Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 07/04/2015 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Affidamento dell'attività di trasporto) |
Art. 3. (Requisiti e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione) |
Art. 4. (Requisiti e procedimento per il rilascio dell'accreditamento) |
Art. 5. (Vigilanza, sospensione e revoca) |
Art. 6. (Norme finali e transitorie) |
§ 5.1.160 - R.R. 7 aprile 2015, n. 3. [1]
Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale).
(B.U. 15 aprile 2015, n. 21)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e gli adempimenti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dell'attività del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di seguito denominato trasporto, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della
Art. 2. (Affidamento dell'attività di trasporto)
1. Il trasporto a carico del servizio sanitario regionale è assicurato dalle Aziende sanitarie regionali che si avvalgono di personale e mezzi propri.
2. Il trasporto è affidato dalle Aziende sanitarie regionali a soggetti autorizzati ed accreditati secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 58, comma 4 della
3. Il trasporto è affidato ai soggetti di cui all'articolo 58, comma 4, lettera a) della
4. Il trasporto di urgenza ed emergenza è attribuito in via prioritaria e con affidamento diretto, con convenzione, alle associazioni di volontariato purché l'attività delle associazioni stesse contribuisca effettivamente alla finalità sociale, al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio delle aziende sanitarie ed al rispetto dei principi di economicità, efficacia e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute.
Art. 3. (Requisiti e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione)
1. I requisiti minimi per ottenere l'autorizzazione sono stabiliti nell'Allegato A) del presente regolamento.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende esercitare l'attività di trasporto è trasmessa alla struttura regionale competente per materia, utilizzando il modello Allegato C) del presente regolamento, tramite posta elettronica certificata (PEC), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio della struttura regionale competente.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:
a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi del
c) certificazione rilasciata dall'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'Allegato A) del presente regolamento.
4. La struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. L'autorizzazione può contenere prescrizioni volte a garantire il rispetto dei requisiti minimi.
Art. 4. (Requisiti e procedimento per il rilascio dell'accreditamento)
1. Per ottenere l'accreditamento, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti stabiliti nell'Allegato B) del presente regolamento.
2. La domanda per il rilascio dell'accreditamento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende esercitare l'attività di trasporto è trasmessa alla struttura regionale competente per materia, utilizzando il modello Allegato D) del presente regolamento, tramite posta elettronica certificata (PEC), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio della struttura regionale competente.
3. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi del
b) check list di autovalutazione.
4. L'accreditamento è rilasciato con le modalità di cui al
5. L'accreditamento ha validità triennale e non può essere tacitamente rinnovato.
Art. 5. (Vigilanza, sospensione e revoca)
1. La verifica sulla permanenza dei requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) del presente regolamento è effettuata periodicamente dalla Giunta regionale che si avvale delle apposite strutture delle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti secondo le modalità di cui all'articolo 48 della
2. Qualora dagli esiti delle verifiche di cui al comma 1 vengano riscontrati rilievi, gli stessi sono comunicati dalle Aziende unità sanitarie locali alla struttura regionale competente che può sospendere l'autorizzazione e/o invitare il soggetto a presentare, entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, un piano di ripristino dei requisiti minimi contenente anche i tempi del relativo ripristino.
3. L'autorizzazione può essere revocata dalla struttura regionale competente, nel caso:
a) di mancata presentazione del piano di ripristino nel termine di cui al comma 2 ;
b) di mancato ripristino secondo le modalità e i termini previsti nel piano di ripristino stesso.
4. La vigilanza, la sospensione e la revoca dell'accreditamento vengono effettuate con le modalità di cui al
Art. 6. (Norme finali e transitorie)
1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono l'attività di trasporto nel territorio regionale mediante rapporto contrattuale e/o convenzionale con le Aziende del servizio sanitario regionale, al fine di poter continuare a svolgere l'attività di trasporto, devono adeguarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) e a quelli ulteriori per l'accreditamento di cui all'Allegato B) del presente regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1, effettuato l'adeguamento nei tempi previsti, sono tenuti a presentare le domande di autorizzazione e di accreditamento con le modalità di cui al presente regolamento. Tali soggetti si intendono provvisoriamente autorizzati e accreditati fino al rilascio rispettivamente dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento.
[1] Abrogato dall'art. 6 del