto provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell’organismo strumentale di cui al comma 1 nonché alla relativa disciplina del funzionamento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Ai fini di dare effettiva attuazione all’esercizio di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, la Giunta regionale trasmette semestralmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata in merito allo stato di realizzazione dei programmi operativi regionali FESR, FSE e PSR nonché all’attività gestionale dell’organismo strumentale di cui al comma 1. Tale relazione deve contenere specifiche indicazioni sui bandi e sugli affidamenti previsti per il semestre successivo e i relativi criteri di elaborazione. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, la commissione consiliare competente può esprimere un parere non vincolante e formulare le relative osservazioni.

8. Al comma 9 dell’articolo 62 della l.r. 27/2006 dopo le parole: “delle imprese” sono aggiunte le seguenti: “che si avvale di una segreteria tecnica nell’ambito dell’osservatorio di competenza”.

 

     Art. 5. (Disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013) è inserito il seguente: “2 bis. In osservanza del recupero forzoso delle somme dovute, è prevista per i casi con importi superiori a euro 500,00 la possibilità di rateizzazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di rateizzazione.”.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa statale vigente, in attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità, la Regione, il Consiglio regionale e le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere pubblicano sui propri siti istituzionali l’elenco delle ditte appaltatrici e dei soggetti beneficiari dei finanziamenti destinati agli interventi di edilizia e di tecnologie sanitarie con l’aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori fino al loro completamento.

3. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reinserimento, la Regione istituisce il servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale, supervisionata dai competenti uffici regionali, del paziente post-comatoso, per il cui svolgimento si avvale anche della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, a decorrere dall’annualità 2016, mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie” del fondo denominato “Finanziamento del servizio di reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 400.000,00, a valere su ciascuna annualità del triennio 2016-2018, del Programma 11 “Altri servizi generali” della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’annualità 2019, alla dotazione del fondo suddetto si provvede con legge regionale di bilancio ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale integra la propria deliberazione del 23 dicembre 2004, n. 1305 (Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. n. 41/2003) definendo i criteri autorizzativi per il funzionamento ed i requisiti strutturali e organizzativi dell’istituendo servizio.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di aziende sanitarie locali)

1. Sono istituite le seguenti aziende sanitarie locali (ASL):

a) Azienda sanitaria locale “Roma 1”, istituita dalla fusione delle Aziende sanitarie locali “Roma A” e “Roma E”, di cui alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche;

b) Azienda sanitaria locale “Roma 2”, istituita dalla fusione delle Aziende sanitarie locali “Roma B” e “Roma C”, di cui alla l. r. 18/1994.

2. L’Azienda sanitaria locale “Roma D” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 3”; l’Azienda sanitaria locale “Roma F” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 4”; l’Azienda sanitaria locale “Roma G” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 5”; l’Azienda sanitaria locale “Roma H” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 6”.

3. Nel rispetto della deliberazione consiliare 3 dicembre 2015, n. 15 (Documento di Economia e Finanza Regionale 2016 – Anni 2016-2018) e in coerenza con quanto previsto dal piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione, secondo i programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dal 1 luglio 2017, le ASL di cui ai commi 1 e 2 sono rideterminate come segue:

ASL RM1 e ASL RM2 per il territorio di Roma capitale e ASL RM3 e ASL RM4 per il restante territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 24 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo a disposizioni per la razionalizzazone e la riduzione della spesa sanitaria;

b) il numero 3) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 18/1994.

5. La disposizione abrogata dal comma 4, lettera a), continua ad applicarsi agli atti e ai rapporti giuridici sorti sulla base della stessa nonché ai conseguenti atti di esecuzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

7. Decorso un anno dalle fusioni di cui ai commi 1 e 3 le ASL danno atto nella nota integrativa al bilancio dei risparmi derivanti dalla procedura di accorpamento.

 

     Art. 7. (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di ridurre entro il 31 dicembre 2016 i livelli di governo e dare attuazione alla l. 56/2014 e successive modifiche, il presente articolo dispone la riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province nonché a determinare le modalità di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie connesse.

2. Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa, nelle more dell’approvazione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni nonché alla Città metropolitana di Roma Capitale. Detta disciplina, relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni, è approvata entro e non oltre il 28 febbraio 2016.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, la Città metropolitana di Roma Capitale e le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;

b) l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, deldecreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale),convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche;

c) [la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4(Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna)] [3];

d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni.

4. Fermo restando l’esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di viabilità ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e 85, lettera b), della l. 56/2014, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale.

5. Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, nonché la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 33 della l.r. 23/1992.

6. Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2015.

7. Fermo restando l’esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di beni, servizi e attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, alle province è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture e servizi culturali e scientifici già istituiti dalle stesse.

7 bis. La convenzione stipulata con le province definisce gli obiettivi e le risorse umane e strumentali necessarie per la gestione delle strutture e dei servizi di cui al comma 7, nell’ambito dello stanziamento relativo di cui al comma 20. Al fine di potenziare, ampliare o valorizzare la fruizione pubblica di tali strutture e servizi, la Giunta regionale può, altresì, avvalersi dei propri enti strumentali o società controllate [4].

8. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Città metropolitana di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014, secondo i criteri previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali) e dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2015”);

b) individuazione dei beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

9. Il personale della polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale “Mobilità.gov”, di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, è riallocato nelle province e nella Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle funzioni articolo, in attuazione del capo 2, primo punto, dell’Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015. Ai relativi oneri si provvede nell’ambito delle risorse stanziate dal comma 14.

10. La Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8.

Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell’articolo 7, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

11. Ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge, la Regione provvede al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui ai commi 3, 5 e 6, nel limite delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, quali risultanti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 8 che confluiscono nel fondo unico denominato “Fondo per la riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale”, da istituirsi nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all’individuazione delle risorse di cui al comma 11 e, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo di cui al medesimo comma.

13. Entro il termine di cui al comma 8, sono consegnati a ciascun ente subentrante interessato, con appositi elenchi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti amministrativi da esercitare, relativi a procedimenti in corso, ad eccezione di quelli che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso alla data del predetto termine.

14. Fermo restando quanto stabilito dall’Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale, stipulato nell’ambito dell’Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015, a decorrere dall’anno 2016, per la copertura della spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale trasferito o ricollocato presso la Regione ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, quantificato in complessivi 20,36 milioni di euro, si provvede per euro 13,6 milioni mediante le risorse di parte corrente iscritte, a valere sul triennio 2016-2018, nell’ambito del programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per euro 3 milioni ed euro 3,76 milioni mediante le risorse di parte corrente iscritte, a valere sul triennio 2016-2018, rispettivamente, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, che confluiscono nell’ambito del medesimo programma 01 della missione 10.

15. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, le risorse di cui al comma 14, destinate al trattamento economico accessorio, vanno a costituire specifici fondi separati per la contrattazione decentrata destinati esclusivamente al personale trasferito o ricollocato.

16. La retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, nonché i compensi per la produttività e le indennità accessorie del personale del comparto di cui al comma 14, rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento o alla ricollocazione presso la Regione e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

17. Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all’anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.

19. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 4 si fa fronte mediante l’istituzione nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” di un apposito fondo,denominato: “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la viabilità regionale”, nel quale confluiscono le risorse in conto capitale pari ad euro 5 milioni per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel medesimo programma 05 della missione 10.

20. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 7 si fa fronte mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” di un apposito fondo, denominato “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i beni, i servizi e le attività culturali”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 1 milione per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.

21. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento conseguenti all’incremento del personale trasferito o ricollocato presso la Regione ai sensi del presente articolo si provvede per euro 1 milione, a decorrere dall’annualità 2016, mediante le risorse di parte corrente iscritte, a valere sul triennio 2016-2018, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per euro 1 milione, a valere su ciascuna annualità 2016-2017, mediante le risorse in conto capitale iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.

22. La programmazione e la gestione dei servizi e delle politiche attive per il lavoro sono esercitate dalla Regione previa convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e degli articoli 11 e 33, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). La Regione definisce, con successive convenzioni con la Città metropolitana di Roma Capitale e con le province, le modalità e i principi comuni di gestione amministrativa dei servizi e delle politiche attive del lavoro. Per quanto di competenza degli enti di cui al primo periodo, si applica l’Accordo sancito il 30 luglio 2015 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro.

23. Alle risorse di cui ai commi 11, 19, 20 e 22 possono concorrere le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il concorso delle suddette risorse non può essere inferiore all’importo pari ad euro 10 milioni annui in riferimento agli interventi di cui al comma 3, lettere c) e d).

24. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una o più proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede, altresì, alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.

25. Le proposte di cui al comma 24 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi generali e criteri:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni interessate, nel rispetto dellecompetenze riservate allo Stato;

b) assegnazione della generalità delle funzioni ai comuni, salvo quelle che,per assicurarne l'esercizio unitario, debbano essere riservate alla Città metropolitana di Roma Capitale;

c) individuazione tassativa, per le funzioni di cui alla lettera b) e per quelle fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province, dei compiti amministrativi che, per assicurarne l'esercizio unitario, sono riservate alla Regione.

26. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

 

     Art. 8. (Miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di gestione dei servizi pubblici)

1. La Regione riqualifica la spesa del sistema di gestione dei servizi pubblici al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi resi e di liberare risorse da destinare alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e, in particolare, a programmi di salute territoriali e alla fornitura di farmaci innovativi.

2. La Giunta regionale, in attuazione del comma 1, può procedere all’internalizzazione mediante affidamento in house di servizi connessi all’erogazione di prestazioni all’utenza, con l’obiettivo di riduzione della spesa non inferiore al dieci per cento rispetto a quella certificata nell’anno 2013.

3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, individua i servizi oggetto di internalizzazione.

4. I risparmi derivanti dai processi di internalizzazione sono destinati al potenziamento dei seguenti programmi di salute:

a) programmi di screening della donna e dei minori;

b) sperimentazione di farmaci innovativi oncologici;

c) programmi di screening neonatale per le patologie metaboliche;

d) prescrizione dei farmaci biologici.

5. Gli enti e le società in house della Regione organizzano i servizi di cui al comma 1 ricorrendo alle proprie risorse di personale e, laddove queste non lo consentano per comprovati motivi oggettivi da riportare nella relativa deliberazione di Giunta autorizzativa, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale ad attivare procedure di reclutamento rivolte prioritariamente alle seguenti tipologie:

a) soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che sono stati impiegati presso i servizi oggetto di internalizzazione per un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi, alla data del 31 dicembre 2014;

b) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014, che non può essere ricollocato ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2015”), delle società controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione o per le quali sussistano i presupposti per lo scioglimento e la messa in liquidazione.

6. Per l’attività di reclutamento si procede nel limite massimo del trenta per cento della riduzione di spesa di cui al comma 2, fermo restando il rispetto delle disposizioni ordinamentali in materia nonché dei vincoli finanziari finalizzati al contenimento delle spese di personale, con particolare riguardo a quelli posti dall’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive modifiche, senza, comunque, nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica regionale.

 

     Art. 9. (Disposizioni varie)

1. Al fine di favorire la salvaguardia della tutela occupazionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale che non può essere ricollocato ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014 al momento dell’entrata in vigore della presente legge, è costituito un elenco, della durata di quattro anni prorogabile per un periodo ulteriore di due anni, da cui le società controllate,direttamente o indirettamente, dalla Regione possono individuare, in caso di nuove assunzioni, personale da assumere, previo atto di indirizzo della Regione medesima, nei limiti dei profili disponibili nell’elenco ed in funzione delle professionalità ricercate, con preferenza per il personale delle società totalmente controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale che è stato assunto previo espletamento di procedure selettive pubbliche [5].

2. L’atto di indirizzo di cui al comma 1 è volto a favorire l’acquisizione di personale prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle società controllate dalla Regione, nel rispetto dell’articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. In ogni caso, le assunzioni previste dai commi 1 e 2 sono subordinate al rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale previsti dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e successive modifiche, e comunque senza oneri a carico della finanza pubblica regionale.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 allo scopo di garantire l’occupabilità del personale a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province in fase di liquidazione, beneficiari della NASpi al momento dell’entrata in vigore della presente legge, la Regione riconosce un contributo una tantum pari a 35.000 euro. Detto importo è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate dalla Regione pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge. Le risorse sono ripartite tra i suddetti beneficiari nel corso dell’anno 2016 per il sostegno ad attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata.

5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede mediante le risorse pari ad euro 1.400.000,00 iscritte, per l’anno 2016, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” le quali confluiscono, a valere sulla medesima annualità, nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”.

6. [Non oltre il 15 dicembre 2016 la Giunta regionale predispone e trasmette alla competente commissione consiliare un piano di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), comprensivo della definizione di un quadro organico sulle condizioni di fattibilità e sulle criticità inerenti l’effettiva prospettiva di trasformazione delle IPAB esistenti nel territorio regionale, incluse quelle di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 22 (Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza, sul passaggio delle attribuzioni, del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica), in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), pervenendo ad una classificazione delle stesse rispetto alle finalità statutariamente previste, alle attività effettivamente svolte, agli ambiti territoriali di riferimento, alla tipologia e modalità gestionale dei servizi tuttora erogati e formulando le relative ipotesi di accorpamento delle stesse] [6].

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) è inserito il seguente:

“3 bis. In fase di prima applicazione del regolamento di cui al comma 2, le domande di cui al comma 3, relative ad interventi da attuare e quindi finanziare nell’esercizio finanziario 2016, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.”.

8. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 15/2014 le parole: “presso l’assessorato competente in materia di cultura” sono abrogate e sostituite dalle seguenti: “presso l’Agenzia regionale del turismo.”.

9. La Regione, al fine di agevolare la partecipazione delle comunità locali alla tutela e valorizzazione del territorio, rafforzare il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini e favorire misure di carattere sociale, incentiva il ricorso al “baratto amministrativo”.

10. Per le finalità di cui al comma 9 la Regione, nel rispetto della normativa di riferimento, concede gli spazi finanziari verticali prioritariamente agli enti locali che adottano uno specifico regolamento con il quale definiscono i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

11. Al fine di garantire interventi che migliorino la qualità della vita delle persone in condizioni di disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l’emarginazione sociale, garantendo il mantenimento all’interno del proprio contesto di vita, è istituito il “Fondo per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita”.

12. Possono presentare domanda di finanziamento dei progetti a valere sul fondo di cui al comma 11, le persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, le persone in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non derivante da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento che siano residenti della Regione nonché i rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali.

13. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro la data del 31 gennaio 2016, sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei progetti di vita indipendente, nonché il sistema di controlli al fine di garantire una corretta utilizzazione delle risorse.

14. Agli oneri di cui ai commi da 11 a 13 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, del “Fondo per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita” nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 500.000,00, a valere sull’annualità 2016, derivanti dal programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’anno 2017 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.

15. Alle risorse di cui al comma 14 concorrono le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, in misura non inferiore all’importo pari ad euro 1 milione annui.

16. Ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto i consiglieri regionali hanno diritto di ricevere tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all’espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del Consiglio e della Giunta regionale.

17. I consiglieri regionali hanno diritto, altresì, ad ottenere dagli uffici degli enti pubblici dipendenti, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti ad essa conferiti, tutte le informazioni ed i documenti utili all’espletamento del proprio mandato.

18. Agli uffici di cui ai commi 16 e 17 è fatto obbligo di rispondere alle istanze dei consiglieri entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’esame dei documenti e l’estrazione di copia è gratuito e non è soggetto al rimborso del costo di riproduzione.

19. Fatti salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, i consiglieri regionali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti anche se qualificati dalla legge come riservati, con l’obbligo di mantenerne la riservatezza.

20. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Successivamente alla ricezione della comunicazione dell’accoglimento della sovvenzione, è fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari degli interventi di cui al comma 1 di presentare alla direzione regionale competente in materia di cultura, a pena di esclusione, un’analitica e documentata rendicontazione delle spese corredata da copie conformi agli originali delle fatture quietanziate dai rispettivi mandati o estratti relativi ai bonifici.”.

21. Il comma 103 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a disposizioni per il sostegno delle attività produttive, è abrogato.

22. Per il solo anno 2016 il termine per la presentazione delle domande per laconcessione dei contributi previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7 (Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi) e successive modifiche, è fissato al 31 marzo 2016 per consentire l’erogazione del relativo finanziamento nello stesso anno.

23. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell’azienda stradale Lazio-Astral S.p.A.) e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti:

“b-ter) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità, di reti di trasporto pubblico e locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica;

b-quater) esercita le attività necessarie per la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.”.

24. La lettera e) della tabella B (canoni relativi alle utenze di acqua pubblica -anno 2014), di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), è così modificata:

 

e) verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura

Canone

€/modulo

€ 365,87

Canone minimo

€ 200,00

 

25. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) esuccessive modifiche, sono inserite le seguenti:

“c bis) costi di gestione che non devono superare lo standard di costo nazionale a parità di struttura e di numero di cani ospitati;

c ter) numero di adozioni in relazione al numero dei cani ospitati e stato del benessere animale da verificarsi anche tramite i livelli di mortalità.”.

26. Ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate nonché alla definizione del livello di compartecipazione delle medesime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti erogatori dei servizi finanziati con risorse regionali individuano, fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare di cui all’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ulteriori criteri di selezione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), finalizzati a favorire l’accesso agevolato ai predetti servizi da parte dei nuclei familiari in cui sono presenti portatori di handicap nonché da parte di nuclei familiari per i quali l’indennità istituita ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) ed il trattamento pensionistico di invalidità concorrono per il 50 per cento ed oltre alla determinazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare di cui all’ISEE.

27. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis. (Trattamenti infortunistici integrativi del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale)

1. La Regione, previe intese con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi, ha la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il suddetto ente.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 300.000,00, si provvede, per l’anno 2016, mediante l’incremento del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 ”Ordine pubblico e sicurezza” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del Programma 11 “Altri servizi generali” della Missione 01“Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’anno 2017 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.”.

28. Al comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: “a favore delle piccole realtà locali” sono sostituite dalle seguenti: “a favore dei comuni, ivi comprese le piccole realtà locali con popolazione fino a cinquemila abitanti, a cui è destinata una specifica percentuale del fondo da definire con la delibera della Giunta regionale di cui al secondo periodo.”;

b) al primo periodo le parole: “dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti” sono soppresse.

29. Gli oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, o con specifiche indennità, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera k) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 1 aprile 1999, certificati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento dei costi della contrattazione collettiva, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’articolo 17 del C.C.N.L. del 1 aprile 1999.

30. Il trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché di quello di cui all’articolo 15 quater, comma 1, lettera b) e comma 3, della deliberazione dell’ Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, è corrisposto, con oneri a carico del bilancio regionale, sulla base di quanto definito in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, lettera e), della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.

31. L’articolo 5 bis della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21), inserito dall’articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 bis. (Bacino di traffico comprensoriale di porti e aeroporti)

1. I porti di Civitavecchia e Fiumicino, gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea da e per Roma Capitale garantito dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC) rilasciate dal Comune di Roma Capitale nonché dal comune o dai comuni nei cui ambiti territoriali i porti e gli aeroporti ricadono.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione in ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, per una gestione unificata degli autoservizi pubblici non di linea nel bacino di traffico comprensoriale di cui al comma 1, i Comuni di Ciampino, Civitavecchia, Fiumicino e Roma Capitale, stabiliscono d’intesa:

a) le condizioni per l’esercizio di taxi e di NCC;

b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi e di NCC, per l’uso delle rimesse, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi di taxi e di NCC esercenti, previo accordo con gli enti gestori dei porti e degli aeroporti interessati;

c) le tariffe integrate del servizio di taxi;

d) le sanzioni da applicare agli esercenti i servizi di taxi e di NCC per le violazioni inerenti l’esercizio dei servizi nell’ambito del bacino comprensoriale di cui al comma 1.

3. Nel caso di mancata intesa tra i comuni interessati ai sensi del comma 2, da approvarsi entro il 31 maggio 2016, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130,comma 2, lettera h), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

4. Gli enti gestori dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabiliscono il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con i comuni di cui al comma 1.

5. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell’ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.”.

32. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, le parole: “Entro il 14 febbraio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2017”.

33. La Regione eroga la somma di euro 250.000,00 per l’acquisto di libri a favore degli studenti universitari con reddito ISEE non superiore a euro 20.000,00 che frequentano corsi universitari, corsi di aggiornamento e master dell’università. A tale finanziamento si provvede a valere sulle risorse finanziarie nella missione 04 “Istruzione diritto allo studio”, programma 4 “Istruzione universitaria”.

34. La Regione, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio archeologico, la tutela ambientale e il potenziamento dell’offerta turistico-culturale del Lazio, avvia le procedure per l’istituzione del monumento naturale “Villa e grotte di Nerone e relativa area archeologica marina” sito nel territorio del comune di Anzio (RM).

35. Con decreto il Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente in materia di ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, provvede all’istituzione del monumento naturale di cui al comma 34.

36. Alla lettera a) del comma 132 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo al fondo a sostegno dei genitori separati in difficoltà, sono inserite le seguenti parole: “dando priorità di destinazione degli immobili confiscati acquisiti al patrimonio della Regione per finalità istituzionali e sociali in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 34, della legge 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonchè interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie)”.

37. Salvi i casi previsti dall’articolo 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire di cui all’articolo 20, comma 8, del dpr 380/2001 può aversi mediante deposito al protocollo dell’ufficio comunale competente al rilascio del permesso di costruire di una dichiarazione asseverata redatta da un tecnico abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni per il formarsi del silenzio assenso.

38. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire attraverso la dichiarazione asseverata di cui al comma 37, come previsto dall’articolo 20, comma 6, del dpr 380/2001 e successive modifiche, è data notizia al pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio entro sessanta giorni. Gli estremi della pubblicazione sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

39. Ai commi 19, 20 e 21 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016” [7].

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[2] Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9, già modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17.

[4] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[6] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.

[7] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 2 febbraio 2016, n. 9 - S.O. n. 1.