§ 3.5.150 - L.R. 12 novembre 2015, n. 71.
Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:12/11/2015
Numero:71


Sommario
Art. 1.  Elenco regionale e logo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2012
Art. 2.  Calendario. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 5/2012
Art. 3.  Revoca dell’iscrizione dall’elenco regionale. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 5/2012
Art. 4.  Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2012
Art. 5.  Contributi. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2012


§ 3.5.150 - L.R. 12 novembre 2015, n. 71. [1]

Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.

(B.U. 18 novembre 2015, n. 50)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”);

 

Considerato quanto segue:

 

1. La Regione Toscana intende valorizzare le associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, per consentire una più efficace azione delle stesse nel loro ruolo di testimoni della memoria storica della collettività regionale;

 

2. Appare necessario, in relazione a quanto sopra, provvedere a dare maggiore e comprovata visibilità alle stesse, con la previsione di un apposito logo identificativo e con un più incisivo apporto del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2012, nella programmazione di iniziative regionali;

 

3. È opportuno disporre un minor aggravio degli oneri posti a carico dei comuni in tema di verifica del perdurante possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica per l’iscrizione nell’elenco regionale.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Elenco regionale e logo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 5/2012

1. La rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”), è sostituita dalla seguente: “ Elenco regionale e logo identificativo ”.

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“ 2. L’elenco di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è aggiornato annualmente entro il 30 novembre di ogni anno. ”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 5/2012, è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. Le associazioni e le manifestazioni inserite nell’elenco possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo, recante la dicitura di “Associazione storica della Regione Toscana” o “Manifestazione storica della Regione Toscana”. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il logo e sono disciplinate le modalità per l’autorizzazione e la revoca all’uso dello stesso. ”.

 

     Art. 2. Calendario. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 5/2012

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Calendario annuale delle manifestazioni storiche

1. Sulla base dell’aggiornamento di cui all’articolo 3, comma 2, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica della Regione Toscana relativo all’anno successivo.

2. Ampia diffusione al calendario è data nell’ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Regione Toscana previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).”.

 

     Art. 3. Revoca dell’iscrizione dall’elenco regionale. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 5/2012

1. L’articolo 6 della l.r. 5/2012, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - Revoca dell’iscrizione dall’elenco regionale

1. Le funzioni di vigilanza sul possesso dei requisiti sono svolte dalla competente struttura della Giunta regionale, la quale si avvale della collaborazione del Comitato di cui all’articolo 7.

2. I requisiti di cui agli articoli 4 e 5 sono verificati con periodicità annuale e la verifica della loro mancanza comporta la revoca dall’iscrizione all’elenco regionale. ”.

 

     Art. 4. Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2012

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“ 3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), e due vicepresidenti, scelti uno tra i componenti di cui al comma 2, lettera a), e uno tra i componenti di cui al comma 2, lettera b). ”.

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

“ 8 bis. La Regione può avvalersi del comitato per la realizzazione di proprie iniziative di ricostruzione e rievocazione storica. ”.

 

     Art. 5. Contributi. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2012

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“ 3. I contributi, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dal programma pluriennale degli interventi di cui all’articolo 9, sono concessi su presentazione di progetti da parte dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 3. ”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 5/2012 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Ai fini della concessione dei contributi sono emanati bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.

3 ter. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda per ciascun bando. È consentita la presentazione di più domande quanto esse siano distintamente riferite a manifestazioni diverse iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d). ”.


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 3 agosto 2021, n. 27.