Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 31/12/2015 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche -IRPEF) |
Art. 3. (Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale) |
Art. 4. (Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio. Modifica all’articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla responsabilità sociale delle imprese) |
Art. 5. (Disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale) |
Art. 6. (Disposizioni in materia di aziende sanitarie locali) |
Art. 7. (Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successivo riordino delle funzioni e dei compiti [...] |
Art. 8. (Miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di gestione dei servizi pubblici) |
Art. 9. (Disposizioni varie) |
Art. 10. (Entrata in vigore) |
§ 6.2.96 - L.R. 31 dicembre 2015, n. 17.
Legge di stabilità regionale 2016
(B.U. 31 dicembre 2015, n. 105 - S.O. n. 4)
Art. 1. (Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)
1. Alla presente legge sono allegati:
a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con l’indicazione dei relativi stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018, in conformità al
b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, con l’indicazione per ciascuna legge del relativo stanziamento ed eventualmente del carattere continuativo degli oneri recati a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018, in rapporto al bilancio a legislazione vigente.
2. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 17 della
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018.
Art. 2. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche -IRPEF)
1. All’articolo 2 della
a) al comma 1, le parole: “l’anno d'imposta 2015” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni di imposta 2015 e 2016”;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e per l’anno 2016 in 216.778.053 euro”;
c) al comma 3, le parole: “l’anno d'imposta 2015” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni di imposta 2015 e 2016”.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione finanziaria è determinata, per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della
Art. 3. (Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale)
1. Ai fini della tutela dell’unità economica e del coordinamento della finanza pubblica a livello regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tesorieri o cassieri degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all’articolo 55 dello Statuto e delle società controllate dalla Regione provvedono a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide depositate presso gli stessi su appositi sotto-conti aperti presso l’istituto tesoriere della Regione. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 30 aprile 2016. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e le società controllate provvedono al riversamento presso i tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesorieri o cassieri entro il 31 marzo 2016. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge [1].
2. A fronte della conclamata e documentata impossibilità di riscuotere per l’intero crediti derivanti da qualsiasi titolo, ivi compresi i titoli esecutivi nascenti da sentenze passate in giudicato, tenuto conto degli aspetti oggettivi e soggettivi del debitore e previo parere dell’Avvocatura della Regione, le amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del
3. La Regione garantisce l’operatività dei tesorieri o cassieri degli enti pubblici dipendenti e delle società controllate dalla Regione di cui al comma 1. Con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, sono definite le modalità con cui gli enti pubblici dipendenti e le società controllate dalla Regione di cui al comma 1 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui al presente articolo.
3 bis. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1, nonché ai propri enti ed organismi strumentali, ai consorzi di bonifica ed ai consorzi industriali presenti nel territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato n. 4/2 al
4. All’articolo 2, comma 22, della
a) la parola: “2011” è sostituita dalla seguente: “2014”;
b) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Al fine di favorire il rispetto degli equilibri del bilancio regionale, la Giunta regionale è altresì autorizzata, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, a porre in essere operazioni di fattorizzazione dei crediti di cui al periodo precedente, ad eccezione dei crediti derivanti dagli accertamenti di cui all’articolo 10 della
Art. 4. (Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio. Modifica all’articolo 62 della
1. Al fine di favorire la gestione finanziaria, il controllo e la rendicontazione e facilitare l’attuazione degli interventi finanziati dalle risorse europee, viene istituito, in conformità alla legislazione statale, l’organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.
2. Sono trasferiti all’organismo strumentale di cui al comma 1 tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Il patrimonio dell’organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito dal fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività, l’organismo si avvale delle strutture, dei beni ed esclusivamente del personale della Regione, che garantisce l’equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell’organismo medesimo per gli interventi europei.
4. Ove l’organismo strumentale di cui al comma 1 sia diretto da un dirigente, questi è scelto nei ruoli della Regione.
5. Per la gestione dell’organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo s stesso organismo secondo le modalità di cui all’articolo 7 del
6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con proprio atto provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell’organismo strumentale di cui al comma 1 nonché alla relativa disciplina del funzionamento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Ai fini di dare effettiva attuazione all’esercizio di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto, la Giunta regionale trasmette semestralmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata in merito allo stato di realizzazione dei programmi operativi regionali FESR, FSE e PSR nonché all’attività gestionale dell’organismo strumentale di cui al comma 1. Tale relazione deve contenere specifiche indicazioni sui bandi e sugli affidamenti previsti per il semestre successivo e i relativi criteri di elaborazione. Entro quindici giorni dalla ricezione della relazione, la commissione consiliare competente può esprimere un parere non vincolante e formulare le relative osservazioni.
8. Al comma 9 dell’articolo 62 della
Art. 5. (Disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa statale vigente, in attuazione dei principi di trasparenza e pubblicità, la Regione, il Consiglio regionale e le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere pubblicano sui propri siti istituzionali l’elenco delle ditte appaltatrici e dei soggetti beneficiari dei finanziamenti destinati agli interventi di edilizia e di tecnologie sanitarie con l’aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori fino al loro completamento.
3. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reinserimento, la Regione istituisce il servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale, supervisionata dai competenti uffici regionali, del paziente post-comatoso, per il cui svolgimento si avvale anche della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, a decorrere dall’annualità 2016, mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie” del fondo denominato “Finanziamento del servizio di reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 400.000,00, a valere su ciascuna annualità del triennio 2016-2018, del Programma 11 “Altri servizi generali” della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’annualità 2019, alla dotazione del fondo suddetto si provvede con legge regionale di bilancio ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale integra la propria
Art. 6. (Disposizioni in materia di aziende sanitarie locali)
1. Sono istituite le seguenti aziende sanitarie locali (ASL):
a) Azienda sanitaria locale “Roma 1”, istituita dalla fusione delle Aziende sanitarie locali “Roma A” e “Roma E”, di cui alla
b) Azienda sanitaria locale “Roma 2”, istituita dalla fusione delle Aziende sanitarie locali “Roma B” e “Roma C”, di cui alla
2. L’Azienda sanitaria locale “Roma D” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 3”; l’Azienda sanitaria locale “Roma F” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 4”; l’Azienda sanitaria locale “Roma G” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 5”; l’Azienda sanitaria locale “Roma H” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 6”.
3. Nel rispetto della
ASL RM1 e ASL RM2 per il territorio di Roma capitale e ASL RM3 e ASL RM4 per il restante territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 24 dell’articolo 2 della
b) il numero 3) del comma 1 dell’articolo 6 della
5. La disposizione abrogata dal comma 4, lettera a), continua ad applicarsi agli atti e ai rapporti giuridici sorti sulla base della stessa nonché ai conseguenti atti di esecuzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
7. Decorso un anno dalle fusioni di cui ai commi 1 e 3 le ASL danno atto nella nota integrativa al bilancio dei risparmi derivanti dalla procedura di accorpamento.
Art. 7. (Disposizioni attuative della
1. Al fine di ridurre entro il 31 dicembre 2016 i livelli di governo e dare attuazione alla
2. Le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione nelle quali sono individuate le risorse finanziarie necessarie a garantire le spese per il personale nonché le spese per il funzionamento degli uffici e dei beni mobili strumentali allo svolgimento della funzione amministrativa, nelle more dell’approvazione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni nonché alla Città metropolitana di Roma Capitale. Detta disciplina, relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi in capo a Roma Capitale e ai comuni, è approvata entro e non oltre il 28 febbraio 2016.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, lettera e), della
a) l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
b) l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
c) [la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, in conformità alla
d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni.
4. Fermo restando l’esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di viabilità ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e 85, lettera b), della
5. Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della
6. Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della
7. Fermo restando l’esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di beni, servizi e attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera e), della
7 bis. La convenzione stipulata con le province definisce gli obiettivi e le risorse umane e strumentali necessarie per la gestione delle strutture e dei servizi di cui al comma 7, nell’ambito dello stanziamento relativo di cui al comma 20. Al fine di potenziare, ampliare o valorizzare la fruizione pubblica di tali strutture e servizi, la Giunta regionale può, altresì, avvalersi dei propri enti strumentali o società controllate [4].
8. La Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché previa verifica con la Città metropolitana di Roma capitale e le province interessate, individua con propria deliberazione, da adottarsi entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale subentrante nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non fondamentali, le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio degli stessi, nonché gli enti pubblici dipendenti cui sono assegnate le risorse umane in soprannumero. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate nel rispetto dei seguenti criteri:
a) individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da trasferire ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della
b) individuazione dei beni mobili e immobili sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014.
9. Il personale della polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale “Mobilità.gov”, di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, è riallocato nelle province e nella Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle funzioni articolo, in attuazione del capo 2, primo punto, dell’Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015. Ai relativi oneri si provvede nell’ambito delle risorse stanziate dal comma 14.
10. La Regione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8.
Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della
11. Ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge, la Regione provvede al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui ai commi 3, 5 e 6, nel limite delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, quali risultanti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 8 che confluiscono nel fondo unico denominato “Fondo per la riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale”, da istituirsi nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”.
12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all’individuazione delle risorse di cui al comma 11 e, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo di cui al medesimo comma.
13. Entro il termine di cui al comma 8, sono consegnati a ciascun ente subentrante interessato, con appositi elenchi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti amministrativi da esercitare, relativi a procedimenti in corso, ad eccezione di quelli che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso alla data del predetto termine.
14. Fermo restando quanto stabilito dall’Accordo per la ricollocazione del personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma Capitale, stipulato nell’ambito dell’Osservatorio regionale in data 2 novembre 2015, a decorrere dall’anno 2016, per la copertura della spesa relativa al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale trasferito o ricollocato presso la Regione ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 1, comma 424, della
15. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della
16. La retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, nonché i compensi per la produttività e le indennità accessorie del personale del comparto di cui al comma 14, rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento o alla ricollocazione presso la Regione e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
17. Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all’anno 2015, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni ed autonomie locali e dell’Area II della dirigenza, le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ridotte di un ulteriore dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001 comparto Regioni ed autonomie locali.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali.
19. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 4 si fa fronte mediante l’istituzione nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” di un apposito fondo,denominato: “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la viabilità regionale”, nel quale confluiscono le risorse in conto capitale pari ad euro 5 milioni per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel medesimo programma 05 della missione 10.
20. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 7 si fa fronte mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” di un apposito fondo, denominato “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i beni, i servizi e le attività culturali”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 1 milione per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.
21. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento conseguenti all’incremento del personale trasferito o ricollocato presso la Regione ai sensi del presente articolo si provvede per euro 1 milione, a decorrere dall’annualità 2016, mediante le risorse di parte corrente iscritte, a valere sul triennio 2016-2018, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” e per euro 1 milione, a valere su ciascuna annualità 2016-2017, mediante le risorse in conto capitale iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.
22. La programmazione e la gestione dei servizi e delle politiche attive per il lavoro sono esercitate dalla Regione previa convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del
23. Alle risorse di cui ai commi 11, 19, 20 e 22 possono concorrere le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il concorso delle suddette risorse non può essere inferiore all’importo pari ad euro 10 milioni annui in riferimento agli interventi di cui al comma 3, lettere c) e d).
24. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una o più proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede, altresì, alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.
25. Le proposte di cui al comma 24 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi generali e criteri:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni interessate, nel rispetto dellecompetenze riservate allo Stato;
b) assegnazione della generalità delle funzioni ai comuni, salvo quelle che,per assicurarne l'esercizio unitario, debbano essere riservate alla Città metropolitana di Roma Capitale;
c) individuazione tassativa, per le funzioni di cui alla lettera b) e per quelle fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province, dei compiti amministrativi che, per assicurarne l'esercizio unitario, sono riservate alla Regione.
26. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo.
Art. 8. (Miglioramento e razionalizzazione dei sistemi di gestione dei servizi pubblici)
1. La Regione riqualifica la spesa del sistema di gestione dei servizi pubblici al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi resi e di liberare risorse da destinare alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e, in particolare, a programmi di salute territoriali e alla fornitura di farmaci innovativi.
2. La Giunta regionale, in attuazione del comma 1, può procedere all’internalizzazione mediante affidamento in house di servizi connessi all’erogazione di prestazioni all’utenza, con l’obiettivo di riduzione della spesa non inferiore al dieci per cento rispetto a quella certificata nell’anno 2013.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, individua i servizi oggetto di internalizzazione.
4. I risparmi derivanti dai processi di internalizzazione sono destinati al potenziamento dei seguenti programmi di salute:
a) programmi di screening della donna e dei minori;
b) sperimentazione di farmaci innovativi oncologici;
c) programmi di screening neonatale per le patologie metaboliche;
d) prescrizione dei farmaci biologici.
5. Gli enti e le società in house della Regione organizzano i servizi di cui al comma 1 ricorrendo alle proprie risorse di personale e, laddove queste non lo consentano per comprovati motivi oggettivi da riportare nella relativa deliberazione di Giunta autorizzativa, possono essere autorizzate dalla Giunta regionale ad attivare procedure di reclutamento rivolte prioritariamente alle seguenti tipologie:
a) soggetti svantaggiati ai sensi dell’articolo 4 della
b) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2014, che non può essere ricollocato ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della
6. Per l’attività di reclutamento si procede nel limite massimo del trenta per cento della riduzione di spesa di cui al comma 2, fermo restando il rispetto delle disposizioni ordinamentali in materia nonché dei vincoli finanziari finalizzati al contenimento delle spese di personale, con particolare riguardo a quelli posti dall’articolo 1, commi 557 e seguenti, della
Art. 9. (Disposizioni varie)
1. Al fine di favorire la salvaguardia della tutela occupazionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale che non può essere ricollocato ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della
2. L’atto di indirizzo di cui al comma 1 è volto a favorire l’acquisizione di personale prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle società controllate dalla Regione, nel rispetto dell’articolo 18 del
3. In ogni caso, le assunzioni previste dai commi 1 e 2 sono subordinate al rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale previsti dall’articolo 1, comma 557, della
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 allo scopo di garantire l’occupabilità del personale a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province in fase di liquidazione, beneficiari della NASpi al momento dell’entrata in vigore della presente legge, la Regione riconosce un contributo una tantum pari a 35.000 euro. Detto importo è riconosciuto entro il limite delle risorse stanziate dalla Regione pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della presente legge. Le risorse sono ripartite tra i suddetti beneficiari nel corso dell’anno 2016 per il sostegno ad attività progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo della persona disoccupata.
5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede mediante le risorse pari ad euro 1.400.000,00 iscritte, per l’anno 2016, nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” le quali confluiscono, a valere sulla medesima annualità, nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”.
6. [Non oltre il 15 dicembre 2016 la Giunta regionale predispone e trasmette alla competente commissione consiliare un piano di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), comprensivo della definizione di un quadro organico sulle condizioni di fattibilità e sulle criticità inerenti l’effettiva prospettiva di trasformazione delle IPAB esistenti nel territorio regionale, incluse quelle di cui all’articolo 8 della
7. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della
“3 bis. In fase di prima applicazione del regolamento di cui al comma 2, le domande di cui al comma 3, relative ad interventi da attuare e quindi finanziare nell’esercizio finanziario 2016, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.”.
8. Al comma 1 dell’articolo 11 della
9. La Regione, al fine di agevolare la partecipazione delle comunità locali alla tutela e valorizzazione del territorio, rafforzare il rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini e favorire misure di carattere sociale, incentiva il ricorso al “baratto amministrativo”.
10. Per le finalità di cui al comma 9 la Regione, nel rispetto della normativa di riferimento, concede gli spazi finanziari verticali prioritariamente agli enti locali che adottano uno specifico regolamento con il quale definiscono i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 del
11. Al fine di garantire interventi che migliorino la qualità della vita delle persone in condizioni di disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l’emarginazione sociale, garantendo il mantenimento all’interno del proprio contesto di vita, è istituito il “Fondo per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita”.
12. Possono presentare domanda di finanziamento dei progetti a valere sul fondo di cui al comma 11, le persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dalla
13. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro la data del 31 gennaio 2016, sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei progetti di vita indipendente, nonché il sistema di controlli al fine di garantire una corretta utilizzazione delle risorse.
14. Agli oneri di cui ai commi da 11 a 13 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, del “Fondo per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita” nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 500.000,00, a valere sull’annualità 2016, derivanti dal programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’anno 2017 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del
15. Alle risorse di cui al comma 14 concorrono le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, in misura non inferiore all’importo pari ad euro 1 milione annui.
16. Ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto i consiglieri regionali hanno diritto di ricevere tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all’espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del Consiglio e della Giunta regionale.
17. I consiglieri regionali hanno diritto, altresì, ad ottenere dagli uffici degli enti pubblici dipendenti, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti ad essa conferiti, tutte le informazioni ed i documenti utili all’espletamento del proprio mandato.
18. Agli uffici di cui ai commi 16 e 17 è fatto obbligo di rispondere alle istanze dei consiglieri entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’esame dei documenti e l’estrazione di copia è gratuito e non è soggetto al rimborso del costo di riproduzione.
19. Fatti salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, i consiglieri regionali hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti anche se qualificati dalla legge come riservati, con l’obbligo di mantenerne la riservatezza.
20. Al comma 2 dell’articolo 9 della
21. Il comma 103 dell’articolo 2 della
22. Per il solo anno 2016 il termine per la presentazione delle domande per laconcessione dei contributi previsti dalla
23. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 2 della
“b-ter) esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di infomobilità, di reti di trasporto pubblico e locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione, ai sensi della normativa vigente, dei sistemi di bigliettazione anche elettronica;
b-quater) esercita le attività necessarie per la gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare.”.
24. La lettera e) della tabella B (canoni relativi alle utenze di acqua pubblica -anno 2014), di cui all’articolo 8, comma 1, della
e) verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura |
Canone |
€/modulo |
€ 365,87 |
|
Canone minimo |
€ |
€ 200,00 |
25. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 8 della
“c bis) costi di gestione che non devono superare lo standard di costo nazionale a parità di struttura e di numero di cani ospitati;
c ter) numero di adozioni in relazione al numero dei cani ospitati e stato del benessere animale da verificarsi anche tramite i livelli di mortalità.”.
26. Ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate nonché alla definizione del livello di compartecipazione delle medesime, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti erogatori dei servizi finanziati con risorse regionali individuano, fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare di cui all’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ulteriori criteri di selezione, in conformità a quanto previsto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
27. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. (Trattamenti infortunistici integrativi del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale)
1. La Regione, previe intese con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi, ha la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il suddetto ente.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 300.000,00, si provvede, per l’anno 2016, mediante l’incremento del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 ”Ordine pubblico e sicurezza” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del Programma 11 “Altri servizi generali” della Missione 01“Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’anno 2017 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del
28. Al comma 13 dell’articolo 1 della
a) al primo periodo le parole: “a favore delle piccole realtà locali” sono sostituite dalle seguenti: “a favore dei comuni, ivi comprese le piccole realtà locali con popolazione fino a cinquemila abitanti, a cui è destinata una specifica percentuale del fondo da definire con la delibera della Giunta regionale di cui al secondo periodo.”;
b) al primo periodo le parole: “dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti” sono soppresse.
29. Gli oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, o con specifiche indennità, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera k) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 1 aprile 1999, certificati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento dei costi della contrattazione collettiva, da utilizzarsi secondo la disciplina dell’articolo 17 del C.C.N.L. del 1 aprile 1999.
30. Il trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), del
31. L’articolo 5 bis della
“Art. 5 bis. (Bacino di traffico comprensoriale di porti e aeroporti)
1. I porti di Civitavecchia e Fiumicino, gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea da e per Roma Capitale garantito dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC) rilasciate dal Comune di Roma Capitale nonché dal comune o dai comuni nei cui ambiti territoriali i porti e gli aeroporti ricadono.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del
a) le condizioni per l’esercizio di taxi e di NCC;
b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi e di NCC, per l’uso delle rimesse, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi di taxi e di NCC esercenti, previo accordo con gli enti gestori dei porti e degli aeroporti interessati;
c) le tariffe integrate del servizio di taxi;
d) le sanzioni da applicare agli esercenti i servizi di taxi e di NCC per le violazioni inerenti l’esercizio dei servizi nell’ambito del bacino comprensoriale di cui al comma 1.
3. Nel caso di mancata intesa tra i comuni interessati ai sensi del comma 2, da approvarsi entro il 31 maggio 2016, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 130,comma 2, lettera h), della
4. Gli enti gestori dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea e stabiliscono il canone di utilizzo delle aree di sosta, degli stalli, degli uffici e delle rimesse da parte degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea previo accordo con i comuni di cui al comma 1.
5. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell’ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta identificativa.”.
32. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, le parole: “Entro il 14 febbraio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2017”.
33. La Regione eroga la somma di euro 250.000,00 per l’acquisto di libri a favore degli studenti universitari con reddito ISEE non superiore a euro 20.000,00 che frequentano corsi universitari, corsi di aggiornamento e master dell’università. A tale finanziamento si provvede a valere sulle risorse finanziarie nella missione 04 “Istruzione diritto allo studio”, programma 4 “Istruzione universitaria”.
34. La Regione, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio archeologico, la tutela ambientale e il potenziamento dell’offerta turistico-culturale del Lazio, avvia le procedure per l’istituzione del monumento naturale “Villa e grotte di Nerone e relativa area archeologica marina” sito nel territorio del comune di Anzio (RM).
35. Con decreto il Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente in materia di ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica, entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, provvede all’istituzione del monumento naturale di cui al comma 34.
36. Alla lettera a) del comma 132 dell’articolo 2 della
37. Salvi i casi previsti dall’articolo 20, comma 9, del
38. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire attraverso la dichiarazione asseverata di cui al comma 37, come previsto dall’articolo 20, comma 6, del
39. Ai commi 19, 20 e 21 dell'articolo 8 della
Art. 10. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma inserito dall'art. 17 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[4] Comma inserito dall'art. 21 della
[5] Comma così modificato dall'art. 26 della
[6] Comma sostituito dall'art. 1 della
[7] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 2 febbraio 2016, n. 9 - S.O. n. 1.