Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 16/04/2015 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Modalità di intervento regionale |
Art. 3. Attività degli enti locali |
Art. 4. Associazionismo di settore |
Art. 5. Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime |
Art. 6. Destinazione delle risorse |
Art. 7. Consulta regionale antiusura ed antiestorsione |
Art. 8. Struttura regionale competente e Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione |
Art. 9. Disposizioni finanziarie |
Art. 10. Regolamento di attuazione, abrogazioni e altre disposizioni transitorie |
§ III.2.64 - L.R. 16 aprile 2015, n. 25.
Misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione
(B.U. 22 aprile 2015, n. 56 Suppl.)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Puglia favorisce e promuove lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio contribuendo ad affermarvi la legalità attraverso misure di prevenzione dei condizionamenti criminali, di sostegno alle iniziative della comunità volte al rigetto e all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, nonché mediante strumenti di tutela e solidarietà nei confronti delle vittime di tali reati e dei loro familiari.
2. In collaborazione con gli enti locali del territorio, anche avvalendosi delle intese istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la Regione promuove la realizzazione di un sistema di sicurezza tale da conciliare l’accoglienza, l’integrazione sociale e il rispetto delle diversità con le esigenze di tutela della popolazione residente. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la cultura della partecipazione attiva e dell’appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenzione e contrasto della criminalità comune e organizzata.
Art. 2. Modalità di intervento regionale
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’ambito delle politiche di sicurezza e in attuazione degli obiettivi programmatici di prevenzione, tutela e solidarietà nonché di incentivazione delle attività di contrasto della criminalità:
a) promuove intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sulle modalità attraverso cui i fenomeni criminali incidono sul tessuto economico e sulla società e in merito alle conseguenti azioni di rilievo regionale da intraprendere nei settori della sicurezza e della tutela della libertà di iniziativa economica;
b) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con le formazioni sociali di cui all’articolo 4, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;
c) predispone e attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell’efficacia di modelli di intervento innovativi, in materia di prevenzione della criminalità anche nell’ambito dei protocolli d’intesa con le prefetture;
d) favorisce e promuove la massima circolazione delle informazioni, la divulgazione degli strumenti e delle pratiche posti in essere per la prevenzione e la lotta all’usura e all’estorsione attuando una politica di sensibilizzazione del settore creditizio;
e) pone in essere una politica di prevenzione e lotta all’estorsione e all’usura che si avvale delle esperienze associative maturate nel territorio regionale nonché delle istituzioni scolastiche e universitarie sostenendola anche attraverso sistemi di incentivazione volti a premiare le iniziative che si distinguono per la loro efficacia;
f) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità e ai loro familiari allorché sporgano denuncia e collaborino, senza reticenze, alla individuazione dei responsabili dei reati di usura ed estorsione;
g) promuove e sostiene, anche mediante l’utilizzo di risorse provenienti dai fondi strutturali europei, la formazione degli operatori pubblici e privati per la creazione di specifiche professionalità volte ad assicurare assistenza e consulenza alle vittime dei reati di cui alla presente legge nonché la formazione degli operatori economici del territorio al fine di creare condizioni sfavorevoli all’attecchimento dei fenomeni criminali che pregiudicano l’iniziativa economica privata;
h) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata e supporta l’attività di ricerca scientifica sui temi della sicurezza e della legalità di livello universitario;
i) assicura la propria partecipazione a organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;
j) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
k) persegue le finalità dell’accordo quadro siglato nel 2007 presso il Ministero dell’interno.
Art. 3. Attività degli enti locali
1. Gli enti locali del territorio pugliese intervengono in forma preferibilmente associata nell’attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni dell’estorsione e dell’usura realizzando progetti finalizzati prioritariamente:
a) ad assicurare servizi di informazione e sostegno per l’accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e le formazioni sociali impegnate in attività rientranti nell’oggetto della presente legge, anche mediante attivazione di numeri verdi e sportelli al cittadino;
b) ad approntare servizi di accompagnamento al credito, di consulenza aziendale e legale, anche attraverso le organizzazioni del terzo settore riconosciute;
c) a organizzare e realizzare campagne di sensibilizzazione orientate anche agli operatori del settore creditizio, attività di comunicazione e pubblicizzazione delle iniziative avviate e dei servizi garantiti;
d) a predisporre attività di formazione relativa a specifici campi di intervento, per la prevenzione e l’emersione di attività criminali e il sostegno alle vittime dei reati di estorsione e usura anche attraverso l’ausilio nell’accesso agli istituti previsti dalla presente legge e dalla normativa nazionale;
e) a svolgere attività di monitoraggio e fornitura di dati statistici all’Osservatorio regionale antiusura e antiestorsione sui casi affrontati, sulle soluzioni approntate e sugli esiti registratisi.
2. I progetti possono prevedere la costituzione di strutture organizzative stabili deputate alla erogazione dei servizi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale può disporre una contribuzione finanziaria, secondo meccanismi premiali, alle iniziative delle amministrazioni locali che siano caratterizzate da stabilità, intensità dell’attività svolta e significatività dei risultati ottenuti. Il regolamento di attuazione definisce modalità, criteri e condizioni per l’accesso al beneficio.
4. I servizi sono offerti in maniera totalmente gratuita per chi sia effettivamente vittima di usura o estorsione e per i rispettivi familiari. L’ente locale è tenuto a costituirsi parte civile nei processi contro i soggetti accusati dei reati di estorsione e usura per il recupero delle spese proporzionalmente imputabili alla consulenza e al supporto prestati nei confronti dei soggetti lesi.
5. Ciascun ente locale del territorio pugliese individua nella propria dotazione organica e comunica all’Ufficio regionale di cui all’articolo 8, comma 1, un funzionario referente con compiti di interlocuzione con la Regione nella materia oggetto della presente legge e di implementazione del sistema informatico di cui consta l’Osservatorio previsto all’articolo 8, comma 2.
6. Gli enti locali nelle loro iniziative coinvolgono in via privilegiata le fondazioni che operano sul loro territorio aventi i requisiti per l’iscrizione di cui al regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’articolo 13, comma 2, della
Art. 4. Associazionismo di settore
1. La Regione favorisce l’associazionismo di settore, espressione di sussidiarietà orizzontale.
2. E’ istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale della Regione Puglia, l’Albo regionale antiusura e antiestorsione suddiviso in tre sezioni:
a) nella sezione prima hanno diritto a essere iscritte le fondazioni con sede legale in Italia, già iscritte da almeno tre anni negli elenchi di cui al
b) nella sezione seconda hanno diritto a essere iscritti i consorzi o le cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati confidi, già iscritti da almeno tre anni nell’elenco di cui all’articolo 112 del
b bis) la struttura di cui all’articolo 8, comma 1, può disporre controlli a campione per l’accertamento della veridicità dei dati inseriti nella banca dati e, in caso di assegnazione di fondi regionali in gestione, della corretta utilizzazione e contabilizzazione degli stessi.
c) nella sezione terza hanno diritto a essere iscritti le associazioni, i centri studi e le altre organizzazioni antiracket e antiusura diversi da fondazioni e confidi con sede legale in Italia, già iscritti da almeno tre anni negli elenchi di cui al
3. L’iscrizione all’Albo regionale antiusura e antiestorsione è disposta con determinazione dirigenziale su istanza presentata al competente Ufficio regionale per l’accertamento della sussistenza dei requisiti ed è condizione necessaria per l’accesso da parte dei soggetti di cui al comma 2 agli istituti previsti dalla presente legge.
4. A pena di cancellazione dall’Albo, ciascuno dei soggetti ivi iscritti è tenuto a implementare costantemente, attraverso apposito referente individuato nel proprio organico e comunicato all’Ufficio di cui all’articolo 8, comma 1, la banca dati informatica di cui consta l’Osservatorio regionale previsto all’articolo 8, comma 2, con le informazioni indicate nel regolamento di attuazione della presente legge a decorrere dalla data di piena operatività della banca dati stessa.
5. Al di fuori delle iniziative formalizzate in avvisi e bandi, i soggetti iscritti nelle sezioni prima e terza dell’Albo possono sottoporre al competente Ufficio regionale iniziative durevoli caratterizzate da particolare portata innovativa e risultati di eccezionale rilevanza oggettivamente verificabili, realizzate interamente con proprie risorse per l’accesso a istituti premiali basati su valutazioni a consuntivo. Il regolamento di attuazione disciplina il funzionamento del sistema premiante di cui al presente comma.
TITOLO II
RISORSE E LORO UTILIZZO
Art. 5. Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime
1. E’ istituito il Fondo regionale globale per la prevenzione, il contrasto e l’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione e per la solidarietà alle vittime.
2. Il Fondo è ordinariamente finanziato attraverso la legge di bilancio anche con risorse dei fondi strutturali europei. Può inoltre essere incrementato per effetto di sottoscrizioni volontarie da parte di persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private.
3. Il Fondo si reintegra per effetto di revoche e restituzioni volontarie di elargizioni e somme assegnate in gestione. Per la parte destinata a strumenti di solidarietà e di sostegno previsti all’articolo 3, comma 3, e alle lettere d) ed e) dell’articolo 3, comma 4, il Fondo è reintegrato, attraverso la costituzione di parte civile nei processi e la surroga nei diritti delle vittime dei reati da parte della Regione o degli altri soggetti pubblici o privati attivamente impegnati nel raggiungimento delle finalità della presente legge, che abbiano in gestione quote del Fondo stesso.
4. Oltre che per la modalità di utilizzo di cui all’articolo 3, comma 3, le risorse del Fondo sono destinabili ai seguenti istituti:
a) assegnazione in gestione di quote a fondazioni antiusura e confidi iscritti nelle sezioni prima e seconda dell’albo di cui all’articolo 4 per la prestazione di garanzie in favore rispettivamente di cittadini residenti in Puglia e imprese del territorio pugliese a elevato rischio finanziario nei modi, nei limiti e alle medesime condizioni previsti dall’articolo 15 della
b) concessione, in favore degli orfani delle vittime dell’estorsione, dell’usura e della criminalità organizzata, di borsa di studio di importo fino ad euro 5.000 annui per il compimento degli studi fino al termine del ciclo universitario, da anticiparsi per il primo anno e successivamente erogabile a conguaglio in forma di rimborso delle spese documentate per tasse scolastiche e universitarie, per l’acquisto dei libri di testo e per le spese connesse al trasporto pubblico di linea per ciascun anno che si concluda con profitto;
c) concessione, ai soggetti di cui alla lettera b) che, completato il ciclo di studi scolastico secondario superiore, non intendano intraprendere gli studi universitari, di borsa di lavoro di importo fino a euro 5.000 annui per non più di cinque anni strettamente finalizzata a un inserimento professionale a tempo indeterminato che risulti qualitativamente in linea con gli studi effettuati;
d) elargizione di importo fino ad euro 50.000 in favore del nucleo familiare pugliese che abbia perso un componente a opera della criminalità organizzata nelle forme dell’usura e dell’estorsione e i cui membri prestino la propria collaborazione nell’individuazione dei responsabili senza aver mai riportato condanne penali per attività riconducibili alla matrice dei predetti reati;
e) attività di assistenza e consulenza legale, tutoraggio, accompagnamento al credito, consulenza aziendale, assistenza psicologica specialistica in favore delle vittime dell’usura e dell’estorsione che risiedano sul territorio pugliese;
f) campagne di comunicazione e di sensibilizzazione, anche in ambito scolastico, volte alla conoscenza e all’emersione dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione, alla divulgazione dei risultati e dei progressi ottenuti nel precedente quinquennio attraverso le forme di intervento diretto o indiretto di cui alla presente legge, nonché iniziative per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del Fondo, ivi inclusa la previsione di recapiti per le donazioni tramite messaggio da telefonia mobile.
5. Il regolamento di esecuzione detta criteri, modalità e condizioni per l’operatività degli istituti di cui al comma 4.
Art. 6. Destinazione delle risorse
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la Giunta regionale definisce annualmente, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Consulta regionale di cui all’articolo 7, le linee di intervento e gli strumenti da finanziare fra quelli previsti dall’articolo 3, comma 3 e dall’articolo 5, comma 4, e i corrispondenti contingenti di risorse per il conseguimento delle finalità della presente legge [2].
2. Fatti salvi eventi di eccezionale gravità che richiedano una diversa ripartizione fra gli istituti previsti dalla presente legge, le risorse provenienti da sottoscrizioni volontarie del Fondo da parte di persone fisiche e di persone giuridiche pubbliche e private sono assegnate per il 95 per cento alle associazioni e alle fondazioni iscritte alle sezioni prima e terza dell’albo di cui all’articolo 4, comma 2, affinché le destinino all’erogazione del contributo di cui all’articolo 5, comma 4, lettera e), con surroga nei diritti dei soggetti lesi e obbligo di costituzione di parte civile nei processi contro i soggetti imputati dei reati, per il recupero delle somme spese. Il restante 5 per cento è destinato alle finalità di cui all’articolo 5, comma 4, lettera f), limitatamente alle attività di sensibilizzazione per la promozione delle sottoscrizioni volontarie stesse.
3. Il regolamento attuativo della presente legge disciplina i termini e le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri per la selezione dei soggetti ai quali sono assegnate in gestione le somme di cui al comma 2, nonché per l’utilizzo del restante 5 percento delle risorse derivanti da sottoscrizioni volontarie del Fondo.
TITOLO III
ORGANI E STRUTTURE OPERATIVE
Art. 7. Consulta regionale antiusura ed antiestorsione
1. E’ istituita la Consulta regionale antiusura e antiestorsione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato e composta da:
a) un rappresentante per ognuna delle tre sezioni di cui si compone l’Albo regionale antiusura e antiestorsione, designato a maggioranza relativa fra i rappresentanti legali dei soggetti iscritti in ciascuna di esse;
b) il Presidente della Commissione Regionale ABI (Associazione Bancaria Italiana) o suo delegato;
c) un rappresentante dell’ANCI regionale;
d) un rappresentante dell’UPI regionale;
e) un rappresentante dell’UNIONCAMERE regionale;
f) un rappresentante di Confindustria Puglia;
g) un rappresentante di Confcommercio Puglia;
h) un rappresentante di Confartigianato Puglia;
i) un rappresentante di Confagricoltura Puglia;
j) un rappresentante di Confesercenti Puglia;
k) un rappresentante di Confapi Puglia;
l) un rappresentante di Confconsumatori Puglia;
m) un rappresentante di Coldiretti Puglia;
n) un rappresentante della Lega delle Cooperative Puglia (Legacoop Puglia);
o) un rappresentante di Confcooperative Puglia;
o bis) Confederazione italiana agricoltori (CIA);
o ter) Coop Agri [3].
2. Ciascuna prefettura pugliese ha titolo a essere informata di ogni convocazione della Consulta e a partecipare alle relative riunioni con un proprio rappresentante.
3. La Consulta regionale antiusura e antiestorsione è convocata dal suo presidente su iniziativa dello stesso o di almeno cinque membri dell’organo collegiale ed esprime a maggioranza assoluta dei voti validamente resi il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché su ogni proposta di modifica o abrogazione della presente legge e del rispettivo regolamento di attuazione. Fornisce orientamenti per l’attività normativa e amministrativa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’estorsione.
4. La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta è libera e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese.
Art. 8. Struttura regionale competente e Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione
1. Nell’ambito della Segreteria generale della Presidenza è individuata nella Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale la struttura titolare dello svolgimento dell’istruttoria delle istanze relative agli istituti previsti dalla presente legge e di tutti gli altri adempimenti procedurali, ivi inclusi quelli volti ad assicurare il funzionamento della Consulta di cui all’articolo 7, mediante attività di segreteria, assistenza e verbalizzazione [4].
2. Presso la struttura regionale individuata ai sensi del comma 1, è istituito l’Osservatorio regionale sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione con funzioni di monitoraggio e certificazione, informazione statistica, consultazione in sede di concessione di garanzie e benefici per la prevenzione di sovrapposizioni, valutazioni di efficacia delle azioni poste in essere e supporto decisionale alla Presidenza della Giunta regionale nella predisposizione della proposta di riparto delle risorse da sottoporre annualmente alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, nonché nei confronti della Consulta di cui all’articolo 7 [5].
3. L’Osservatorio consta di un portale telematico e di una banca dati da implementarsi costantemente a cura dell’Ufficio regionale di cui al comma 1, dei referenti di ciascun ente locale e dei soggetti iscritti nelle tre sezioni dell’Albo di cui all’articolo 4, con i dati relativi alle pratiche istruite concernenti l’oggetto della presente legge e con le altre informazioni previste ai sensi dall’articolo 4, comma 4.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 9. Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede a istituire nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-17, in parte spesa, la U.P.B. 2.1.7, missione 14, programma 02 denominata “Legalità nell’economia” e, in parte entrata, la U.P.B. 2.1.46, tit. 2, tip. 01, denominata “Donazioni, lasciti e trasferimenti per la promozione della legalità nell’economia” e la U.P.B. 3.4.7, tit. 3, tip. 05 denominata “Revoche e recuperi di assegnazioni e di elargizioni per la promozione della legalità nell’economia”.
2. Sono soppressi i seguenti capitoli di bilancio del corrente esercizio finanziario:
a) il capitolo 212000 denominato “Spese per azioni di promozione della cultura anti-racket e antiusura, di formazione degli operatori, di sensibilizzazione e comunicazione, di studio e ricerca, di supporto alle iniziative degli enti locali di prevenzione e diffusione della legalità - AR”, U.P.B. 2.3.2;
b) il capitolo 212010 denominato “Spese per la tutela delle vittime della criminalità. Art. 6 l.r. n. 7 del 03/04/2006” U.P.B. 2.3.2;
c) il capitolo 212020 denominato “Spese per la tutela delle vittime dell’estorsione e dell’usura. Art. 7 comma 3 e 4 l.r. n. 7 del 03/04/2006” U.P.B. 2.3.2;
d) il capitolo 212030 denominato “Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime dell’usura” - articolo 7, comma 6 l.r. n. 7 del 03/04/06” U.P.B. 2.3.2;
e) il capitolo 212050 denominato “Fondo regionale contro l’usura. Finanziamento alle Fondazioni per le finalità di cui all’art. 10 bis della
3. Le entrate di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 sono articolate nei capitoli di nuova istituzione di seguito riportati:
a) C.N.I. 3407000 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione ad enti locali - collegato al capitolo di spesa 217000, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. a) del comma 4°;
b) C.N.I. 3407001 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione a confidi - collegato al capitolo di spesa 217001, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. b) del comma 4°;
c) C.N.I. 3407002 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di risorse assegnate in gestione a ad associazioni e fondazioni - collegato al capitolo di spesa 217002, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. c) del comma 4°;
d) C.N.I. 3407003 (E.3.05.02.03.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da revoche e restituzioni di contributi erogati alle famiglie - collegato al capitolo di spesa 217003, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. d) del comma 4°;
e) C.N.I. 3407004 (E.3.05.02.04.000) inserito nella U.P.B. 3.4.7 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da surroghe nei diritti e costituzioni di parte civile promosse dalla Regione Puglia - collegato al capitolo di spesa 217004, U.P.B. 2.1.7” di cui alla lett. d) del comma 4°;
f) C.N.I. 2146000 (E.2.01.02.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di famiglie - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005 U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°;
g) C.N.I. 2146001 (E.2.01.03.02.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di imprese - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005 U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°;
h) C.N.I. 2146002 (E.2.01.04.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di istituzioni sociali private - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°;
i) C.N.I. 2146003 (E.2.01.01.01.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di amministrazioni pubbliche centrali - collegato per il 95 per cento al capitolo di 217005 U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°;
j) C.N.I. 2146004 (E.2.01.01.02.000) inserito nella U.P.B. 2.1.46 e denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: entrate derivanti da sottoscrizioni volontarie del fondo da parte di amministrazioni locali - collegato per il 95 per cento al capitolo di spesa 217005U.P.B. 2.1.7 e per il 5 per cento al capitolo di spesa 217006 U.P.B. 2.1.7” previsti rispettivamente alle lett. f) e g) del comma 4°.
4. Le spese necessarie per l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, dell’articolo 5, comma 4 e dell’articolo 8, comma 3, sono previste nella U.P.B. 2.1.7 istituita ai sensi del comma 1 del presente articolo e articolate nei capitoli di nuova istituzione di seguito riportati:
a) C.N.I. 217000 (U.1.04.01.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riassegnazioni ad enti locali - collegato al capitolo di entrata 3407000, U.P.B. 3.4.7.” di cui alla lett. a) del comma 3°;
b) C.N.I. 217001 (U.1.04.03.99.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riassegnazione di somme in gestione a confidi - collegato al capitolo di entrata 3407001, U.P.B. 3.4.7.” di cui alla lett. b) del comma 3°;
c) C.N.I. 217002 (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riassegnazione di somme in gestione ad associazioni e fondazioni - collegato al capitolo di entrata 3407002, U.P.B. 3.4.7” di cui alla lett. c) del comma 3°;
d) C.N.I. 217003 (U.1.04.02.05.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per riallocazione di contributi a famiglie - collegato al capitolo di entrata 3407003, U.P.B. 3.4.7.” di cui alla lett. d) del comma 3°;
e) C.N.I. 217004 (U.1.03.02.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per manifestazioni e campagne di sensibilizzazione e pubblicità delle iniziative”;
f) C.N.I. 217005 (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per assegnazione in gestione ad associazioni e fondazioni di somme rivenienti da sottoscrizioni volontarie del fondo - collegato ai capitoli di entrata 2146000, 2146001, 2146002, 2146003, 2146004 U.P.B. 2.1.46” previsti alle lett. da f) a j) del comma 3°;
g) C.N.I. 217006 (U.1.03.02.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per la promozione delle sottoscrizioni volontarie del fondo ex art. 6, comma 2 Legge Antiusura - collegato ai capitoli di entrata 2146000, 2146001, 2146002, 2146003, 2146004 U.P.B. 2.1.46” previsti alle lett. da f) a j) del comma 3° ”;
h) C.N.I. 217007 (U.1.04.01.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per assegnazioni ad enti locali”
i) C.N.I. 217008 (U.1.04.03.99.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per assegnazione di somme in gestione a confidi”
j) C.N.I. 217009 (U.1.04.04.01.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per assegnazione di somme in gestione ad associazioni e fondazioni”;
k) C.N.I. 217010 (U.1.04.02.05.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese per contributi a famiglie”
l) C.N.I. 217011 (U.2.02.03.02.000) denominato “Fondo regionale globale antiusura ed antiracket: spese in c/capitale per l’implementazione dell’Osservatorio telematico antiusura” con dotazione di cassa e competenza pari a euro 70 mila rivenienti dalla soppressione del capitolo 212030 - U.P.B. 2.3.2.
5. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa sarà contenuta entro gli stanziamenti approvati con legge di bilancio.
Art. 10. Regolamento di attuazione, abrogazioni e altre disposizioni transitorie
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il relativo regolamento di attuazione.
2. Sono abrogati:
a) la
b) il
3. Sono fatte salve le assegnazioni di risorse in gestione già disposte nei confronti di confidi e fondazioni antiusura per effetto di previgenti atti normativi regionali disciplinanti la materia e le relative modalità di presentazione di rendiconto definite con circolare annuale che si applicano fino alla data di piena operatività dell’istituto di cui all’articolo 8, comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a diversa disposizione organizzativa, la struttura regionale titolare delle competenze di cui all’articolo 8, comma 1, è l’Ufficio infrastrutture turistiche e fieristiche del Servizio regionale attività economiche consumatori.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della
[3] Comma così modificato dall'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 4 della
[5] Comma così modificato dall'art. 4 della