§ 1.2.122 - L.R. 23 ottobre 2015, n. 69.
Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:23/10/2015
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Assicurazione previdenziale integrativa. Inserimento dell’ articolo 24 bis nella l.r. 3/2009
Art. 2.  Atti di liberalità. Inserimento dell’ articolo 24 ter nella l.r. 3/2009
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.2.122 - L.R. 23 ottobre 2015, n. 69.

Assicurazione previdenziale integrativa e atti di liberalità da attivare su richiesta dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 3/2009.

(B.U. 23 ottobre 2015, n. 48)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 9, comma 7 e 30, dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Si ritiene opportuno consentire ai consiglieri e agli assessori regionali che ne facciano richiesta, di destinare una parte dell’indennità mensile per attivare una polizza assicurativa integrativa o per compiere atti di liberalità, sia a favore di terzi, sia per acquisire servizi connessi all’esercizio del mandato;

 

2. A tal fine, i soggetti interessati autorizzano i competenti uffici consiliari ad effettuare le trattenute sulle indennità percepite e i successivi versamenti;

 

3. Per fugare ogni dubbio interpretativo, si precisa che gli uffici consiliari competenti svolgono una funzione di mero tramite per l’effettuazione della trattenuta e del versamento;

 

4. La presente legge riveste carattere di urgenza avendo i soggetti interessati rappresentato la volontà di procedere celermente all’effettuazione delle operazioni ivi descritte e, pertanto, se ne dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Assicurazione previdenziale integrativa. Inserimento dell’ articolo 24 bis nella l.r. 3/2009

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), è inserito il seguente:

“ Art. 24 bis. Assicurazione previdenziale integrativa

1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del versamento. ”.

 

     Art. 2. Atti di liberalità. Inserimento dell’ articolo 24 ter nella l.r. 3/2009

1. Dopo l’articolo 24 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“ Art 24 ter. Atti di liberalità

1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda compiere atti di liberalità, ad esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi all’esercizio del mandato, può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del versamento. ”.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.