Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 09/04/2015 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'art. 3) |
Art. 2. (Modificazioni all'art. 4) |
Art. 3. (Modificazione all'art. 5) |
Art. 4. (Modificazioni all'art. 6) |
Art. 5. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 8) |
Art. 6. (Sostituzione dell'art. 9) |
Art. 7. (Sostituzione dell'art. 12) |
Art. 8. (Modificazione ed integrazione all'art. 16) |
Art. 9. (Abrogazione dell'Allegato A) |
§ 4.1.84 - L.R. 9 aprile 2015, n. 13.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica).
(B.U. 15 aprile 2015, n. 21 - S.O. n. 3)
Art. 1. (Modificazioni all'art. 3)
1. La lettera b) del comma 1, dell'articolo 3 della
"b) progetto o progettazione: la progettazione architettonica di edifici e di oggetti di design, del paesaggio e di aree urbane o da urbanizzare; ".
2. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modificazioni all'art. 4)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
" 1. La Regione promuove l'attività progettuale di qualità nei campi dell'architettura e del design, nonché del disegno urbano e del paesaggio, favorendo la collaborazione istituzionale, i processi partecipativi anche decisionali delle comunità locali sui problemi emergenti del proprio territorio, attivando le azioni di sostegno previste dalla presente legge. ".
2. Al comma 4 dell'articolo 4 della
3. Al comma 5 dell'articolo 4 della
Art. 3. (Modificazione all'art. 5)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 4. (Modificazioni all'art. 6)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della
3. Al comma 4 dell'articolo 6 della
Art. 5. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 8)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 della
3. Al comma 4 dell'articolo 8 della
4. Il comma 5 dell'articolo 8 della
5. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 della
7 ter. La Regione riconosce una priorità nell'assegnazione delle risorse ai Programmi Urbani Complessi di cui all'articolo 68 della
Art. 6. (Sostituzione dell'art. 9)
1. L'articolo 9 della
"Art. 9 (Concorso di progettazione: riduzione degli oneri)
1. Le imprese e i soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 4, ai fini dei benefici di cui al comma 2, possono indire un concorso di progettazione con le modalità e le procedure indicate dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 5.
2. I comuni, per gli interventi ricompresi nei concorsi di progettazione di cui al comma 1, possono ridurre gli oneri per le urbanizzazioni secondarie ed il costo di costruzione. ".
Art. 7. (Sostituzione dell'art. 12)
1. L'articolo 12 della
1. La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, in collaborazione con gli enti locali adotta il rapporto per la promozione della qualità nella progettazione architettonica che contiene il monitoraggio delle attività svolte e i risultati conseguiti finalizzati alla promozione della qualità nella progettazione architettonica, urbanistica e del paesaggio. ".
Art. 8. (Modificazione ed integrazione all'art. 16)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della
" 1 bis. A partire dall'anno 2015 le spese per la Commissione di cui all'articolo 13, precedentemente imputate al capitolo 5827 e stimabili annualmente in euro 500,00, sono imputate alla unità previsionale di base 02.1.005, denominata "Amministrazione del Personale" (cap. 560 del bilancio regionale - "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni - spese obbligatorie"). ".
Art. 9. (Abrogazione dell'Allegato A)
1. L'Allegato A alla